CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 02085/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], GIA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1009/2022 pubblicata in data 29 agosto 2022; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; 10/2023 RG 24604-2022 ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così