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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 39427/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANOdato a e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore,,cla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel quale gli imputati si dolgono della mancata considerazione da parte del giudice di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, :cod. proc. introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 ag‘isto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione.

Considerato che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e la valutazione in ordine alla insussistenza di cause di immediato proscioglimento è accompagnata dal riferimento, sia pure succinto, agli esiti delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravviandosi assenza di colpa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 luglio 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANOdato a e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore,,cla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel quale gli imputati si dolgono della mancata considerazione da parte del giudice di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, :cod. proc. introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 ag‘isto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione. Considerato che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e la valutazione in ordine alla insussistenza di cause di immediato proscioglimento è accompagnata dal riferimento, sia pure succinto, agli esiti delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravviandosi assenza di colpa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 luglio 2023 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 39427/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris