CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27940/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 9298-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentata e difes a da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorsoe per nuova procura del 29/1/2024; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avversola SENTENZA N. 465/2022 DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 16/5/2024;Ric. 2022n. 9298 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 7.3.2022, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal tribunale di Pisa su ricorso d i [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. La corte del merito ha accertato che , contrariamente a quanto dedotto nell’unico motivo di reclamo, [OSCURATO:PERSONA] era assoggettabile a fallimento, essendo gravata da un indebitamento complessivo di € 504.103,76, che superava, sia pure di poco, il limite dimensionale previsto dall ’ art. 1, comma 2°, lett. c), l.fall.. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il 5/4/2022, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione della sentenza. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati. 1.6. Il presidente delegato , con decreto del 21.27/12/2023, ha proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380 bis, comma 1°, c.p.c.. 1.7. Lasocietà ricorrente, con istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto la decisione del ricorso e nel termine previsto dall’art. 380 bis1 c.p.c. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l’unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 1, comma 2°, lett. c), l.fall., in combinato disposto con gli artt. 115, comma 1°, e 116, comma 1°, c.p.c., contesta che il proprio indebitamento superasse la soglia di cui all’art. 1, comma 2°, lett. c), l.fall.,così da renderla assoggettabile a fallimento; sostiene che i documenti fiscali e contabili da essa prodotti , erroneamente letti dalla corte Ric. 2022n. 9298 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 territoriale, provavano cheil suo indebitamento complessivo era in realtà pari ad €. 491.735,26. 2.2. Il motivo è inammissibile. 2.3. La corte d’appello non solo ha tratto il proprio convincimento in ordine all’ammontare dei debiti di [OSCURATO:PERSONA] alla data della sentenza dichiarativa dalle risultanze dello stato passivo( non contestabili in sede di reclamo, ma solo attraverso apposita impugnazione ex art. 98 l. fall. che non risulta essere stata proposta dall’odierna ricorrente)ma ha anche esaminato, anziché dichiararle inammissibili, le specifiche doglianze dell’allora reclamante, là dove sosteneva che i crediti per IVA, contributi previdenziali e per onorario di un commercia lista erano di importo inferiore a quello ammesso, indicando le ragioni per le quali dovevano ritenersi infondate. 2.4. Si tratta, com’è evidente, diaccertamenti in fatto che avrebbero potuto essere denunciati in sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè per omesso esame di una o più di circostanze decisive , emergenti dagli atti del giudizio,che ove considerate dal giudice avrebbero condotto ad un diverso esito della controversia. 2.5. Nel caso di specie la società ricorrente si è invece limitata a riproporre i motivi di reclamo e ad affermare che il convincimento raggiunto dalla corte del merito circa la loro totale infondatezza non troverebbe conforto in alcun documento processuale. 2.6. Ma, se così fosse (se cioè gli accertamenti del giudice del reclamo si fondassero su atti o fatti in realtà insussistenti) la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395, 1° comma, n 4 c.p.c.. 2.7. L’errata valutazione del materiale istruttorio non comporta invece necessariamente la violazione o la falsa Ric. 2022n. 9298 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 applicazione di norme di legge processuale; al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi esclusivamente nel caso (nella specie non verificatosi) in cui il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 4. Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3°, c.p.c.,poiché il giudizio è stato definito in conformità della proposta, va fatta applicazione del terzo e d el quarto comma dell ’ art. 96 c.p.c. . 5. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento controricorrentele spese di lite, che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Fallimento controricorrente, della somma equitativamente determinata di €. 7.000, 00 ed al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma Ric. 2022n. 9298 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 di €. 1.500,00; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n