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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 05648/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 10621-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 09/03/2022; Ric. 2022 n. 10621 sez.

VI -3 - ad. 13 - 12 - 2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; osserva quanto segue.

Il regolamento di competenza in oggetto è stato da proposto [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del Tribunale di Palermo, emessa in data 9/03/2022, che ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando –ma senza una decisione sul punto – che la parte opponente aveva validamente contestato il foro di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

Il regolamento, così come prospettato dal Procuratore Generale, è inammissibile, in quanto l’ordinanza impugnata si è limitata a decidere sulla concessione o meno della provvisoria esecutorietà del monitorio, senza alcuna statuizione suscettibile di passare in giudicato, in punto di competenza territoriale, affermando soltanto di ritenere non condivisibile l’affermazione del Cantatore in punto di competenza territoriale.

Questa Corte ha già affermato (S.U. n. 20449 del 29/09/2014 (Rv. 631956 -01) che: «Anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed Ric. 2022 n. 10621 sez.

VI -3 - ad. 13 - 12 - 2022 incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione.». [OSCURATO:PERSONA] condivide il detto orientamento e intende darvi seguito.

L’ordinanza impugnata non ha in alcun modo statuito, in via definitiva, sulla questione di competenza e il giudice del Tribunale di Palermo aveva assunto la causa in riserva sulla sola questione della provvisoria esecutorietà o della concessione di ordinanza ingiunzione, e, quindi, non aveva fatto precisare le conclusioni sulla questione di competenza.

Il ricorso per regolamento di competenza è, pertanto, inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo la controparte espletato attività difensiva.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile -3 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 10621-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 09/03/2022; Ric. 2022 n. 10621 sez. VI -3 - ad. 13 - 12 - 2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; osserva quanto segue. Il regolamento di competenza in oggetto è stato da proposto [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del Tribunale di Palermo, emessa in data 9/03/2022, che ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando –ma senza una decisione sul punto – che la parte opponente aveva validamente contestato il foro di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Il regolamento, così come prospettato dal Procuratore Generale, è inammissibile, in quanto l’ordinanza impugnata si è limitata a decidere sulla concessione o meno della provvisoria esecutorietà del monitorio, senza alcuna statuizione suscettibile di passare in giudicato, in punto di competenza territoriale, affermando soltanto di ritenere non condivisibile l’affermazione del Cantatore in punto di competenza territoriale. Questa Corte ha già affermato (S.U. n. 20449 del 29/09/2014 (Rv. 631956 -01) che: «Anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed Ric. 2022 n. 10621 sez. VI -3 - ad. 13 - 12 - 2022 incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione.». [OSCURATO:PERSONA] condivide il detto orientamento e intende darvi seguito. L’ordinanza impugnata non ha in alcun modo statuito, in via definitiva, sulla questione di competenza e il giudice del Tribunale di Palermo aveva assunto la causa in riserva sulla sola questione della provvisoria esecutorietà o della concessione di ordinanza ingiunzione, e, quindi, non aveva fatto precisare le conclusioni sulla questione di competenza. Il ricorso per regolamento di competenza è, pertanto, inammissibile. Nulla per le spese, non avendo la controparte espletato attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile -3 del
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