CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07434/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso 15368-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in ROMA, VIA A. DEPRETIS n. 60, nello studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]’ e rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15368/2020Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 7434/2026Data pubblicazione 28/03/2026IACONO ROSETTA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 918/2019 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata in data 20/02/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.Con atto di citazione notificato il 1.4.2000 [OSCURATO:PERSONA] evocavain giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Napoli, esponendo diessere proprietaria esclusiva di una unità abitativa compresa nelfabbricato sito in Comune di [OSCURATO:PERSONA], via Piedicuozzo n. 12,distinta al foglio 12, particella 215, sub. 4, composta di due stanze,stanzone, accessori, terrazza a ovest, terrazzino a sud-est, scala diaccesso che dal primo piano conduce al terrazzo posto ad ovest, nonchécomproprietaria di un cortile, una cisterna ed un lavatoio posti al pianoterreno dello stabile. Allegava come titolo di acquisto dell’unità l’attoa rogito notar Tirone del 1.9.1979, con il quale suo padre PasqualeIacono le aveva donato l’appartamento, che a sua volta aveva ricevutodal proprio genitore, [OSCURATO:PERSONA], con atto di donazione per notarNonno del 31.5.1937. I diritti sul cortile, sulla cisterna e sul lavatoio,invece, erano stati acquisiti da [OSCURATO:PERSONA] giusta atto di cessionee divisione a rogito notar Nonno del 4.6.1958. L’attrice esponeva che ilconvenuto, [OSCURATO:PERSONA], aveva eseguito lavori di trasformazione delsuo immobile, confinante con quello anzi descritto, compromettendo lastabilità del fabbricato e, trattandosi di opere eseguite in assenza dellaNumero registro generale 15368/2020Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 7434/2026Data pubblicazione 28/03/2026necessaria autorizzazione, ne invocava la condanna al ripristino ed alrisarcimento del danno, quantificato in euro 100.000.Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e chiedendo, invia riconvenzionale, l’accertamento della natura comune del terrazzinoa sud-est e della scala di accesso, oggetto di atto transattivo intercorsoil 16.11.1983 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], edell’intervenuto acquisto della proprietà esclusiva di detti beni,unitamente ad alcuni vani sottoscala, in quanto posseduti da essoconvenuto da oltre cinquant’anni.Esperita una C.T.U. sullo stato dei luoghi ed assunte le prove orali,il Tribunale, con sentenza n. 508/2010, rigettava la domanda diripristino di parte attrice, accogliendo tuttavia quella risarcitoria, concondanna del convenuto al pagamento di euro 23.000; accertava lacomproprietà dell’attrice sul cortile, sulla cisterna e sul lavatoio;dichiarava improcedibile la domanda riconvenzionale di parteconvenuta sul cortile, sulla cisterna e sul lavatoio, per violazione del bisin idem; accertava la proprietà esclusiva del convenuto sulla scala diaccesso alla sua proprietà e la comproprietà di una ulteriore scala;accertava, infine, la natura comune del terrazzo di accessoall’appartamento posto al primo piano ed ordinava all’attrice larimozione delle piante ivi collocate e di quant’altro ostacolassel’accesso del convenuto.Con la sentenza impugnata, n. 918/2019, la Corte di Appello diNapoli rigettava tanto l’appello principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e CiroIacono, quanto quello incidentale, confermando la decisione di primecure.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sette motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15368/2020Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 7434/2026Data pubblicazione 28/03/2026Alla pubblica udienza è comparso il P.G., nella persona del sostitutodott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 102 de 354 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbeerroneamente rigettato il primo motivo di gravame, con il quale erastata censurata la decisione del Tribunale, in quanto resa acontraddittorio non integro, non essendo stata evocata in giudizioVincenza Iacono, comproprietaria (giusta atto di acquisto per notarNonno del 3.10.1954) dei beni immobili oggetto di causa.La censura è fondata.Dalla narrativa del ricorso emerge che con atto per notar Nonno del3.10.1954, rep. 7415, trascritto il 20.12.1954, ai numeri 34083-26438,[OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in comune tra loro, un fabbricato sito in Comune di [OSCURATO:PERSONA],“… composto a piano terreno da una stanza e cucina, nonché di unacisterna con cortile antistante e lavatoio, questi due ultimi in comunetra il venditore ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] fu Domenico; a piano superiore didue stanzette con terrazzo e scala di accesso; detto terrazzo e scala diaccesso restano in comune tra gli acquirenti ed il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Sottostante a detta scala di accesso trovasi un piccolo vanoche forma del pari oggetto della presente vendita, nonché dal lato norddella predetta fabbrica una piccola zona di terreno … riportato incatasto: il fabbricato alla partita urbana 1754 con le indicazioni: CiglioCasa p.1, v.1, t.1, fol.12, p.lla n. 2175/2, imp. L. 26,67 e 26,68 …” (cfr.pagg. 6 e 7 del ricorso).Con il primo motivo di gravame, gli odierni ricorrenti avevanolamentato la violazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 354Numero registro generale 15368/2020Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 7434/2026Data pubblicazione 28/03/2026c.p.c., e la nullità della citazione introduttiva del giudizio di prime curee di tutti gli atti conseguenti, per omessa evocazione in giudizio dellacomproprietaria [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 4 della sentenzaimpugnata). La Corte distrettuale ha rigettato tale doglianza,affermando che “… a prescindere dalla mancata produzione da partedegli appellanti della nota di trascrizione dell’atto di compravenditarisalente al giorno 03.10.1954, in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] incomunione con la germana [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquistato daIacono Domenico, tra altri beni di maggior consistenza, la parzialecomproprietà della cisterna con cortile antistante e lavatoio, carenzache avrebbe determinato la non conoscibilità da parte dei terzi delregime giuridico ricadente su detti ambiti, rileva il mancatoraggiungimento della prova della qualità di litisconsorte in capo allasuddetta [OSCURATO:PERSONA], non meglio identificata nel relativo atto diacquisto né individuata dalle stesse parti appellanti con riguardo airiferimenti minimi di accertamento finanche della sua esistenza in vita,come richiesto dalla S.C.” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Contale passaggio della motivazione, la Corte partenopea ha ritenuto nonconseguita la prova della qualità di litisconsorte necessaria della dettaVincenza Iacono, pur dando atto che la stessa aveva acquistato lacomproprietà di cortile, cisterna e lavatoio oggetto di causa. In realtà,una volta accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato, insieme aMichele Iacono, la comproprietà dei cespiti di cui anzidetto, la suaqualità di litisconsorte necessaria non poteva essere revocata indubbio, posto che le domande spiegate, in via principale ericonvenzionale, investivano l’accertamento della proprietà di detti beniimmobili.Né appare corretto il rilievo secondo cui le parti non avrebberoindicato i dati anagrafici di [OSCURATO:PERSONA], i quali ben potevano essereNumero registro generale 15368/2020Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 7434/2026Data pubblicazione 28/03/2026acquisiti mediante l’esame del titolo del 1954, certamente presente inmancato deposito della nota di trascrizione di detto atto, ma non anchedell’atto in sé stesso– o in alternativa mediante opportune ricerche.Inoltre, il ricorrente indica che il titolo del 1954 era stato consideratoanche dal C.T.U., che a pag. 11 ne aveva fatto menzione, puromettendo di considerare l’esistenza della comproprietaria VincenzaIacono (cfr. pag. 28 del ricorso). Vi erano dunque tutti gli elementi utiliper identificare adeguatamente la persona erroneamente non evocatain giudizio, ancorché certamente comproprietaria di parte dei benioggetto di causa.Neppure risulta appagante la considerazione ulteriore del giudicedel gravame, secondo cui l’omessa indicazione dei dati anagrafici diVincenza Iacono impedirebbe di verificarne l’esistenza in vita, poichéanche laddove essa fosse premorta, la parte attrice –odiernacontroricorrente– avrebbe dovuto evocare in giudizio i di lei eredi, lacui mancata evocazione integra comunque un vizio del contraddittorio,non suscettibile di sanatoria in appello, né tantomeno in sede dilegittimità. Inoltre, sotto altro profilo, va rilevato che una voltaallegato, da parte degli odierni ricorrenti, il vizio del contraddittorio perpretermissione di un litisconsorte necessario, risultante da un attopubblico, l’eventuale dimostrazione della superfluità della suaevocazione in causa (ad esempio, perché premorto lasciando eredi glistessi soggetti già parti del giudizio) spettava alla parte che vi avevainteresse, e dunque all’odierna controricorrente, che aveva proposto,nel giudizio di merito, domanda di accertamento del suo diritto dicomproprietà sul cortile, sul lavatoio e sulla cisterna oggetto del rogitodel 1954 dal quale [OSCURATO:PERSONA] traeva il suo titolo dominicale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15368/2020Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 7434/2026Data pubblicazione 28/03/2026Ne consegue che la censura va accolta, con assorbimento di tuttele altre. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e la causarinviata al Tribunale di Napoli, ai sensi di quanto previsto dall’art. 383,terzo comma, c.p.c., anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15368/2020Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 7434/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:PROPRIETA’[OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- R.G.N. 15368/2020CRISTINA AMATO - Consigliere -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso 15368-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in ROMA, VIA A. DEPRETIS n. 60, nello studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]’ e rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15368/2020Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 7434/2026Data pubblicazione 28/03/2026IACONO ROSETTA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 918/2019 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata in data 20/02/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.Con atto di citazione notificato il 1.4.2000 [OSCURATO:PERSONA] evocavain giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Napoli, esponendo diessere proprietaria esclusiva di una unità abitativa compresa nelfabbricato sito in Comune di [OSCURATO:PERSONA], via Piedicuozzo n. 12,distinta al foglio 12, particella 215, sub. 4, composta di due stanze,stanzone, accessori, terrazza a ovest, terrazzino a sud-est, scala diaccesso che dal primo piano conduce al terrazzo posto ad ovest, nonchécomproprietaria di un cortile, una cisterna ed un lavatoio posti al pianoterreno dello stabile. Allegava come titolo di acquisto dell’unità l’attoa rogito notar Tirone del 1.9.1979, con il quale suo padre PasqualeIacono le aveva donato l’appartamento, che a sua volta aveva ricevutodal proprio genitore, [OSCURATO:PERSONA], con atto di donazione per notarNonno del 31.5.1937. I diritti sul cortile, sulla cisterna e sul lavatoio,invece, erano stati acquisiti da [OSCURATO:PERSONA] giusta atto di cessionee divisione a rogito notar Nonno del 4.6.1958. L’attrice esponeva che ilconvenuto, [OSCURATO:PERSONA], aveva eseguito lavori di trasformazione delsuo immobile, confinante con quello anzi descritto, compromettendo lastabilità del fabbricato e, trattandosi di opere eseguite in assenza dellaNumero registro generale 15368/2020Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 7434/2026Data pubblicazione 28/03/2026necessaria autorizzazione, ne invocava la condanna al ripristino ed alrisarcimento del danno, quantificato in euro 100.000.Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e chiedendo, invia riconvenzionale, l’accertamento della natura comune del terrazzinoa sud-est e della scala di accesso, oggetto di atto transattivo intercorsoil 16.11.1983 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], edell’intervenuto acquisto della proprietà esclusiva di detti beni,unitamente ad alcuni vani sottoscala, in quanto posseduti da essoconvenuto da oltre cinquant’anni.Esperita una C.T.U. sullo stato dei luoghi ed assunte le prove orali,il Tribunale, con sentenza n. 508/2010, rigettava la domanda diripristino di parte attrice, accogliendo tuttavia quella risarcitoria, concondanna del convenuto al pagamento di euro 23.000; accertava lacomproprietà dell’attrice sul cortile, sulla cisterna e sul lavatoio;dichiarava improcedibile la domanda riconvenzionale di parteconvenuta sul cortile, sulla cisterna e sul lavatoio, per violazione del bisin idem; accertava la proprietà esclusiva del convenuto sulla scala diaccesso alla sua proprietà e la comproprietà di una ulteriore scala;accertava, infine, la natura comune del terrazzo di accessoall’appartamento posto al primo piano ed ordinava all’attrice larimozione delle piante ivi collocate e di quant’altro ostacolassel’accesso del convenuto.Con la sentenza impugnata, n. 918/2019, la Corte di Appello diNapoli rigettava tanto l’appello principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e CiroIacono, quanto quello incidentale, confermando la decisione di primecure.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sette motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15368/2020Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 7434/2026Data pubblicazione 28/03/2026Alla pubblica udienza è comparso il P.G., nella persona del sostitutodott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 102 de 354 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbeerroneamente rigettato il primo motivo di gravame, con il quale erastata censurata la decisione del Tribunale, in quanto resa acontraddittorio non integro, non essendo stata evocata in giudizioVincenza Iacono, comproprietaria (giusta atto di acquisto per notarNonno del 3.10.1954) dei beni immobili oggetto di causa.La censura è fondata.Dalla narrativa del ricorso emerge che con atto per notar Nonno del3.10.1954, rep. 7415, trascritto il 20.12.1954, ai numeri 34083-26438,[OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in comune tra loro, un fabbricato sito in Comune di [OSCURATO:PERSONA],“… composto a piano terreno da una stanza e cucina, nonché di unacisterna con cortile antistante e lavatoio, questi due ultimi in comunetra il venditore ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] fu Domenico; a piano superiore didue stanzette con terrazzo e scala di accesso; detto terrazzo e scala diaccesso restano in comune tra gli acquirenti ed il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Sottostante a detta scala di accesso trovasi un piccolo vanoche forma del pari oggetto della presente vendita, nonché dal lato norddella predetta fabbrica una piccola zona di terreno … riportato incatasto: il fabbricato alla partita urbana 1754 con le indicazioni: CiglioCasa p.1, v.1, t.1, fol.12, p.lla n. 2175/2, imp. L. 26,67 e 26,68 …” (cfr.pagg. 6 e 7 del ricorso).Con il primo motivo di gravame, gli odierni ricorrenti avevanolamentato la violazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 354Numero registro generale 15368/2020Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 7434/2026Data pubblicazione 28/03/2026c.p.c., e la nullità della citazione introduttiva del giudizio di prime curee di tutti gli atti conseguenti, per omessa evocazione in giudizio dellacomproprietaria [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 4 della sentenzaimpugnata). La Corte distrettuale ha rigettato tale doglianza,affermando che “… a prescindere dalla mancata produzione da partedegli appellanti della nota di trascrizione dell’atto di compravenditarisalente al giorno 03.10.1954, in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] incomunione con la germana [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquistato daIacono Domenico, tra altri beni di maggior consistenza, la parzialecomproprietà della cisterna con cortile antistante e lavatoio, carenzache avrebbe determinato la non conoscibilità da parte dei terzi delregime giuridico ricadente su detti ambiti, rileva il mancatoraggiungimento della prova della qualità di litisconsorte in capo allasuddetta [OSCURATO:PERSONA], non meglio identificata nel relativo atto diacquisto né individuata dalle stesse parti appellanti con riguardo airiferimenti minimi di accertamento finanche della sua esistenza in vita,come richiesto dalla S.C.” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Contale passaggio della motivazione, la Corte partenopea ha ritenuto nonconseguita la prova della qualità di litisconsorte necessaria della dettaVincenza Iacono, pur dando atto che la stessa aveva acquistato lacomproprietà di cortile, cisterna e lavatoio oggetto di causa. In realtà,una volta accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato, insieme aMichele Iacono, la comproprietà dei cespiti di cui anzidetto, la suaqualità di litisconsorte necessaria non poteva essere revocata indubbio, posto che le domande spiegate, in via principale ericonvenzionale, investivano l’accertamento della proprietà di detti beniimmobili.Né appare corretto il rilievo secondo cui le parti non avrebberoindicato i dati anagrafici di [OSCURATO:PERSONA], i quali ben potevano essereNumero registro generale 15368/2020Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 7434/2026Data pubblicazione 28/03/2026acquisiti mediante l’esame del titolo del 1954, certamente presente inmancato deposito della nota di trascrizione di detto atto, ma non anchedell’atto in sé stesso– o in alternativa mediante opportune ricerche.Inoltre, il ricorrente indica che il titolo del 1954 era stato consideratoanche dal C.T.U., che a pag. 11 ne aveva fatto menzione, puromettendo di considerare l’esistenza della comproprietaria VincenzaIacono (cfr. pag. 28 del ricorso). Vi erano dunque tutti gli elementi utiliper identificare adeguatamente la persona erroneamente non evocatain giudizio, ancorché certamente comproprietaria di parte dei benioggetto di causa.Neppure risulta appagante la considerazione ulteriore del giudicedel gravame, secondo cui l’omessa indicazione dei dati anagrafici diVincenza Iacono impedirebbe di verificarne l’esistenza in vita, poichéanche laddove essa fosse premorta, la parte attrice –odiernacontroricorrente– avrebbe dovuto evocare in giudizio i di lei eredi, lacui mancata evocazione integra comunque un vizio del contraddittorio,non suscettibile di sanatoria in appello, né tantomeno in sede dilegittimità. Inoltre, sotto altro profilo, va rilevato che una voltaallegato, da parte degli odierni ricorrenti, il vizio del contraddittorio perpretermissione di un litisconsorte necessario, risultante da un attopubblico, l’eventuale dimostrazione della superfluità della suaevocazione in causa (ad esempio, perché premorto lasciando eredi glistessi soggetti già parti del giudizio) spettava alla parte che vi avevainteresse, e dunque all’odierna controricorrente, che aveva proposto,nel giudizio di merito, domanda di accertamento del suo diritto dicomproprietà sul cortile, sul lavatoio e sulla cisterna oggetto del rogitodel 1954 dal quale [OSCURATO:PERSONA] traeva il suo titolo dominicale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15368/2020Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 7434/2026Data pubblicazione 28/03/2026Ne consegue che la censura va accolta, con assorbimento di tuttele altre. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e la causarinviata al Tribunale di Napoli, ai sensi di quanto previsto dall’art. 383,terzo comma, c.p.c., anche per le spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti glialtri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, erinvia la causa al Tribunale di Napoli, in differente composizione, ancheper le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 19 marzo 2026.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL RELATOREStefano OlivaP.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti glialtri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, erinvia la causa al Tribunale di Napoli, in differente composizione, ancheper le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 19 marzo 2026.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL RELATOREStefano Oliva