Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 808/2009
ECLI:EU:T:2009:126
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007TJ0023
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
29 aprile 2009 (
*1
)
«Marchio comunitario — Domanda di marchio figurativo comunitario α — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Nella causa T-23/07,
BORCO-Marken-[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG,
con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dall’avv. M. Wolter,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato dal sig. M. Kicia, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 30 novembre 2006 (procedimento R 808/2006-4), riguardante la registrazione del segno figurativo α come marchio comunitario,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Sesta Sezione),
composto dai sigg. A.W.H. [OSCURATO:PERSONA], presidente, V. [OSCURATO:PERSONA] e L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2007,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 aprile 2007,
vista la decisione 5 giugno 2007, che nega l’autorizzazione al deposito di una memoria di replica,
vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,
visti i quesiti scritti posti dal Tribunale alle parti,
in seguito all’udienza del 19 novembre 2008, nel corso della quale la ricorrente ha prodotto taluni documenti,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 14 settembre 2005 la ricorrente, BORCO-Marken-[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, presentava all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio , n. 40/94, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), come modificato.
2
Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione come marchio figurativo è il segno:
3
I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nella classe 33 ai sensi all’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «bevande alcoliche, tranne le birre, vini, spumanti e bevande a base di vino».
4
Con decisione 31 maggio 2006, l’esaminatore respingeva la domanda di registrazione per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. L’esaminatore riteneva che il marchio richiesto costituisse la fedele riproduzione della lettera greca minuscola «α», senza alterazioni grafiche, e che i consumatori di lingua greca non avrebbero riscontrato in tale segno l’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti oggetto della domanda di marchio.
5
In data 15 giugno 2006 la ricorrente presentava ricorso dinanzi all’UAMI contro tale decisione.
6
Il ricorso veniva respinto con decisione 30 novembre 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata») della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, sulla base del rilievo che il segno depositato era privo del carattere distintivo richiesto dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
Conclusioni delle parti
7
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
dichiarare che l’art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 2, del regolamento n. 40/94 non osta alla pubblicazione del marchio richiesto per i prodotti della classe 33 indicati nella domanda di registrazione;
—
condannare l’UAMI alle spese.
8
L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare irricevibile il secondo capo della domanda della ricorrente;
—
respingere il ricorso per la restante parte, in quanto infondato;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità delle prove prodotte dalla ricorrente per la prima volta dinanzi al Tribunale
9
Il ricorso con cui viene adito il Tribunale è volto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi allo stesso. L’ammissione di tali prove, infatti, contrasterebbe con l’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, secondo il quale le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Ne consegue che i documenti prodotti per la prima volta dalla ricorrente all’udienza sono irricevibili [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, causa
T-128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandre), Racc. pag. II-701
, punto 18].
Sul merito
Argomenti delle parti
10
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi vertenti sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), dell’art. 7, n. 1, lett. c), e dell’art. 12 del regolamento n. 40/94.
11
Nell’ambito del primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il segno depositato presenti il carattere distintivo richiesto dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto permetterebbe di identificare i prodotti della classe 33 in questione come provenienti dalla sua impresa e, conseguentemente, di distinguerli dai prodotti di altre imprese.
12
Posto che in forza dell’art. 4 del regolamento n. 40/94 le lettere possono costituire un marchio, in via di principio non si può negare loro un carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), a meno di svuotare di contenuto l’art. 4.
13
L’argomento della commissione di ricorso, secondo cui le lettere devono restare disponibili, sarebbe inconferente. Da un lato, anche un colore sarebbe idoneo a presentare un carattere distintivo e potrebbe, dunque, essere registrato. Dall’altro, la preoccupazione di evitare che talune lettere costituiscano oggetto di monopolio sarebbe estranea alla questione del loro carattere distintivo. Inoltre, l’uso di un segno a fini esclusivamente descrittivi sarebbe espressamente consentito dall’art. 12 del regolamento n. 40/94.
14
La ricorrente ritiene che un minimo di carattere distintivo sia sufficiente per poter riconoscere tutela ai marchi, a prescindere dalla categoria di segni in cui essi rientrino ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 40/94. Di conseguenza, non si potrebbe negare alle lettere un carattere distintivo, in via di principio e senza neppure esaminare i prodotti in oggetto, in base al solo rilievo che esse non comportano alcuna aggiunta originale o tale da differenziarle.
15
Al fine di negare ai marchi figurativi o denominativi costituiti da lettere carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, occorrerebbe effettuare verifiche concrete, idonee a concludere che il pubblico interessato non percepirebbe la lettera de qua come un’indicazione dell’origine dei prodotti contraddistinti. Dalla decisione impugnata non risulterebbe che la commissione di ricorso abbia verificato in concreto che il segno depositato fosse privo di carattere distintivo laddove presentava, per il pubblico interessato, un carattere descrittivo dei prodotti in questione.
16
La decisione impugnata non dimostrerebbe che i consumatori di lingua greca interessati utilizzino o intendano la lettera minuscola «α» come un ordine di grandezza, un’indicazione di categoria oppure una denominazione generica in relazione alle bevande alcoliche.
17
L’UAMI afferma che il secondo capo della domanda del ricorso è irricevibile, in quanto non spetta al Tribunale trarre le conseguenze di un’eventuale sentenza di annullamento, bensì esclusivamente all’UAMI, ai sensi dell’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94.
18
Nel merito, l’UAMI osserva, in ordine al primo motivo, che la commissione di ricorso non ha ignorato che i criteri di valutazione del carattere distintivo sono gli stessi per tutte le categorie di marchi, benché, per alcune di esse, possa risultare più difficoltoso accertarne il carattere distintivo. Sebbene i marchi denominativi, figurativi o tridimensionali classici possano essere percepiti direttamente quali indicazioni dell’origine commerciale dei prodotti contraddistinti, ciò non sarebbe necessariamente vero nel caso dei segni composti da una singola lettera. Questi ultimi sarebbero idonei ad essere considerati come l’indicazione di un ordine di grandezza, di una tipologia di prodotti oppure come una denominazione generica e sarebbero utilizzati anche a tali fini.
19
La posizione della commissione di ricorso, secondo cui le singole lettere non sono percepite come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti contraddistinti, non comporterebbe l’impossibilità di registrare marchi costituiti da singole lettere. La commissione di ricorso avrebbe chiaramente espresso che, anche qualora una singola lettera fosse astrattamente idonea a costituire un marchio ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 40/94, non sarebbe possibile stabilire il suo carattere distintivo concreto.
20
La commissione di ricorso non avrebbe quindi escluso del tutto che una singola lettera possieda carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, come risulterebbe dall’esame del carattere distintivo concreto del segno in questione dalla stessa effettuato.
21
Secondo la commissione di ricorso, il controllo della preservazione della disponibilità di un segno deve effettuarsi unicamente nell’ambito della valutazione del suo carattere descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Tuttavia, come sottolineato dalla commissione di ricorso, occorre fare riferimento alla sentenza della Corte 6 maggio 2003, causa
C-104/01, Libertel (Racc. pag. I-3793)
, che si è pronunciata circa il carattere distintivo di un segno. In tale occasione, infatti, la Corte avrebbe dichiarato che la disponibilità di colori non può essere indebitamente ristretta, in considerazione del numero limitato di essi. Ciò varrebbe anche per le singole lettere, ragion per cui il caso di specie sarebbe del tutto comparabile.
22
Nella fattispecie si dovrebbe verificare, nell’ambito di un esame a priori e a prescindere da qualsiasi valutazione dell’uso effettivo del segno, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, se risulti escluso che tale segno possa essere idoneo a distinguere, agli occhi del pubblico destinatario, i prodotti da esso contrassegnati rispetto a quelli di diversa provenienza, quando detto pubblico sarà chiamato ad operare le proprie scelte nel commercio.
23
Il segno depositato sarebbe costituito da una lettera riprodotta nella forma di un segno figurativo, ma con un grado di alterazione talmente lieve da farlo percepire come una mera lettera. Si tratterebbe dunque di stabilire se, a fronte di tale segno apposto sui prodotti in oggetto o su una parte qualsiasi del loro imballaggio consueto nella forma di un carattere di scrittura comune, il pubblico di riferimento presumerà che detti prodotti provengano da una determinata impresa e, precisamente, dalla medesima impresa.
24
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, esistono diverse cifre, lettere e combinazioni analoghe che sarebbero utilizzate sugli imballaggi dei prodotti in oggetto, associate a talune lettere dell’alfabeto greco, al fine di descriverne le proprietà specifiche.
25
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno depositato come una mera lettera, che non si differenzierebbe dalle altre lettere dell’alfabeto se non per un dettaglio secondario, vale a dire per il fatto che si tratta semplicemente di un’altra lettera dell’alfabeto. Detto segno non conterrebbe, quindi, alcun elemento di rilievo o idoneo ad essere considerato, da parte del consumatore medio di bevande alcoliche ragionevolmente attento e informato, come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti in oggetto.
26
Sarebbe difficilmente immaginabile che il pubblico di riferimento non consideri la singola lettera «α» come atta a contraddistinguere una tipologia o un assortimento di prodotti, in particolare quando essa non è apposta sul prodotto con modalità tali da attirare l’attenzione in modo particolare. Segnatamente, la prima lettera dell’alfabeto sarebbe sovente utilizzata come un’indicazione promozionale della superiorità di un prodotto, soprattutto in termini di qualità. Quanto meno, la lettera in questione si presterebbe ad un siffatto utilizzo, dato che, in genere, il consumatore è in grado di attribuire tale significato ad una maiuscola come a una minuscola.
27
Il segno controverso sarebbe del resto generalmente utilizzato dal consumatore di lingua greca quale indicazione di qualità, come confermato dalla consultazione del dizionario inglese-greco. Ivi, la lettera «α» sarebbe riprodotta come il simbolo dei numeri uno e mille. Detta accezione del segno depositato è tale da rendere poco verosimile la sua percezione da parte del pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto da esso designato.
28
Dopo aver constatato l’attitudine della lettera greca «α» a designare una categoria generale o un genere ed a costituire un numero di codice o il riferimento ad una particolare dimensione, la commissione di ricorso avrebbe giustamente ritenuto che il pubblico non percepisce in tale segno l’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti contrassegnati, senza per questo escludere in via di principio il carattere distintivo del segno controverso. L’eventuale assenza di altre valutazioni di fatto non sarebbe tale da rimettere in questione la fondatezza della decisione impugnata.
Giudizio del Tribunale
29
Il regolamento n. 40/94 dispone all’art. 4, intitolato «Segni atti a costituire un marchio comunitario», quanto segue:
«Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».
30
La suddetta disposizione contiene un elenco di esempi di segni rappresentabili graficamente idonei a costituire un marchio, a condizione che siano adatti a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese, ossia a svolgere la funzione di identificazione dell’origine commerciale di tali prodotti affidata al marchio [v., con riguardo all’art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (
GU 1989, L 40, pag. 1
), il cui disposto è sostanzialmente identico a quello dell’art. 4 del regolamento n. 40/94, la sentenza della Corte , causa
C-404/02, Nichols, Racc. pag. I-8499
, punto 22].
31
Sebbene l’art. 4 del regolamento n. 40/94 contempli espressamente le lettere, la generica idoneità di una categoria di segni a costituire un marchio ai sensi di detta disposizione non implica, tuttavia, che tali segni posseggano necessariamente un carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), in relazione ad un dato prodotto o servizio [sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa
T-173/00, KWS Saat/UAMI (Tonalità di arancio), Racc. pag. II-3843
, punto 26].
32
A tale proposito, l’art. 7 del regolamento n. 40/94, che elenca gli impedimenti assoluti che possono essere opposti alla registrazione di segni come marchi comunitari, precisa, al n. 1, quanto segue:
«1. Sono esclusi dalla registrazione:
(…)
b)
i marchi privi di carattere distintivo;
(…)».
33
Tali devono considerarsi quei segni non idonei a identificare concretamente l’origine dei prodotti contrassegnati ed a consentire al consumatore che acquista tali prodotti di compiere, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si sia rivelata positiva, oppure, in caso contrario, un’altra scelta [sentenza del Tribunale 9 luglio 2008, causa T-302/06, Hartmann/UAMI (E), non pubblicata nella Raccolta, punto 31; sentenza Tonalità di arancio, cit., punto 27].
34
Peraltro, una maggiore difficoltà eventualmente riscontrata nella valutazione concreta del carattere distintivo di alcuni marchi non può giustificare la presunzione che essi siano a priori privi di carattere distintivo ovvero che possano acquisirlo soltanto mediante l’uso, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (v., per analogia, sentenza Nichols, cit., punto 29).
35
Secondo una giurisprudenza costante, il carattere distintivo di un marchio richiesto dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio e, dall’altro, della percezione dei settori interessati, costituiti dai consumatori di detti prodotti o servizi [v., con riguardo all’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, il cui disposto è sostanzialmente identico a quello dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la sentenza della Corte 12 febbraio 2004, causa
C-218/01, Henkel, Racc. pag. I-1725
, punto 50].
36
Inoltre, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 in combinato disposto con il n. 2 del medesimo articolo, la registrazione di un marchio dev’essere negata qualora esso sia privo di carattere distintivo anche solo in una parte della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza della Corte 22 giugno 2006, causa
C-25/05 P, Storck/UAMI, Racc. pag. I-5719
, punto 81).
37
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto la registrazione quale marchio comunitario di un segno che si presenta come figurativo, ma che — come riscontrato dalla commissione di ricorso e come non contestato dalle parti — riproduce la lettera dell’alfabeto greco alfa («α») in una forma prossima a quella evidenziata dalla medesima lettera nel carattere di scrittura standard [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna alterazione grafica né aggiunte di elementi grafici.
38
Posto che, come confermato dalle parti nel corso del procedimento, il marchio richiesto riguarda bevande alcoliche, tranne birre, vini, spumanti e bevande a base di vino, vale a dire beni di largo consumo, e che esso è costituito dalla lettera greca minuscola «α», la valutazione del carattere distintivo di detto marchio dev’essere effettuata in rapporto alla percezione del segno da parte dei consumatori medi di lingua greca normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti.
39
Nella fattispecie spettava dunque alla commissione di ricorso verificare, attraverso un esame concreto delle capacità potenziali del segno proposto per la registrazione, se risultasse escluso che quest’ultimo potesse essere idoneo a distinguere, agli occhi dei consumatori medi di lingua greca, i prodotti della ricorrente da quelli di diversa provenienza [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 aprile 2001, causa
T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK), Racc. pag. II-1259
, punto 40, e sentenza E, cit., punto 35], fermo restando che un minimo di carattere distintivo è sufficiente per escludere l’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione previsto dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [sentenza del Tribunale , causa
T-88/00, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (Forma di lampade tascabili), Racc. pag. II-467
, punto 34].
40
Ai fini di tale verifica spetta all’UAMI, sotto il controllo del Tribunale, prendere in considerazione tutte le circostanze e tutti i fatti pertinenti.
41
In primo luogo, ai punti 17 e 20 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che le singole lettere e, di conseguenza, la lettera minuscola «α» di cui è causa sono prive di carattere distintivo qualora non siano aggiunti elementi di rappresentazione grafica o produttivi di un effetto grafico complessivo, dato che un segno è «qualcosa di percepibile, idoneo a imprimersi nella memoria e ad essere riconosciuto».
42
Allorché ha dedotto in tal modo l’assenza a priori di carattere distintivo del segno depositato, essendo privo di alterazioni o di ornamenti grafici, la commissione di ricorso ha implicitamente, ma necessariamente, ritenuto che la lettera in questione non presentasse, di per sé, il livello minimo di carattere distintivo richiesto dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ai fini della sua registrazione come marchio comunitario, violando così l’art. 4 del medesimo regolamento.
43
Oltre al fatto che dall’art. 4 del regolamento n. 40/94 risulta che le lettere possono costituire marchi comunitari purché siffatti segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese [sentenza E, cit., punto 38; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 13 giugno 2007, causa
T-441/05, IVG Immobilien/UAMI (I), Racc. pag. II-1937
, punto 47], la registrazione di un segno come marchio non è subordinata alla constatazione di un certo livello di creatività o d’immaginazione artistica da parte del depositante (sentenza della Corte , causa
C-329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I-8317
, punto 41), ma soltanto alla capacità del segno di differenziare i prodotti del richiedente il marchio da quelli offerti dai suoi concorrenti [sentenza del Tribunale , causa
T-79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II-705
, punto 30]. Orbene, la commissione di ricorso non ha effettuato l’esame concreto del segno controverso sotto tale profilo.
44
In secondo luogo, la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 22 della decisione impugnata, che l’interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, secondo la quale una singola lettera presenterebbe un carattere distintivo, avrebbe per effetto di escludere ogni ipotesi di assenza di carattere distintivo di un segno nell’ambito delle lettere, il che priverebbe tale disposizione di oggetto.
45
Il rifiuto in via di principio di riconoscere qualsivoglia carattere distintivo alle singole lettere, affermato senza riserve e senza procedere all’esame concreto ricordato al precedente punto 39, contrasta con la stessa formulazione dell’art. 4 del regolamento n. 40/94, che annovera le lettere tra i segni idonei ad essere riprodotti graficamente che possono costituire dei marchi, a condizione che le stesse siano adatte a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli offerti da altre imprese.
46
Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non distingue tra i segni di diversa natura e che i criteri di valutazione del carattere distintivo di marchi costituiti da una singola lettera sono i medesimi applicabili alle altre categorie di marchi (sentenza E, cit., punto 34).
47
Per poter presentare il livello minimo di carattere distintivo richiesto dalla suddetta disposizione, il segno depositato deve soltanto risultare a priori idoneo a consentire al pubblico di riferimento di identificare l’origine dei prodotti o dei servizi indicati nella domanda di registrazione di marchio comunitario e di distinguerli da quelli di altra provenienza senza possibilità di confusione (sentenza I, cit., punto 55).
48
In terzo luogo, richiamandosi alla citata sentenza Libertel, la commissione di ricorso ha ritenuto che le singole lettere, come i singoli colori e le singole cifre, devono restare, in quanto elementi fondamentali, nella disponibilità di tutti come «riserva di base» a fini di identificazione, di descrizione oppure in vista di altri utilizzi.
49
Come ricordato in precedenza, una siffatta motivazione, che enuncia in via di principio l’impossibilità di registrare come marchio una singola lettera senza procedere all’esame concreto dell’attitudine del segno controverso a distinguere i prodotti in oggetto da quelli di altre imprese, contrasta con l’art. 4 del regolamento n. 40/94.
50
Inoltre, per quanto riguarda la citata sentenza Libertel, menzionata nella decisione impugnata ed invocata dall’UAMI, è ben vero che la Corte ha ivi dichiarato che, nell’ambito del diritto comunitario dei marchi, dev’essere riconosciuto un interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione (sentenza Libertel, cit., punto 60).
51
Nondimeno, la Corte ha ritenuto che ad un colore può essere riconosciuto carattere distintivo purché, rispetto alla percezione del pubblico di riferimento, esso sia idoneo ad identificare i prodotti o i servizi indicati nella domanda di marchio e a distinguerli da quelli di altre imprese (sentenza Libertel, cit., punto 69). La rilevanza di questa affermazione ai fini della presente controversia non è rimessa in questione dalla regola, che appare nella medesima sentenza, secondo cui l’esistenza di un carattere distintivo anteriormente a qualsiasi utilizzazione potrebbe ipotizzarsi solamente in circostanze eccezionali (sentenza Libertel, cit., punto 66), dal momento che siffatta riserva è stata formulata in considerazione del fatto, preliminarmente rilevato dalla Corte, che la percezione del pubblico di riferimento non è necessariamente la stessa nel caso di un segno costituito da un colore specifico rispetto al caso di un marchio denominativo o figurativo consistente, come nella fattispecie, in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti da esso designati (sentenza Libertel, cit., punto 65).
52
La commissione di ricorso non poteva, quindi, opporre alla registrazione della lettera «α» l’argomento relativo alla disponibilità dei segni, dal momento che detto rilievo non esclude affatto un esame concreto dell’attitudine del marchio richiesto ad identificare il prodotto o il servizio relativamente al quale è chiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa e a distinguere tale prodotto o servizio da quelli di altre imprese.
53
In quarto luogo, la commissione di ricorso ha osservato, al punto 25 della decisione impugnata, che il pubblico di riferimento intenderà «forse» la lettera «α» come un rimando alla qualità (qualità «A»), come un’indicazione di grandezza oppure come l’indicazione di una tipologia o di una specie di bevande alcoliche quali quelle designate nella domanda di marchio.
54
L’UAMI non può sostenere che, allorché si è pronunciata in tal senso, la commissione di ricorso abbia proceduto ad un esame concreto del carattere distintivo del segno in questione. Infatti, oltre al fatto di avere un carattere dubitativo che la priva di ogni valore, tale motivazione non si riferisce ad alcun fatto concreto idoneo a giustificare la conclusione che il marchio richiesto sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come un rimando alla qualità, come un’indicazione di grandezza oppure come l’indicazione di una tipologia o di una specie, relativamente ai prodotti oggetto della domanda di marchio (v., in tal senso, sentenza E, cit., punto 44). Ne consegue che la commissione di ricorso non ha dimostrato l’assenza di carattere distintivo del marchio richiesto.
55
I nuovi documenti prodotti dall’UAMI negli allegati B1 e B2 al suo controricorso, intesi a dimostrare che il pubblico di riferimento percepirebbe la lettera alfa maiuscola «A» come un’indicazione della qualità dei vini, anche ammettendo la loro ricevibilità, sono privi di efficacia probatoria in quanto costituiti da elementi riferiti unicamente ai vini e non alle bevande alcoliche in questione, come riconosciuto dall’UAMI in udienza, ed in quanto le lettere che appaiono sulle riproduzioni di bottiglie di vino allegate o non corrispondono alla lettera «α», o sono associate ad un’altra lettera, o rappresentano una delle componenti della ragione sociale di un commerciante di vini.
56
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la commissione di ricorso, deducendo l’assenza di carattere distintivo del segno depositato dalla sola mancanza di alterazioni o di ornamenti grafici rispetto al carattere di scrittura [OSCURATO:PERSONA], senza procedere ad un esame concreto della sua attitudine a distinguere, nel pubblico di riferimento, i prodotti in oggetto da quelli provenienti dai concorrenti della ricorrente, ha effettuato un’erronea applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
57
Si deve pertanto accogliere il primo motivo di ricorso ed annullare la decisione impugnata, senza che occorra esaminare gli altri due motivi invocati dalla ricorrente.
58
Ai sensi dell’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l’UAMI è tenuto a riesaminare la domanda di registrazione comunitaria alla luce della motivazione della presente sentenza.
59
Non vi è quindi luogo a statuire sul secondo capo della domanda della ricorrente né, di conseguenza, sull’eccezione d’irricevibilità sollevata dall’UAMI al riguardo.
Sulle spese
60
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
61
Di conseguenza, l’UAMI, rimasto soccombente, dev’essere condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, in conformità alle conclusioni presentate da quest’ultima.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 novembre 2006 (procedimento R 808/2006-4) è annullata.
2)
Non vi è luogo a statuire sul secondo capo della domanda della BORCO-Marken-[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG.
3)
L’UAMI è condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2009.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.