CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 02377/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28890-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso -controricorrente– e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato– avverso la sentenza n. 4057/4/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 3/5/2016, non notificata; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/1/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso la sentenza n. 1208/04/14 della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino in rigetto del ricorso proposto avverso ingiunzione di pagamento TARSU 2006/2010 emesso dalla Concessionaria per conto del Comune di Cervinara; la società contribuente resiste con controricorso, il Comune di Cervinaraè rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1 va preliminarmente respinta l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per «inesistenza della notifica», in quanto «effettuata in nome e per conto del “Comune di Salerno in persona del Sindaco p.t.”»,sulla base di quanto riportato nella relata di notifica; 1.2. trattasi, invero, di evidente errore materiale nell’indicazione della denominazione sociale della ricorrente, che risultava agevolmente riconoscibile sulla scorta del contenuto dell’atto notificato e che, per questo, non ha precluso alla parte destinataria della notificazione del ricorso di individuare ugualmente la parte notificante; 2.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione dell’art. 4 comma 1 lett. a) DLgs n. 261 del 1999, dell’art. 1 legge 890/1982, degli artt. 16 c. 3 e. 20 DLgs 31.12.1992 n. 546, e dell’art.149 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto valida ed efficace la notifica del ricorso tributario di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per il tramite di poste private, nel caso di specie, per il tramite di «TNT poste private»; 2.2. la censura va disattesa; 2.3. le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 299 del 2020, hanno fissato il seguente principio di diritto: «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017»; 2.4. è stato altresì affermato che «la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo» (cfr. Cass. SU n. 299 del 2020 cit.); 2.5. orbene, dall’esame del fascicolo d’ufficio emerge che [OSCURATO:SOCIETA]. ebbe a rilasciare, sulla copia notificata dell’atto, ricevuta di consegna in data 9.9.2014, dunque entro il termine di 60 gg. previsto dall’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992 dalla notifica dell’atto impugnato ([OSCURATO:DATA_NASCITA]); 2.6. va pertanto osservato che la prova dell'avvenuta notificazione di un atto giudiziario richiede la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o per facta concludentia, che la suddetta notificazione sia avvenuta nella data indicata dalla controparte (cfr., con riguardo a notifica di sentenza, Cass. n. 24415/2020); 2.7. ciò comporta che nel caso in esame, tramite la ricevuta rilasciata dalla stessa destinataria della notifica del ricorso, deve ritenersi raggiunta la certezza legale circa la tempestività dell’impugnazione; 3.1. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 25 D.P.R. n. 602/1973; art. 42 comma 1 del DPR n. 600/1973) e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente annullato l'ingiunzione di pagamento notificata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la mancata allegazione, da parte di quest’ultima, della delega di firma al sottoscrittore dell'atto impositivo, nella specie il Direttore Generale della suddetta società, con conseguente omessa dimostrazione documentale del suo potere di rappresentanza esterna ad emettere siffatta tipologia di atti; 3.2. la doglianza va accolta; 3.3. secondo principio consolidato di questa Corte, anche in ambito tributario, in mancanza di una sanzione espressa di nullità, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (per la quale, cfr. Cass. n. 4555 del 2015, n. 25773 del 2014, n. 1425 del 2013, n. 11458 del 2012, n. 13461 del 2012, n. 6616 del 2011, n. 4283 del 2010, n. 4757 del 2009 n. 14894 del 2008), e questo principio vale, per esempio, per la cartella esattoriale (Cass. n. 13461 del 2012), il diniego di condono (Cass. n. 11458 del 2012 e n. 220 del 2014), l’avviso di mora (Cass. n. 4283 del 2010), l’attribuzione di rendita (Cass. n. 8248 del 2006) e l’omessa sottoscrizione del ruolo (Cass. n. 24322 del 2014); 3.4. anche nel caso dell’intimazione di pagamento, pertanto, per la validità dell'atto è sufficiente che, anche al di là dell’apposizione di un sigillo o di una firma leggibile, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (cfr. per tutteCass. n. 4757/2009); 3.5. va altresì evidenziato che il direttore generale di una società di capitali può assumere la rappresentanza, anche processuale, della società medesima, in forza di disposizione statutaria o per delega (che sia ammessa dallo statuto sociale) da parte degli amministratori, al che consegue che qualora la controparte si limiti a rilevare che non risulta la fonte del potere rappresentativo esercitato dal direttore generale, deducendo al riguardo una carenza di prova, deve escludersi che l'ammissibilità dell'impugnazione esiga la specificazione od allegazione della fonte del relativo potere, spettando alla controparte medesima, che sostenga l'apposizione di limiti al potere stesso nell'atto di delega, di fornire la relativa dimostrazione (cfr. in fattispecie assimilabile alla presente, Cass. n. 11661/2006); 3.6. nel caso in esame, pertanto ha errato la [OSCURATO:PERSONA] laddove, pur ritenendo che la sola dicitura a stampa del nominativo dell’organo emittente l’atto di riscossione sia sufficiente ai fini della validità del provvedimento, ha poi annullato l’atto (ingiunzione di pagamento) rilevando che non era stata fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] «dimostrazione documentale, nonostante la specifica contestazione della Società contribuente, del potere di rappresentanza esterna del direttore generale ad emettere siffatta tipologia di atti (aventi evidentemente efficacia ultra partes)»; 3.7. nella fattispecie, la contribuente non aveva posto in dubbio l'effettiva qualità di direttore generale di colui che aveva sottoscritto l’atto impugnato, ma aveva contestato che da tale qualifica derivasse il potere di rappresentanza della società; 3.8. deve ritenersi, quindi, che la ratiodell'inversione dell'onere della prova riconosciuta dalla giurisprudenza in tema di rappresentanza delle persone giuridiche risieda nel regime di pubblicità degli atti organizzativi degli enti e in particolare della società di capitali, sicché quel che rileva ai fini di tale inversione è la previsione del potere di rappresentanza da parte dello statuto, piuttosto che della legge, e quindi l'inversione non opera solo quando il potere di rappresentanza non derivi da generali previsioni statutarie, bensì da singoli atti di delega provenienti dagli amministratori o dagli altri soggetti cui tale potere sia riconosciuto nello statuto (cfr. Cass., 9 dicembre 1992, n. 13014, Cass., 15 dicembre 2000, n. 15820, n. 542666, Cass., 18 maggio 2006, n. 11661); 3.9. nel caso in esame dunque incombeva alla contribuente, e non alla [OSCURATO:PERSONA], come erroneamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], dimostrare che lo statuto della concessionaria non conferiva potere di rappresentanza al direttore generale per l’emissione degli atti di ingiunzione di pagamento; 4. pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinto il primo, la sentenza impugnata va cassata, ma con rinvio, richiedendo la decisione nel merito accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità, e per l’esame delle questioni rimaste assorbite P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese