CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11585/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
studio dell’avvocatoALESSANDRINI RAFFAELLO, che lo rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] N. 152TERRACINA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 666/2021Numero sezionale 2815/2025Numero di raccolta generale 11585/2026Data pubblicazione 28/04/2026rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2542/2020depositata il 27/05/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del quartomotivo di ricorso e il rigetto dei restanti motivi.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in cinque motiviavverso la sentenza n. 2542/2020 della Corte d’appello di Roma,pubblicata il 27 maggio 2020.Resistono con distinti controricorsi il [OSCURATO:PERSONA]Cerroni di via Roma 152 in Terracina e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto attivitàdifensive.2. – Con citazione del 3 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA] convennedinanzi al Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, ilCondominio [OSCURATO:PERSONA] - Cerroni di [OSCURATO:PERSONA] n. 152Terracina, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente proprietario e conduttore dell'appartamentosovrastante quello dell’attore, chiedendo di accertare la responsabilitàdei convenuti per due eventi di infiltrazioni d’acqua a seguito dipiogge, imputabili all'ostruzione del bocchettone di scarico, avvenuti2 di 12Numero registro generale 666/2021Numero sezionale 2815/2025Numero di raccolta generale 11585/2026Data pubblicazione 28/04/2026uno nel mese di aprile 2005, che aveva causato danni per €22.000,00, l’altro nel mese di settembre 2006, causa di ulterioridanni per €. 16.500,00, documentati da accertamenti tecnicipreventivi all’uopo domandati. Veniva chiamata in garanzia la [OSCURATO:SOCIETA]L’adito Tribunale, con sentenza del 20 maggio 2013, accolse ladomanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] DiStefano – Cerroni, condannandolo al risarcimento della somma peropere edili pari ad € 28.930,00 e della somma per opere di ripuliturae lavaggio mobilia e suppellettili pari ad € 8.192,50, oltre interessi;rigettò la domanda dell’attore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e diMario [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell'appello principale delCondominio [OSCURATO:PERSONA] – Cerroni e dell’appello incidentaleRiccardo Fiore, accertato il concorso di colpa ex artt. 2051 -2055 c.c.tra il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],erede di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado,ha poi condannato in solido il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MarcoBerardo [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di € 31.122,50, rivalutata al 20 maggio 2013, con interessilegali.Ha depositato memoria il Pubblico Ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], concludendo per l’accoglimentodel quarto motivo di ricorso e per il rigetto dei restanti motivi.Hanno altresì depositato memorie il ricorrente e il controricorrente[OSCURATO:PERSONA].MOTIVI DELLA DECISIONE1. - Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullitàdella sentenza ex art. 158 c.p.c. per illegittima costituzione delgiudice, avendo fatto parte del collegio che ha deciso la causa in3 di 12Numero registro generale 666/2021Numero sezionale 2815/2025Numero di raccolta generale 11585/2026Data pubblicazione 28/04/2026appello un giudice ausiliario. In subordine il ricorrente sollevaeccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 62 - 72 del d.l. del21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge n. 98 del 9 agosto2013, in relazione agli artt. 102 e 106 Cost.1.1. - La sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021 ha giàdichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 106,primo e secondo comma, Cost., gli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., nella leggen. 98 del 2013, nella parte in cui istituiscono e disciplinano la figuradei giudici onorari ausiliari d'appello. Visto, tuttavia, l'apporto deimedesimi giudici ausiliari allo smaltimento o al contenimentodell'arretrato del contenzioso civile, la Corte costituzionale ha differitogli effetti di tale declaratoria al momento della entrata in vigore dellariforma in itinere della magistratura onoraria (31 ottobre 2025),specificando che fino a tale data è rimasta legittima la costituzionedei collegi delle Corti d’appello con la partecipazione di non più di ungiudice ausiliario a collegio.1.2. – Il ricorrente nella memoria ex art. 378, comma 2, c.p.c. hatuttavia rinunciato al primo motivo di ricorso, il che rende superfluauna decisione in ordine alla fondatezza o meno della relativa censura.2. – Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione del principiodel contraddittorio fissato dall'art. 101 c.p.c. anche con riferimentoall'art. 111 Cost, con conseguente nullità della sentenza. La censuraespone che, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del22 gennaio 2020, la Corte d’appello di Roma trattenne la causa indecisione, assegnando il termine di trenta giorni per il deposito dellecomparse conclusionali e il termine di venti giorni per il deposito dellememorie in replica. Tuttavia, il difensore dell'appellante principaleCondominio [OSCURATO:PERSONA] – Cerroni depositò una comparsa direplica il 15 maggio 2020, dopo, cioè, la deliberazione della sentenza,4 di 12Numero registro generale 666/2021Numero sezionale 2815/2025Numero di raccolta generale 11585/2026Data pubblicazione 28/04/2026avvenuta il 14 maggio 2020, mentre il difensore dell’appellanteincidentale [OSCURATO:PERSONA] depositò la propria comparsa conclusionalein data 17 marzo 2020 e quella di replica in data 19 marzo 2020. Intal modo, l’appellato [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato privato dellafacoltà di replicare e contraddire alle deduzioni contenute in quegli2.1. – Questo secondo motivo di ricorso è infondato.Il termine per il deposito delle memorie di replica assegnato dallaCorte d’appello di Roma all’udienza del 22 gennaio 2020, tenutoconto della sospensione dei termini ex art. 83, comma 2, d.l. n. 18del 2020 dal 9 marzo all'11 maggio 2020, veniva a scadenza venerdì15 maggio 2020.La sentenza della Corte d’appello di Roma è stata depositata soltantoil 27 maggio 2020, ma reca quale data di deliberazione il“14/05/2020”. Non potendo presumersi che si sia verificato un erroremateriale nell’indicazione della data di deliberazione della sentenza(Cass. n. 32538 del 2024), risulterebbe effettivamente che il primogiudice abbia deciso la controversia senza attendere la scadenza deltermine assegnato per lo scambio di memorie difensive. Occorreallora verificare se tale violazione abbia comportato la nullità dellasentenza per l’impedimento frapposto alla possibilità per i difensoridelle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa (Cass. Sez.Un. n. 36596 del 2021).La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento né allacomparsa depositata il 15 maggio 2020 dal [OSCURATO:PERSONA] DiStefano – Cerroni, né alla comparsa conclusionale depositata in data17 marzo 2020 e a quella di replica depositata in data 19 marzo 2020da [OSCURATO:PERSONA].5 di 12Numero registro generale 666/2021Numero sezionale 2815/2025Numero di raccolta generale 11585/2026Data pubblicazione 28/04/2026La medesima sentenza è stata peraltro pubblicata mediante depositoavvenuto il 27 maggio 2020 e solo in questa data essa è divenutaconoscibile alle parti.[OSCURATO:PERSONA] non aveva comunque depositato alcuno scrittodifensivo entro il termine utile scadente il 15 maggio 2020, che possapresumersi non esaminato dal Collegio né nella prematuradeliberazione del 14 maggio 2020, né comunque nella sentenza infinepubblicata il 27 maggio 2020. Il medesimo Serafini, fino al momentodi conoscibilità della decisione, aveva avuto la possibilità sia diesporre le proprie difese conclusive, sia di replicare alla comparsaconclusionale avversaria, così da svolgere con completezza il diritto didifesa e favorire eventualmente una diversa soluzione del merito dellacontroversia. Avendo egli invece deciso di non depositare entro il 15maggio 2020 nessuno scritto conclusionale, non può pertanto addurrealcuna nullità della sentenza d’appello per lesione del diritto di difesae del principio del contraddittorio. Viceversa, allorché MaurizioSerafini avesse depositato tempestivamente la sua memoria il 15maggio 2020, dopo la prematura deliberazione del 14 maggio 2020,avrebbe avuto ragione di lamentare che la Corte non si fossericonvocata in camera di consiglio, prima della pubblicazione dellasentenza, per tener conto ai fini della decisione dello scritto difensivoutilmente sopravvenuto.3. – Il terzo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e il travisamento dei fatti, ovvero l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.La censura si riferisce al seguente capo della sentenza d’appello:“[è] stata raggiunta la prova che entrambe le infiltrazioni di acquasubite dall'appartamento del Fiore, nell'aprile 2005 e nel settembre2006, si sono verificate per un difetto di manutenzione ordinaria e6 di 12Numero registro generale 666/2021Numero sezionale 2815/2025Numero di raccolta generale 11585/2026Data pubblicazione 28/04/2026straordinaria, oltre che per la omessa vigilanza dei beni da imputarerispettivamente al conduttore ed al proprietario dell'appartamentomedesimo. Invero, dalle relazioni peritali acquisite agli atti, vale adire dai due accertamenti tecnici preventivi eseguiti rispettivamentedall'Arch. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Arch. [OSCURATO:PERSONA], nonché dallaconsulenza tecnica d'ufficio, è emerso che concausa delle infiltrazioni,insieme al citato difetto di costruzione del sistema di scolo, è statal'ostruzione totale del bocchettone del terrazzo del Dr. [OSCURATO:PERSONA] inconseguenza di materiale vario in esso confluito.Per queste ragioni il terrazzo si è riempito d'acqua che, non trovandosfogo, ha straripato attraverso la porta finestra, priva di idoneeguarnizioni a tenuta, ormai inadatta all'utilizzo per usura e "anzianità"(il CTU ne aveva consigliato la sostituzione (pag. 4, ATP), riversandosinell'appartamento prospiciente il terrazzo per poi percolare al pianosottostante del Fiore, vista anche l'assenza di idonea pavimentazione.Non è condivisile pertanto quanto ritenuto dal Tribunale in ordine agliobblighi di custodia da parte del Serafini, conduttoredell'appartamento sovrastante quello del Fiore, lì dove si afferma chenon era stata raggiunta la prova che i detriti confluiti nel bocchettonedi scolo del terrazzo a livello provenissero dalla proprietà [OSCURATO:PERSONA],in quanto ciò non esonerava l'usuario dai relativi obblighi dimanutenzione e custodia essendo di fatto naturale, per destinazionedel costruttore, che sul terrazzo defluisse la pluviale del fabbricato.Si osserva inoltre che nel caso in esame si tratta di responsabilitàoggettiva che si fonda non su un comportamento o un'attività delcustode ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e lacosa dannosa e che, escluso il caso fortuito, va dichiarato il concorsodi colpa tra il [OSCURATO:PERSONA] in atti, e [OSCURATO:PERSONA], qualeerede di [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'appartamento sito al7 di 12Numero registro generale 666/2021Numero sezionale 2815/2025Numero di raccolta generale 11585/2026Data pubblicazione 28/04/2026secondo piano del [OSCURATO:PERSONA], unitamente al conduttore, SerafiniMaurizio”.Per il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe in tal modo“completamente travisato le risultanze degli accertamenti peritalirelativi alla individuazione delle cause che hanno determinato leinfiltrazioni di acqua”. In particolare, la prova della assunta ostruzionetotale del bocchettone del terrazzo di proprietà [OSCURATO:PERSONA] e condottoin locazione dal Serafini, in conseguenza di materiale vario in essoconfluito, sarebbe stata “espressamente esclusa dalla consulenzatecnica redatta dall' lng. Malinconico nel corso del procedimento perATP”.3.1. – Il terzo motivo va respinto.La censura è inammissibile, ove si intenda diretta a denunciare lasvista concernente il fatto probatorio in sé costituito dalla relazione diaccertamento tecnico preventivo R.G. 8857/06, trovando ciò rimedionell'impugnazione per revocazione per errore di fatto ex art. 395, n.4, c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 5792 del 2024).Viceversa, ove la censura si spieghi come critica della verifica logicadella riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio,questo è stato preso in considerazione dal giudice unitamente allealtre risultanze probatorie (“dalle relazioni peritali acquisite agli atti,vale a dire dai due accertamenti tecnici preventivi eseguitirispettivamente dall'Arch. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Arch. RenatoMalinconico, nonché dalla consulenza tecnica d'ufficio, è emerso checoncausa delle infiltrazioni, insieme al citato difetto di costruzione delsistema di scolo, é stata l'ostruzione totale del bocchettone delterrazzo del Dr. [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza di materiale vario in essoconfluito”), di tal che la critica posta dal ricorrente si sostanzia nonnella denuncia di un vizio di “omesso esame”, ma nell’auspicio di un8 di 12Numero registro generale 666/2021Numero sezionale 2815/2025Numero di raccolta generale 11585/2026Data pubblicazione 28/04/2026diverso apprezzamento nel merito, parimenti inammissibile nelgiudizio di legittimità.La stessa relazione di istruzione preventiva citata dal ricorrente, inrealtà, ha individuato l’errato posizionamento del discendente dellagronda come causa da sola sufficiente a produrre l’evento disovraccarico dell’acqua piovana, sicché “in caso di accidentaliotturazioni del ricettore” il rischio di allagamento sarebbe statoautomatico.Questo però non depone in senso contrario alla affermazione dellaresponsabilità oggettiva del conduttore Serafini ex art. 2051 c.c.,restando comunque dimostrato altresì il nesso eziologico tra laterrazza in custodia ed il danno, per l’insorgere nella res di un agente- l’ostruzione del bocchettone di scolo - che ha operato qual concausaumana nel processo produttivo delle infiltrazioni d’acqua. Da ciò laconclusione che locatore e conduttore dovessero rispondere in solidodei danni ai sensi dell'art. 2055 c.c., in quanto causalmente derivatidalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, dientrambi i soggetti, oltre che del [OSCURATO:PERSONA].4. - Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 1126 c.c., perché la responsabilità solidale delSerafini, quale conduttore e usuario esclusivo del terrazzo dal qualesarebbero derivate le infiltrazioni, avrebbe al più dovuto essereaffermata non per l'intero, ma nella misura del terzo prevista dallacitata disposizione.4.1. Anche questa censura è infondata.La sentenza delle Sezioni Unite civili n. 9449 del 2016 ha ravvisatol'"attrazione del danno da infiltrazioni nell'ambito della responsabilitàcivile", con conseguente applicazione di tutte le disposizioni chedisciplinano la responsabilità extracontrattuale, ivi compreso l'art.2055 c.c.".9 di 12Numero registro generale 666/2021Numero sezionale 2815/2025Numero di raccolta generale 11585/2026Data pubblicazione 28/04/2026Questa sentenza ha, invero, affermato la concorrente responsabilitàextracontrattuale del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico odella terrazza, nascente dalla violazione del dovere di custodia ex art.2051 c.c., e del condominio (ovvero, dei singoli condomini cui il bene«serve»), parimenti obbligato ex art. 1126 c.c. alle riparazioni oricostruzioni della res in funzione della sua utilità comune. Taliconcorrenti responsabilità sono legate dal nesso di solidarietà di cuiall’art. 2055 c.c.Contraddice questa ricostruzione la conclusione che il danneggiatopuò agire nei confronti del titolare del diritto di uso esclusivo dellastrico o della terrazza e nei confronti dei condomini soltanto neilimiti delle quote loro imputabili ex art. 1126 c.c., ovverorispettivamente nei limiti di un terzo o dei residui due terzi dei dannisubiti.Deve pertanto enunciarsi il seguente principio:in presenza di un medesimo danno da infiltrazioni all’appartamentosottostante, provocato da più soggetti, quali, nella specie, il locatoreed il conduttore titolari di diritto di uso esclusivo di una terrazza alivello ed il condominio (ovvero i condomini titolari delle unitàimmobiliari coperte dalla terrazza), e dunque nel concorso di diversititoli di responsabilità extracontrattuale, il regime di solidarietàimposto dall’art. 2055 c.c. comporta che la domanda del danneggiatova intesa sempre come volta a conseguire per intero il risarcimentoda ciascuno degli obbligati, in ragione del comune contributo causalealla determinazione del danno, non rilevando, quindi, rispettoall’attore, i limiti del terzo o dei due terzi, pari alle frazioni imputabiliall’uno o agli altri a norma dell’art. 1126 c.c. (viceversa operanti neirapporti interni fra i corresponsabili, ove in tal senso sia stataformulata apposita domanda ai fini del regresso).10 di 12Numero registro generale 666/2021Numero sezionale 2815/2025Numero di raccolta generale 11585/2026Data pubblicazione 28/04/20265. – Il quinto motivo di ricorso, infine, deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., lamentando l’ingiustacondanna subita da [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle speseprocessuali d’appello in favore del [OSCURATO:PERSONA] –Cerroni, pur non avendo questo rivolto alcuna domanda nei confrontidel ricorrente.5.1. – Anche questo motivo è infondato.Qualora il creditore chieda la condanna all’adempimento diun’obbligazione solidale nei confronti di tutti i condebitori, agli effettidel regolamento delle spese del processo in base al principio dellarelativa soccombenza occorre distinguere il rapporto tra creditore econdebitori solidali e quello esistente tra questi ultimi.Ora, qualora due soggetti, convenuti in giudizio, come nella specie,per la condanna in via solidale al risarcimento dei danni in favoredell'attore, si difendano sostenendo ciascuno l'obbligo esclusivodell'altro, sicché la controversia si incentra altresì sull'individuazionedel soggetto tenuto ad eseguire la prestazione, ove la domanda delcreditore sia stata accolta in primo grado solo nei confronti di uno deiconvenuti condebitori, non viola l'art. 91 c.p.c. il giudice d’appelloche, accogliendo il gravame dell’unico condannato, condanni in solidoal risarcimento tutti i convenuti e, valutato l'esito complessivo dellalite, ritenga soccombente il condebitore dapprima assolto ai fini delpagamento delle spese processuali in favore del condebitoreappellante, oltre che in favore dell'attore.6. – Il ricorso va perciò rigettato.Segue la condanna del ricorrente a rimborsare ai controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Cerroni di via Roma 152 in [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione negli importiliquidati in dispositivo.11 di 12Numero registro generale 666/2021Numero sezionale 2815/2025Numero di raccolta generale 11585/2026Data pubblicazione 28/04/2026Non occorre disporre al riguardo degli intimati che non hanno svoltoSussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare aicontroricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, cheliquida per il [OSCURATO:PERSONA]Cerroni in complessivi €4.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, e per [OSCURATO:PERSONA] incomplessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spesegenerali e ad accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civiledella Corte suprema di cassazione, il 20 novembre 2025.Il Consigliere estensoreANTONIO SCARPALa PresidenteMILENA FALASCHI12 di 12