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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00998/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 7 luglio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale relativamente alla configurabilità dello stato di necessità, è aspecifico e manifestamente infondato; - che il secondo motivo in relazione alla configurabilità del reato di furto minore ai sensi dell'art. 626 co. 1 n. 2) cod. pen. è aspecifico e manifestamente infondato, in considerazione del valore del bene sottratto, ben superiore a quello necessario al proprio sostentamento immediato; - che il terzo motivo, relativo al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è aspecifico e manifestamente infondato, in considerazione del valore del bene sottratto e dei danni ulteriori; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 7 luglio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale relativamente alla configurabilità dello stato di necessità, è aspecifico e manifestamente infondato; - che il secondo motivo in relazione alla configurabilità del reato di furto minore ai sensi dell'art. 626 co. 1 n. 2) cod. pen. è aspecifico e manifestamente infondato, in considerazione del valore del bene sottratto, ben superiore a quello necessario al proprio sostentamento immediato; - che il terzo motivo, relativo al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è aspecifico e manifestamente infondato, in considerazione del valore del bene sottratto e dei danni ulteriori; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 00998/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris