CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 37083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 7812-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - principale - contro 2022 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in 3499 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - con troricorrente incidentale avverso il decreto n. 287/2016 del TRIBUNALE di TERNI, depositato il 17/02/2016 R.G.N. 3543/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 19 ottobre 2022 - Pres. Raimondi, rel. Buffa - Causa n. 25 - rg. 7812/16 Con decreto del 17/2/4 il tribunale di Terni, nel P-1 giudizio di opposizione allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria della [OSCURATO:PERSONA], ritenuta (per difetto di specificità degli obiettivi ed assenza di verificabile contenuto) la nullità di due contratti di lavoro a progetto invocati dall'opponente ed esclusa la conversione del rapporto (in difetto di richiesta e di prova della subordinazione, peraltro ritenuta non configurabile perché il lavoratore occupava posizioni di vertice dell'organizzazione quale amministratore di fatto della società), ha rigettato l'opposizione del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale provvedimento ricorre il lavoratore per sei motivi, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] i che propone inoltre ricorso incidentale condizionato per tre motivi. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione degli articoli 61-62 del decreto legislativo 276 del 2003, per avere il tribunale illegittimamente considerato i contratti a progetto privi del prescritto contenuto e conseguentemente dichiarato la nullità, nonostante la loro rispondenza ai requisiti prescritti dalla disciplina all'epoca vigente, e per aver applicato invece disciplina del 2012 1,1 -ichiedente la specificità 25, degli obiettivi) a fattispecie di lavoro a progetto e 5212z)(1) precedente l'entrata in vigore della legge. Il motivo è infondato, in quanto la specificità degli obiettivi riguarda elementi già richiesti nella disciplina dell'epoca del 2003: invero, il progetto costituisce nella detta disciplina l'oggetto del contratto, e la validità dello stesso presupponeva già all'epoca l'enunciazione particolareggiata di obiettivi specifici verso cui dovevano rivolgersi le prestazioni del collaboratore, per il raggiungimento di risultati definiti e misurabili. Il secondo motivo deduce la violazione delle suddette norme, per avere il tribunale considerato il raggiungimento degli obiettivi di cui al contratto a progetto un requisito necessario ai fini del riconoscimento del diritto a compenso. Anche tale motivo è infondato in quanto il dispiegamento delle attività qualificata da un certo risultato è condizione per la maturazione del compenso e nel caso non è stato riscontrato dal tribunale. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 69 del citato decreto, nonché degli articoli 1419 e 1339 del codice civile per non aver fatto conseguire alla declaratoria di nullità dei contratti a progetto l'automatica conversione del rapporto in lavoro subordinato. Occorre premettere in tema che questa Corte ha già affermato (Sez. L, Ordinanza n. 27543 del 02/12/2020, Rv. 659693 - 01) che il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti. Così premesso il quadro disciplinare, e ricordato che nella fattispecie vi erano dei progetti cui formalmente si ricollegava per contratto la prestazione, deve rilevarsi che il motivo di ricorso è privo di pregio in quanto, in disparte ogni considerazione sulla difficoltà di aversi conversione in lavoro subordinato in relazione a lavoratore avente posizione apicale nella società quale amministratore di fatto, il tribunale ha precisato che nessuna richiesta di conversione in lavoro subordinato vi era stata, non essendo stato questo dedotto nell'atto introduttivo, né erano stati addotti elementi per la subordinazione dalla parte che vi era onerata, non essendo stati richiesti l'accertamento di siffatto rapporto né la conversione in esso. Ora, tale ratio decidendi non è stata contrastata dal ricorrente in alcun modo. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 2126 c.c. e 36 Costituzione, per avere il tribunale escluso l'efficacia del rapporto per il tempo in cui ha avuto esecuzione. Il motivo è infondato in quanto la norma dell'art. 2126 c.c. non riguarda il rapporto di lavoro autonomo (Sez. L, Sentenza n. 6260 del 21/03/2006, Rv. 588310 - 01; Sez. L, Sentenza n. 23265 del 08/11/2007, Rv. 600154 - 01), mentre la norma costituzionale richiamata può trovare applicazione solo in relazione a prestazione lavorativa dimostrata, ciò che nella specie non è avvenuto. Con il quinto motivo si deduce violazione degli articoli 101 comma 2 e 24 Costituzione, per avere il tribunale esaminato d'ufficio la questione della nullità dei rapporti a progetto senza sollecitare il contraddittorio delle parti concedendo loro termine per presentare memorie contenenti osservazioni sulla questione. Anche tale motivo è infondato, atteso che la questione non è stata sollevata d'ufficio e risulta essere stata comunque discussa dalle parti, sicché non vi era alcun bisogno di integrare un contraddittorio già svoltosi. Con il sesto motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente. Anche tale motivo è infondato in quanto il decreto reca una motivazione, pur sintetica, ma consona al tipo di provvedimento e completa in riferimento alle questioni da risolvere; la norma richiamata non autorizza invece alcun sindacato sulla correttezza della motivazione, in considerazione dei nuovi limiti di cui all'art. 360 co. 1 n.5 c.p.c. Il ricorso incidentale condizionato è proposto per tre motivi: con il primo motivo si deduce ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. vizio di motivazione, in quanto il tribunale non si sarebbe pronunciato sulle eccezioni aventi ad oggetto la mancanza di data dei contratti a progetto. Con il secondo motivo si lamenta ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. vizio di motivazione, in quanto il tribunale avrebbe trascurato una circostanza oggettiva decisiva quale la posizione del lavoratore quale amministratore unico di fatto della società. Con il terzo motivo si lamenta ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. violazione di legge per omessa motivazione in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del lavoratore in ordine allo svolgimento di attività lavorativa costituente il presupposto della pretesa creditoria. Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento dell'incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore impor