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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 luglio 1980

Cassazione n. 28390/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento della somma di euro 22.500 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta da [OSCURATO:PERSONA] in ragione della misura cautelare degli arresti domicilíari subìta dal 9 novembre 2012 al 23 maggio 2013 nell'ambito di un processo penale nel quale era indagato, quale amministratore della cooperativa Rainbow s.r.I., per i reati previsti e puniti dagli artt. 110,319 e 321 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con un primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove per la determinazione dell'indennizzo per danno patrimoniale.

Pur riconoscendo il diritto all'indennizzo per la misura restrittiva ingiustamente sofferta, la Corte territoriale ha errato nella valutazione della documentazione prodotta agli atti in quanto erano stati sottoposti all'attenzione del giudice il modello unico del 2013 con un volume d'affari pari ad eli' ro 367.022,001 di cui euro 330.100,00 di componenti positivi annotati nelle scritture contabili-ricavi con crediti esigibili di euro 231.745,00f il modello unico del 2014 con volume di affari dimezzato e il modello unico del 2015 con volume di affari ulteriormente ridotto ad euro 39.197,00, fino all'unico del 2016 che segnava la chiusura dell'attività.

Tali documenti, si assume, dimostravano che l'annualità 2014 era stata la prima in cui si era avvertito il peso della misura restrittiva sull'attività imprenditoriale dell'interessato, peraltro destinatario di un divieto di contrarre con la pubblica amministrazione quale misura accessoria alla sentenza di condanna di primo grado, da considerarsi protrazione della misura restrittiva degli arresti domiciliari.

La Corte di appello ha quantificato l'importo dell'indennizzo basandosi su calcoli aritmetici e, in ogni caso, non fornendo motivazione in merito, essendo l'arresto economico dell'istante conseguenza della minata spendibilità del nome di imprenditore.

Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione dell'indennizzo per danno non patrimoniale.

Si lamenta l'omessa valutazione delle gravi lesioni personali allegate all'istanza di ingiusta detenzione, l'erronea e omessa valutazione delle sofferenze non patrimoniali derivanti dalla rilevanza mediatica della vicenda.

La difesa aveva dato ampia prova del perturbamento psicologico per le ripercussioni negative della vicenda sullo stile di vita del richiedente tra le quali, in particolare, la fine di una relazione stabile e l'impossibilità di creare una nuova unione affettiva; inoltre, lo stato ansioso di cui l'istante già soffriva ha imposto una modifica della terapia abituale con aumento delle dosi di antidepressivi, calmanti e psicofarmaci.

La Corte territoriale ha omesso di motivare adeguatamente ed esaustivamente in ordine alla pluralità di disagi personali dedotti dall'istante, liquidando in modo simbolico la somma dovuta.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.

1. Il ricorso è infondato.

2. I principi fondamentali ai quali aver riguardo nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta, sono stati chiariti con due pronunce rese dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la prima delle quali (Sez.

U, n.1 del 13/01/1995, Castellani, Rv.20103501) ha svincolato la liquidazione dall'esclusivo riferimento a parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, stabilendo che essa si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà; la seconda (Sez.

U n.24287 del 9/05/2001, Caridi, Rv.21897501) ha chiarito le modalità di calcolo del parametro matematico al quale riferire, in uno con quello equitativo, la liquidazione dell'indennizzo, nel senso che esso è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art.315, comma 2, cod.proc.pen. e il termine massimo della custodia cautelare, di cui all'art.303, comma 4, lett.c) cod.proc.pen., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita.

3. Al fine di delineare l'oggetto della decisione risulta, poi, necessario premettere che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento, senza sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n.10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv. 24642401).

4. Con specifico riguardo al giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte di legittimità ha, poi, costantemente affermato che, qualora la perdita di libertà, pur limitata nel tempo, abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze personali e familiari abbiano assunto rilievo preponderante, dovrà darsi prevalenza al criterio equitativo e non al solo criterio nummario (Sez. 4, n.49832 del 14/02/2012, Bagnolini, Rv. 25408301).

Secondo un principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione, il criterio aritmetico individuato dalla giurisprudenza di legittimità costituisce una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo ad un'eccessiva discrezionalità del giudice e garantire una tendenziale uniformità di giudizi; tale criterio, pertanto, può subire variazioni in aumento o in diminuzione in ragione di specifiche circostanze che devono essere prese in esame per adattare la liquidazione al caso concreto (Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, Amato, Rv. 25202601; Sez. 4, n.34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 25142901).

5. Nell'ordinanza impugnata, il giudice della riparazione ha liquidato l'indennizzo partendo dal criterio aritmetico e, integrandolo in forma equitativa, ha quantificato in euro 250,00 la somma dovuta per ogni giorno di ingiusta detenzione, riducendo tale importo alla metà in ragione del fatto che la misura fosse stata applicata nella forma degli arresti domiciliari.

5.1. Con riguardo alle specifiche doglianze svolte nel ricorso, sia sotto il profilo patrimoniale che sotto il profilo non patrimoniale, la Corte ha specificato che la documentazione depositata indicava riduzioni reddituali concernenti un periodo in cui la misura era stata da tempo revocata, ritenendo che non fosse stato dimostrato che la contrazione del volume di affari fosse dipesa in via esclusiva dalla detenzione, avendo la stessa difesa sottolineato come il declino della società cooperativa fosse dipeso soprattutto dal divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e dal clamore mediatico della notizia, entrambi documentati tramite un articolo di giornale relativo al processo e non alla misura.

5.2. Anche per quanto concerne le conseguenze non patrimoniali, la Corte ha sottolineato come la documentazione allegata riguardasse il processo, aggiungendo che lo stato psico-fisico del richiedente era già compromesso prima dell'esecuzione della misura cautelare.

5.3. In ogni caso, i giudici della riparazione non hanno trascurato di valorizzare la presumibile incidenza della misura sull'attività imprenditoriale e sullo stato psicofisico del richiedente, così incrementando la somma dovuta secondo il criterio aritmetico in misura pari a quanto si è detto.

5.4. Non sono state evidenziate allegazioni e prove ulteriori rispetto a quelle esaminate dalla Corte di Appello, la cui pronuncia risulta pertanto completa, tendendo piuttosto le censure ad ottenere una diversa valutazione in merito, non consentita in sede di legittimità.

6. Quanto all'entità della somma liquidata, non trattandosi di somma simbolica o irrisoria, né quantificata secondo criteri arbitrari, il Collegio ritiene che il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento.

Date tali premesse, la valutazione della congruità dell'importo riconosciuto, come detto, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi, Rv. 26372101; Sez. 4, n.10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv. 24642401).

7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato; segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., l'onere delle spese del procedimento.

La laconicità della difesa spiegata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze giustifica l'assenza di liquidazione di spese in favore della parte resistente.

P.Q.

M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento della somma di euro 22.500 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta da [OSCURATO:PERSONA] in ragione della misura cautelare degli arresti domicilíari subìta dal 9 novembre 2012 al 23 maggio 2013 nell'ambito di un processo penale nel quale era indagato, quale amministratore della cooperativa Rainbow s.r.I., per i reati previsti e puniti dagli artt. 110,319 e 321 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con un primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove per la determinazione dell'indennizzo per danno patrimoniale. Pur riconoscendo il diritto all'indennizzo per la misura restrittiva ingiustamente sofferta, la Corte territoriale ha errato nella valutazione della documentazione prodotta agli atti in quanto erano stati sottoposti all'attenzione del giudice il modello unico del 2013 con un volume d'affari pari ad eli' ro 367.022,001 di cui euro 330.100,00 di componenti positivi annotati nelle scritture contabili-ricavi con crediti esigibili di euro 231.745,00f il modello unico del 2014 con volume di affari dimezzato e il modello unico del 2015 con volume di affari ulteriormente ridotto ad euro 39.197,00, fino all'unico del 2016 che segnava la chiusura dell'attività. Tali documenti, si assume, dimostravano che l'annualità 2014 era stata la prima in cui si era avvertito il peso della misura restrittiva sull'attività imprenditoriale dell'interessato, peraltro destinatario di un divieto di contrarre con la pubblica amministrazione quale misura accessoria alla sentenza di condanna di primo grado, da considerarsi protrazione della misura restrittiva degli arresti domiciliari. La Corte di appello ha quantificato l'importo dell'indennizzo basandosi su calcoli aritmetici e, in ogni caso, non fornendo motivazione in merito, essendo l'arresto economico dell'istante conseguenza della minata spendibilità del nome di imprenditore. Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione dell'indennizzo per danno non patrimoniale. Si lamenta l'omessa valutazione delle gravi lesioni personali allegate all'istanza di ingiusta detenzione, l'erronea e omessa valutazione delle sofferenze non patrimoniali derivanti dalla rilevanza mediatica della vicenda. La difesa aveva dato ampia prova del perturbamento psicologico per le ripercussioni negative della vicenda sullo stile di vita del richiedente tra le quali, in particolare, la fine di una relazione stabile e l'impossibilità di creare una nuova unione affettiva; inoltre, lo stato ansioso di cui l'istante già soffriva ha imposto una modifica della terapia abituale con aumento delle dosi di antidepressivi, calmanti e psicofarmaci. La Corte territoriale ha omesso di motivare adeguatamente ed esaustivamente in ordine alla pluralità di disagi personali dedotti dall'istante, liquidando in modo simbolico la somma dovuta. 3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Il ricorso è infondato. 2. I principi fondamentali ai quali aver riguardo nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta, sono stati chiariti con due pronunce rese dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la prima delle quali (Sez. U, n.1 del 13/01/1995, Castellani, Rv.20103501) ha svincolato la liquidazione dall'esclusivo riferimento a parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, stabilendo che essa si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà; la seconda (Sez. U n.24287 del 9/05/2001, Caridi, Rv.21897501) ha chiarito le modalità di calcolo del parametro matematico al quale riferire, in uno con quello equitativo, la liquidazione dell'indennizzo, nel senso che esso è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art.315, comma 2, cod.proc.pen. e il termine massimo della custodia cautelare, di cui all'art.303, comma 4, lett.c) cod.proc.pen., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita. 3. Al fine di delineare l'oggetto della decisione risulta, poi, necessario premettere che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento, senza sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n.10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv. 24642401). 4. Con specifico riguardo al giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte di legittimità ha, poi, costantemente affermato che, qualora la perdita di libertà, pur limitata nel tempo, abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze personali e familiari abbiano assunto rilievo preponderante, dovrà darsi prevalenza al criterio equitativo e non al solo criterio nummario (Sez. 4, n.49832 del 14/02/2012, Bagnolini, Rv. 25408301). Secondo un principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione, il criterio aritmetico individuato dalla giurisprudenza di legittimità costituisce una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo ad un'eccessiva discrezionalità del giudice e garantire una tendenziale uniformità di giudizi; tale criterio, pertanto, può subire variazioni in aumento o in diminuzione in ragione di specifiche circostanze che devono essere prese in esame per adattare la liquidazione al caso concreto (Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, Amato, Rv. 25202601; Sez. 4, n.34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 25142901). 5. Nell'ordinanza impugnata, il giudice della riparazione ha liquidato l'indennizzo partendo dal criterio aritmetico e, integrandolo in forma equitativa, ha quantificato in euro 250,00 la somma dovuta per ogni giorno di ingiusta detenzione, riducendo tale importo alla metà in ragione del fatto che la misura fosse stata applicata nella forma degli arresti domiciliari. 5.1. Con riguardo alle specifiche doglianze svolte nel ricorso, sia sotto il profilo patrimoniale che sotto il profilo non patrimoniale, la Corte ha specificato che la documentazione depositata indicava riduzioni reddituali concernenti un periodo in cui la misura era stata da tempo revocata, ritenendo che non fosse stato dimostrato che la contrazione del volume di affari fosse dipesa in via esclusiva dalla detenzione, avendo la stessa difesa sottolineato come il declino della società cooperativa fosse dipeso soprattutto dal divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e dal clamore mediatico della notizia, entrambi documentati tramite un articolo di giornale relativo al processo e non alla misura. 5.2. Anche per quanto concerne le conseguenze non patrimoniali, la Corte ha sottolineato come la documentazione allegata riguardasse il processo, aggiungendo che lo stato psico-fisico del richiedente era già compromesso prima dell'esecuzione della misura cautelare. 5.3. In ogni caso, i giudici della riparazione non hanno trascurato di valorizzare la presumibile incidenza della misura sull'attività imprenditoriale e sullo stato psicofisico del richiedente, così incrementando la somma dovuta secondo il criterio aritmetico in misura pari a quanto si è detto. 5.4. Non sono state evidenziate allegazioni e prove ulteriori rispetto a quelle esaminate dalla Corte di Appello, la cui pronuncia risulta pertanto completa, tendendo piuttosto le censure ad ottenere una diversa valutazione in merito, non consentita in sede di legittimità. 6. Quanto all'entità della somma liquidata, non trattandosi di somma simbolica o irrisoria, né quantificata secondo criteri arbitrari, il Collegio ritiene che il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento. Date tali premesse, la valutazione della congruità dell'importo riconosciuto, come detto, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi, Rv. 26372101; Sez. 4, n.10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv. 24642401). 7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato; segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., l'onere delle spese del procedimento. La laconicità della difesa spiegata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze giustifica l'assenza di liquidazione di spese in favore della parte resistente. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga
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