CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12980/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di pro- curatrice della [OSCURATO:PERSONA].P.A., rappresentata e di- fesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F. Cesi , n. 72 ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Torino n. 1074/20, depositata il 2 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che, consentenza n. 4171/16, il Tribunale di Torino accolse l'op- posizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 11891/14, con cui era stato intimato all'opponente il pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]della somma di Euro 106.228,50, oltre interessi, dovutaa titolo di saldo debitore di due conti correnti; che le impugnazioni proposte da entrambe le parti sono state parzial- mente accolte dalla Corte d'appello di Torino, che con sentenza del 2 novem- bre 2020 ha condannato il Marino al pagamento della somma di Euro 77.428,68, oltre interessi legali, nonché alla restituzione delle somme corri- sposte a titolo di spese del giudizio di primo grado; che avverso la predetta sentenza il Marino ha proposto ricorso per cas- sazione, per quattro motivi, illustrati anche con memoria, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di mandataria con rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro. Considerato chela difesa del ricorrente non ha ritualmente provveduto agli adempimenti prescritti dall'art. 369 cod. proc. civ., avendo omesso di depositare, unitamente al ricorso per cassazione, la copia autentica della sen- tenza impugnatae l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di appello, nel termine di cui al primo comma della predetta disposi- zione; che l'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., esigendo, a pena di improcedibilità, che unitamente al ricorso venga depositata copia autentica della sentenza impugnata, esclude l'ammissibilità di equipollenti, impedendo in particolare di supplire al mancato deposito con la conoscenza che della stessa sentenza possa attingersida altri atti del processo (cfr. Cass., Sez. I, 11/05/ 2020, n. 8769; Cass., Sez. V, 8/07/2015, n. 14207; Cass., Sez. lav., 18/3/2013, n. 6712); che, anche a voler ritenere che all'inadempimento del predetto onere da parte del ricorrente possa ovviarsi in virtù della disponibilità in atti di copia autentica della sentenza comunque acquisita (cfr. Cass., Sez. V., 14/02/ 2019, n. 4370), dovrebbe ugualmente escludersi nella specie la procedibilità del ricorso, non essendo stata la copia depositata neppure dalla difesa della controricorrente, e non essendo stata dimostrata l'avvenuta presentazione dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio; che l'inosservanza dell'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ. non può ritenersi sanata neppure dal deposito della copia autentica della sentenza impugnata, effettuato a mezzo di posta elettronica certificata l'11 ottobre 2022, essendo lo stesso intervenuto successivamente alla scadenza del ter- mine all'uopo previsto, avente carattere perentorio(cfr. Cass., Sez. VI, 22/ 12/2017, n. 30918; 8/10/2013, n. 22914; Cass., Sez. I, 26/01/2006, n. 1635); che non merita accoglimento l'istanza di rimessione in termini avanzata dalla difesa del ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis, secondo comma,cod. proc. civ., non essendo stato dimostrato che il deposito tempestivamente effettuato non sia stato accettato e la Cancelleria abbia omesso di provvedere alla comunicazione della necessità di procedervi nuo- vamente; che il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liqui- dano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara improcedibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembr e 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il