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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 luglio 1988

Cassazione n. 21528/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e 1Vricors4L udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi itricorsp! [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per avere riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e rideterminato in conseguenza la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione a fini di spaccio di un ingente quantitativo di cocaina, ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha altresì rigettato la richiesta di revoca della confisca del denaro in sequestro.

2. Avverso la prefata sentenza gli imputati ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e di un unico atto, sollevando due motivi:

2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.

Al riguardo, la Corte territoriale non avrebbe offerto un'adeguata motivazione, pur avendo entrambi i ricorrenti mostrato un atteggiamento di resipiscenza, consistito nella rinuncia a tutti i motivi di gravame in punto di responsabilità;

2.2. Con il secondo motivo, afferente al solo [OSCURATO:PERSONA], si deduce il vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di revoca della confisca, poiché il rigetto è espresso da mere formule di stile, racchiuse in poche righe.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. É unicamente fondato il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativo alla confisca del denaro in sequestro, essendo il ricorso inammissibile nel resto.

2. Quanto al primo motivo, occorre premettere che la valutazione del bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti rientra, per costante giurisprudenza, nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo in presenza di illogicità manifesta o di contraddizioni evidenti, vizi del tutto insussistenti nel caso di specie.

La Corte territoriale, facendo corretta applicazione del principio per cui, in tema di stupefacenti, per la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere valorizzato, tra le circostanze del caso concreto, anche il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza che, ove oggettivamente rilevante, esime il giudice dal motivare ulteriormente sull'estrema offensività della condotta (Sez. 3, n. 20017 del 20/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286378 - 02), ha ritenuto il dato ponderale particolarmente significativo (il quantitativo complessivo sequestrato ammonta a 60.172,00 grammi netti di cocaina, pari a circa 312.422 dosi medie singole e si tratta, quindi, di una quantità che eccede di gran lunga la soglia minima per la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90), e per tale ragione ha escluso, con motivazione non manifestamente infondata, l'invocato giudizio di prevalenza.

Deve invece, trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso.

Va invero riaffermato che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, contestato all'imputato, il denaro rinvenuto nella sua disponibilità può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240- bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283248), non essendo consentita, con riguardo a tale reato, la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità.

Ne consegue che, in relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'anzidetto art. 73, può procedersi alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, anche quando si tratti di ipotesi di «lieve entità», di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., ovvero si tratti di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito.

Nel caso di specie, il rigetto della richiesta di revoca della confisca che è stato motivato «apparendo evidente la connessione del denaro in sequestro... con il reato in contestazione» disattende i principi sinora richiamati.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità Così deciso il 19 febbraio 2025 t‘kvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e 1Vricors4L udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi itricorsp! [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per avere riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e rideterminato in conseguenza la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione a fini di spaccio di un ingente quantitativo di cocaina, ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha altresì rigettato la richiesta di revoca della confisca del denaro in sequestro. 2. Avverso la prefata sentenza gli imputati ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e di un unico atto, sollevando due motivi: 2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. Al riguardo, la Corte territoriale non avrebbe offerto un'adeguata motivazione, pur avendo entrambi i ricorrenti mostrato un atteggiamento di resipiscenza, consistito nella rinuncia a tutti i motivi di gravame in punto di responsabilità; 2.2. Con il secondo motivo, afferente al solo [OSCURATO:PERSONA], si deduce il vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di revoca della confisca, poiché il rigetto è espresso da mere formule di stile, racchiuse in poche righe. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. É unicamente fondato il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativo alla confisca del denaro in sequestro, essendo il ricorso inammissibile nel resto. 2. Quanto al primo motivo, occorre premettere che la valutazione del bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti rientra, per costante giurisprudenza, nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo in presenza di illogicità manifesta o di contraddizioni evidenti, vizi del tutto insussistenti nel caso di specie. La Corte territoriale, facendo corretta applicazione del principio per cui, in tema di stupefacenti, per la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere valorizzato, tra le circostanze del caso concreto, anche il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza che, ove oggettivamente rilevante, esime il giudice dal motivare ulteriormente sull'estrema offensività della condotta (Sez. 3, n. 20017 del 20/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286378 - 02), ha ritenuto il dato ponderale particolarmente significativo (il quantitativo complessivo sequestrato ammonta a 60.172,00 grammi netti di cocaina, pari a circa 312.422 dosi medie singole e si tratta, quindi, di una quantità che eccede di gran lunga la soglia minima per la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90), e per tale ragione ha escluso, con motivazione non manifestamente infondata, l'invocato giudizio di prevalenza. Deve invece, trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso. Va invero riaffermato che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, contestato all'imputato, il denaro rinvenuto nella sua disponibilità può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240- bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283248), non essendo consentita, con riguardo a tale reato, la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità. Ne consegue che, in relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'anzidetto art. 73, può procedersi alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, anche quando si tratti di ipotesi di «lieve entità», di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., ovvero si tratti di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito. Nel caso di specie, il rigetto della richiesta di revoca della confisca che è stato motivato «apparendo evidente la connessione del denaro in sequestro... con il reato in contestazione» disattende i principi sinora richiamati. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità Così deciso il 19 febbraio 2025 t‘kvi