CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39842/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, veniva dichiarata la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa precedentemente al condannato odierno ricorrente ivi menzionato. 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti a violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità. Nel caso in esame, il giudice di merito non è incorso in alcun errore di diritto revoc quanto alla decisione di disporre la Ae.~.~ della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha plausibilmente evidenziato le ragioni della decisione, esprimendo un giudizio altamente negativo su diversi episodi connotati da particolare aggressività e indisponibilità del prevenuto. In particolare, nel provvedimento si fa riferimento ai comportamenti minacciosi tenuti dal condannato verso gli altri utenti della Comunità, alla circostanza che le diffide erano rimaste inascoltate, a un episodio di violenza nel quale, dopo la rottura di un vetro, era stato necessario addirittura chiedere l'intervento dei Carabinieri. Il provvedimento impugnato risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 mag