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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30093/2026

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ello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza,intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,nell’unico, articolato, motivo deduce violazione di legge penale e vizio dimotivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniformegiurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata nel ricorso, in materia dicriteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nellaspecie, poste l'omogeneità delle condotte di intestazione fittizia giudicate con lasentenza sub b) con quelle dichiarate estinte per prescrizione, ma giudicateunificate ai sensi dell’art. 81 cod. pen. con il reato di partecipazione adassociazione mafiosa oggetto della sentenza sub a);ribadito il principio secondo cui il riconoscimento della continuazionenecessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dicognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare seeffettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppureindicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sésoli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalentiad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014,P., Rv. 259094-01);ricordato infine che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine distabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente lesingole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni inrapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità opluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudicedi merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudicesia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici etravisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01);richiamato, con specifico riferimento alla continuazione tra reato associativoe reati fine, il principio secondo cui essa sussiste esclusivamente qualora questiultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento dellacostituzione del sodalizio criminoso (fra molte, Sez. 1 n.23818 del 22/06/2020,Toscano, Rv. 279430);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buongoverno degli anzidetti principi e ha dato argomentato conto della loroapplicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità eincongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso,ossia distanza temporale tra i fatti e, soprattutto, la commissione dei reati di cuialla sentenza sub b) ben tre anni prima dell’ingresso del ricorrente nel sodalizio,la cui partecipazione è difatti indicata irrevocabilmente a far data dal 2011, ciò adimostrazione dell’inesistenza di un’unica, antecedente, risoluzione criminosa;considerato che – a fronte di tale congrua e logica motivazione – la difesa siè limitata a invocare l'erroneità della decisione del giudice dell'esecuzione,riproponendo le argomentazioni, interamente versate in fatto, contenutenell'originaria istanza di riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, comma 2,cod. pen.;rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che atale declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza,intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,nell’unico, articolato, motivo deduce violazione di legge penale e vizio dimotivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniformegiurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata nel ricorso, in materia dicriteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nellaspecie, poste l'omogeneità delle condotte di intestazione fittizia giudicate con lasentenza sub b) con quelle dichiarate estinte per prescrizione, ma giudicateunificate ai sensi dell’art. 81 cod. pen. con il reato di partecipazione adassociazione mafiosa oggetto della sentenza sub a);ribadito il principio secondo cui il riconoscimento della continuazionenecessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dicognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare seeffettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppureindicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sésoli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalentiad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014,P., Rv. 259094-01);ricordato infine che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine distabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente lesingole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni inrapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità opluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudicedi merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudicesia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici etravisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01);richiamato, con specifico riferimento alla continuazione tra reato associativoe reati fine, il principio secondo cui essa sussiste esclusivamente qualora questiultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento dellacostituzione del sodalizio criminoso (fra molte, Sez. 1 n.23818 del 22/06/2020,Toscano, Rv. 279430);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buongoverno degli anzidetti principi e ha dato argomentato conto della loroapplicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità eincongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso,ossia distanza temporale tra i fatti e, soprattutto, la commissione dei reati di cuialla sentenza sub b) ben tre anni prima dell’ingresso del ricorrente nel sodalizio,la cui partecipazione è difatti indicata irrevocabilmente a far data dal 2011, ciò adimostrazione dell’inesistenza di un’unica, antecedente, risoluzione criminosa;considerato che – a fronte di tale congrua e logica motivazione – la difesa siè limitata a invocare l'erroneità della decisione del giudice dell'esecuzione,riproponendo le argomentazioni, interamente versate in fatto, contenutenell'originaria istanza di riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, comma 2,cod. pen.;rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che atale declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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