Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:58
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]253/03
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Intervento — Ammissione — Associazione rappresentativa avente come scopo la tutela dei propri membri»
Massime dell’ordinanza
Procedura — Intervento — Interessati
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)
Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art.
53, primo comma, del medesimo statuto, il diritto d’intervento nelle controversie dinanzi al Tribunale è riconosciuto non
solo agli Stati membri e alle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA], bensì anche ad ogni soggetto che dimostri di avere un interesse
alla soluzione della controversia.
È ammesso l’intervento di associazioni rappresentative che abbiano come scopo di tutelare i propri membri in cause che sollevano
questioni di principio idonee a pregiudicarli. Più in particolare, un’associazione può essere ammessa ad intervenire in un
procedimento qualora rappresenti un numero rilevante di operatori attivi nel settore interessato, tra i suoi scopi rientri
la tutela degli interessi dei suoi membri, la controversia possa sollevare questioni di principio che riguardano il funzionamento
del settore interessato e, quindi, qualora gli interessi dei suoi membri possano essere colpiti in modo rilevante dalla sentenza
che sarà pronunciata.
Deve essere ammessa ad intervenire in una controversia che solleva fondamentali questioni riguardanti la riservatezza delle
comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente un’organizzazione che rappresenta un numero rilevante di operatori attivi nel
settore delle prestazioni di consulenza e assistenza legale e che in particolare ha lo scopo di aiutare le associazioni degli
ordini forensi e le Law societies ed i propri membri a sviluppare e migliorare l’organizzazione e lo status della professione,
nonché di aiutare i propri membri ovunque nel mondo, nel settore dell’istruzione giuridica o in altri, a sviluppare e migliorare
i servizi giuridici resi al pubblico.
(v. punti 14-18)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
26 febbraio 2007 (
*
)
«Intervento – Ammissione – Associazione rappresentativa avente come scopo la tutela dei propri membri»
Nella causa T‑253/03,
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Surrey ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Surrey,
rappresentate dai sigg. C. Swaak e M. Mollica, avocats,
ricorrenti,
sostenute da:
Conseil des barreaux européens (CCBE),
con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato dal sig. J. Flynn, QC,
da:
[OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] van Advocaten,
con sede in L’Aia ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato dal sig. O. Brouwer, avocat,
da:
[OSCURATO:PERSONA] européenne des juristes d’entreprise (AEJE)/(ECLA),
con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti M. Dolmans e K. Nordlander, e dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA], solicitor,
e da:
[OSCURATO:PERSONA] (ACCA) – [OSCURATO:PERSONA],
con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall’avv. G. Berrisch, e dal sig. D. Hull, solicitor,
intervenienti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata inizialmente dal sig. R. Wainwright e dalla sig.ra C. Ingen-Housz, quindi dai sigg. Wainwright e F. Castillo
de la Torre, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto un’istanza di intervento presentata dall’[OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle conclusioni delle
ricorrenti nella presente causa, la quale concerne una domanda di annullamento della decisione 8 maggio 2003, C (2003) 1533 def.,
con cui è stata respinta una richiesta volta ad ottenere l’applicazione del segreto professionale che tutela le comunicazioni
con gli avvocati (legal professional privilege) a determinati documenti raccolti nell’ambito di un accertamento disposto ai
sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli
[81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] EUROPEE
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1
Il 30 gennaio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, sulla base dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962,
n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), la decisione C (2003) 85/4,
con la quale ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «ricorrenti») e alle loro
rispettive società controllate di sottoporsi ad un accertamento volto alla ricerca di prove relative ad eventuali pratiche
anticoncorrenziali (in prosieguo: la «decisione 30 gennaio 2003»). Il 10 febbraio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione
C (2003) 559/4, parimenti sulla base dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 (in prosieguo: la «decisione 10 febbraio 2003»),
recante modifica della decisione 30 gennaio 2003.
2
In data 12 e 13 febbraio 2003 sono stati effettuati, sulla scorta delle dette decisioni, accertamenti in loco presso i locali
delle ricorrenti situati ad Eccles, Manchester ([OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] tali accertamenti, i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] hanno
estratto copia di un rilevante numero di documenti. Nel corso di tali operazioni i rappresentanti delle ricorrenti hanno segnalato
ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] che taluni documenti erano idonei a beneficiare del segreto professionale che tutela le comunicazioni
con gli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] l’esame dei documenti di cui trattasi è insorta una controversia in merito a cinque documenti, che
sono stati oggetto di due tipi di trattamento. Infatti, i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] non sono giunti sul momento ad una
conclusione definitiva in merito alla tutela di cui dovessero eventualmente beneficiare due documenti. Li hanno quindi copiati
ed inseriti in una busta sigillata che è stata portata via al termine dell’accertamento. Quanto agli altri tre documenti controversi,
il funzionario della [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell’accertamento ha ritenuto che essi non fossero tutelati dal segreto professionale
e ne ha, dunque, estratto copie e le ha allegate al resto del fascicolo, senza inserirle in una busta sigillata.
3
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale in data 11 aprile 2003, le ricorrenti hanno proposto un ricorso
diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, della decisione 30 gennaio
2003, che hanno imposto alle dette società e alle loro rispettive controllate di sottoporsi all’accertamento di cui trattasi
(causa T‑125/03, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]).
4
In data 8 maggio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2003) 1533 def. ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento
n. 17 (in prosieguo: la «decisione 8 maggio 2003»), recante rigetto dell’istanza delle ricorrenti volta ad ottenere il rispetto
del carattere riservato dei documenti controversi.
5
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2003, le ricorrenti hanno proposto un ricorso
diretto ad ottenere l’annullamento della decisione 8 maggio 2003, sulla base dell’art. 230, quarto comma, CE.
6
Con istanze depositate, rispettivamente, il 30 luglio, il 7 e il 18 agosto ed il 25 novembre 2003, il Conseil des barreaux
eropéens (Consiglio degli ordini forensi dell’Unione europea; in prosieguo: il «CCBE»), l’[OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] van Advocaten (in prosieguo: l’«Ordine degli avvocati olandesi»), l’[OSCURATO:PERSONA] européenne des juristes d’entreprise
(Associazione europea dei giuristi d’impresa; in prosieguo: l’«AEJE») e l’[OSCURATO:PERSONA] (ACCA) –
[OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di intervenire in giudizio a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con ordinanze del
presidente della Quinta Sezione in data 4 novembre 2003 e 10 marzo 2004, il CCBE, l’Ordine degli avvocati olandesi, l’ECLA
e l’ACCA sono stati ammessi ad intervenire.
7
Con istanza depositata il 25 novembre 2003, la Section on [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire
a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con ordinanza 28 maggio 2004 il Tribunale ha respinto tale istanza di intervento.
8
Il 20 febbraio 2006 l’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«IBA»), rappresentata dall’avv. J. Buhart, ha depositato
un’istanza di intervento a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.
9
Nella sua istanza di intervento l’IBA sostiene di avere un interesse diretto e specifico nella presente causa e di soddisfare
le condizioni stabilite dalla giurisprudenza in merito alle istanze di intervento proposte da associazioni. In primo luogo,
l’IBA fa osservare come essa sia un’associazione internazionale, dotata di personalità giuridica e rappresentativa di un numero
rilevante di operatori attivi nel settore interessato. Essa costituirebbe infatti la più importante associazione mondiale
per la rappresentanza della professione legale. In secondo luogo, l’IBA fa valere che i propri obiettivi comprendono la tutela,
la difesa e la rappresentanza degli interessi dei propri membri – ivi compreso il principio del segreto professionale delle
comunicazioni di questi ultimi –, se necessario dinanzi agli organi giurisdizionali, in particolare al fine di garantire che
i detti aderenti all’associazione possano esercitare la loro professione liberamente e senza ostacoli. In terzo luogo, l’IBA
fa osservare come la presente controversia sollevi fondamentali questioni riguardanti il principio del segreto professionale,
ed evidenzia come la posizione che il Tribunale adotterà in merito a tali questioni produrrà senza dubbio effetti nei confronti
dei membri dell’IBA stessa a tutti i livelli – membri individuali, ordini forensi ed associazioni di giuristi d’impresa.
10
L’istanza d’intervento è stata notificata alle parti, ai sensi dell’art. 116, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura
del Tribunale.
11
Con atto in data 11 aprile 2006 le ricorrenti hanno sostenuto che l’IBA aveva dimostrato di avere un interesse alla soluzione
della presente controversia e hanno invitato il Tribunale a dichiarare ricevibile l’istanza di intervento della detta associazione.
Con atto separato depositato lo stesso giorno, le ricorrenti hanno presentato altresì una domanda di trattamento riservato
nei confronti dell’IBA.
12
Con atto in data 27 marzo 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di respingere l’istanza di intervento dell’IBA. Essa
sostiene, in particolare, che gli scopi dell’IBA, quali definiti dall’art. 1 del suo statuto, non comprendono né la tutela
degli interessi dei suoi membri né la rappresentanza di questi ultimi, posto che gli obiettivi della detta associazione consistono
semplicemente nell’«aiutare» i propri membri e nel «promuovere» lo stato di diritto e l’amministrazione della giustizia. Orbene,
la giurisprudenza attribuirebbe la massima importanza al fatto che gli scopi dell’associazione siano chiaramente enunciati
nello statuto della medesima (ordinanza del Tribunale 28 maggio 2004, causa T‑253/03, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1603, punto 20, che ha rigettato l’istanza di intervento della Section on [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] fa peraltro osservare come il Tribunale sembri operare una netta distinzione tra la «promozione»
e la «rappresentanza e tutela», da parte di un’associazione, degli interessi dei propri membri. Un’associazione mirante alla
promozione degli interessi generali e collettivi di una professione non avrebbe un interesse sufficiente per essere ammessa
come interveniente (ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 25 giugno 1999, causa T‑13/99, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 28).
13
Con atti in data, rispettivamente, 5 e 10 aprile 2006, il CCBE e l’Ordine degli avvocati olandesi si sono espressi a favore
dell’istanza di intervento dell’IBA. Gli altri intervenienti non hanno sollevato obiezioni riguardo a tale istanza di intervento.
Giudizio del Tribunale
14
Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art.
53, primo comma, del medesimo statuto, il diritto d’intervento nelle controversie dinanzi al Tribunale è riconosciuto non
solo agli Stati membri e alle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA], bensì anche ad ogni soggetto che dimostri di avere un interesse
alla soluzione della controversia.
15
Secondo una giurisprudenza costante, è ammesso l’intervento di associazioni rappresentative che abbiano come scopo di tutelare
i propri membri in cause che sollevano questioni di principio idonee a pregiudicarli [ordinanze del presidente della Corte
17 giugno 1997, cause riunite C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), [OSCURATO:PERSONA] e PowerGen, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3491, punto 66, e 28
settembre 1998, causa C‑151/98 P, Pharos/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5441, punto 6]. Più in particolare, un’associazione può
essere ammessa ad intervenire in un procedimento qualora rappresenti un numero rilevante di operatori attivi nel settore interessato,
tra i suoi scopi rientri la tutela degli interessi dei suoi membri, la controversia possa sollevare questioni di principio
che riguardano il funzionamento del settore interessato e, quindi, qualora gli interessi dei suoi membri possano essere colpiti
in modo rilevante dalla sentenza che sarà pronunciata (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 8 dicembre 1993, causa T-87/92,
Kruidvat/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1375, punto 14, recante rigetto dell’istanza di intervento della [OSCURATO:PERSONA]
SA, e ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 18).
16
Nel caso di specie occorre constatare, in primo luogo, che l’IBA è un’organizzazione che rappresenta un numero rilevante di
operatori attivi nel settore interessato dalla presente controversia. Infatti, essa annovera tra i propri membri più di 20 000
giuristi individuali – dei quali circa 3 000 giuristi d’impresa –, nonché 195 ordini forensi e numerose associazioni di giuristi
d’impresa – tra cui l’Istituto dei giuristi d’impresa.
17
In secondo luogo, dallo statuto dell’IBA risulta che tra gli scopi di tale associazione rientra quello della tutela degli
interessi dei propri membri. Infatti, ai sensi dell’art. 1, nn. 2 e 3, dello statuto dell’IBA, quest’ultima si propone in
particolare di aiutare le associazioni degli ordini forensi e le Law societies ed i propri membri giuristi a sviluppare e
migliorare l’organizzazione e lo status della professione, nonché di aiutare i propri membri giuristi ovunque nel mondo, nel
settore dell’istruzione giuridica o in altri, a sviluppare e migliorare i servizi giuridici resi al pubblico. Orbene, contrariamente
a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], tale riferimento al fatto che l’obiettivo dell’IBA è segnatamente di «aiutare» i propri
membri dev’essere inteso nel senso che una delle finalità di tale associazione è la tutela degli interessi dei propri membri.
Invero, le previsioni contenute nelle disposizioni statutarie in questione vanno oltre la semplice promozione degli interessi
generali e collettivi di una professione, ai sensi della citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio. Difatti, lo statuto
dell’IBA contempla questioni idonee ad incidere direttamente su interessi concreti dei propri membri, quali l’organizzazione
e lo status della professione di avvocato e la prestazione dei servizi giuridici.
18
Infine, in terzo luogo, considerato che la controversia di cui trattasi solleva fondamentali questioni riguardanti la riservatezza
delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente, occorre considerare che l’emananda sentenza può influire in misura rilevante
tanto sul funzionamento del settore interessato quanto sugli interessi dei membri dell’IBA.
19
Conseguentemente, da quanto precede risulta che l’IBA ha dimostrato il proprio interesse alla soluzione della controversia
e si deve pertanto ammetterne l’intervento ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte. Poiché la sua
istanza di intervento è stata presentata dopo la scadenza del termine di sei settimane previsto dall’art. 115, n. 1, del regolamento
di procedura del Tribunale, l’intervento dell’IBA dovrà essere limitato alla presentazione di osservazioni nel corso della
fase orale del procedimento, a norma dell’art. 116, n. 6, del detto regolamento. Per tale motivo, l’IBA potrà avere comunicazione,
a tempo debito, soltanto della relazione di udienza che verrà redatta nella presente causa. Non vi è quindi luogo a statuire
sulla domanda di trattamento riservato proposta dalle ricorrenti nei confronti dell’IBA.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE
così provvede:
1)
L’[OSCURATO:PERSONA] è ammessa ad intervenire nella causa T‑253/03 a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.
In conformità di quanto disposto dall’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, il cancelliere comunicherà
in tempo utile la relazione di udienza alla detta associazione, ai fini della presentazione di sue eventuali osservazioni
nell’ambito della fase orale del procedimento.
2)
La decisione sulle spese è riservata.
Lussemburgo, 26 febbraio 2007
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J. D. Cooke
*
Lingua processuale: l’inglese.