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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01158/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano respingeva la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere applicata ad [OSCURATO:PERSONA] all'esito dell'arresto a fini estradizionali eseguito in data 30/07/2025 in relazione alla richiesta di estradizione presentata dalla Repubblica di Ucraina per partecipazione a banda armata e rapina aggravata in concorso commessi nel 2023.

2. Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 292, comma 2, cod. proc. pen. e 13, comma 2 e 111, comma 6 Cost. per avere l'impugnata ordinanza omesso di motivare in merito agli elementi addotti a sostegno dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, limitandosi a ritenere inalterato il pericolo di fuga dell'estradando in considerazione delle pene elevate previste per i reati attribuiti al ricorrente, senza tenere conto degli elementi, anche documentali, addotti dalla difesa in senso contrario alla ritenuta persistenza del pericolo di fuga.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 274, lett. b), 275 e 715, lett. c), cod. proc. pen. per avere l'impugnata ordinanza omesso di tenere conto delle esigenze cautelari specifiche del caso di specie, ed in particolare per avere ritenuto sussistente il pericolo di fuga sulla base di elementi del tutto generici, senza motivare sull'adeguatezza di misure coercitive meno restrittive.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per avere violato il divieto di discriminazione sulla base della nazionalità, non avendo ritenuto applicabile la disciplina dettata dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 36, attuativo della decisione-quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 3 Cost., per avere l'impugnata ordinanza attuato una disparità di trattamento rispetto ad altre procedure estradizionali, alcune delle quali decise dalla medesima sezione V della Corte di appello di Milano

3. Con memoria in data 26 novembre 2025, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], ha dato atto che, con sentenza in data 18 novembre 2025, versata in atti, la Corte di appello di Milano, aveva rigettato la richiesta di estradizione di [OSCURATO:PERSONA], revocando tutte le misure cautelari, personali e reali, applicate all'estradando, sicché era venuto meno l'interesse del medesimo al ricorso e ha, pertanto, dichiarato di rinunciarvi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in conformità con l'orientamento di legittimità secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente - che nel caso di specie costituisce la ragione dell'intervenuta rinuncia - comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024 Rv. 286244-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano respingeva la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere applicata ad [OSCURATO:PERSONA] all'esito dell'arresto a fini estradizionali eseguito in data 30/07/2025 in relazione alla richiesta di estradizione presentata dalla Repubblica di Ucraina per partecipazione a banda armata e rapina aggravata in concorso commessi nel 2023. 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 292, comma 2, cod. proc. pen. e 13, comma 2 e 111, comma 6 Cost. per avere l'impugnata ordinanza omesso di motivare in merito agli elementi addotti a sostegno dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, limitandosi a ritenere inalterato il pericolo di fuga dell'estradando in considerazione delle pene elevate previste per i reati attribuiti al ricorrente, senza tenere conto degli elementi, anche documentali, addotti dalla difesa in senso contrario alla ritenuta persistenza del pericolo di fuga. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 274, lett. b), 275 e 715, lett. c), cod. proc. pen. per avere l'impugnata ordinanza omesso di tenere conto delle esigenze cautelari specifiche del caso di specie, ed in particolare per avere ritenuto sussistente il pericolo di fuga sulla base di elementi del tutto generici, senza motivare sull'adeguatezza di misure coercitive meno restrittive. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per avere violato il divieto di discriminazione sulla base della nazionalità, non avendo ritenuto applicabile la disciplina dettata dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 36, attuativo della decisione-quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 3 Cost., per avere l'impugnata ordinanza attuato una disparità di trattamento rispetto ad altre procedure estradizionali, alcune delle quali decise dalla medesima sezione V della Corte di appello di Milano 3. Con memoria in data 26 novembre 2025, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], ha dato atto che, con sentenza in data 18 novembre 2025, versata in atti, la Corte di appello di Milano, aveva rigettato la richiesta di estradizione di [OSCURATO:PERSONA], revocando tutte le misure cautelari, personali e reali, applicate all'estradando, sicché era venuto meno l'interesse del medesimo al ricorso e ha, pertanto, dichiarato di rinunciarvi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in conformità con l'orientamento di legittimità secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente - che nel caso di specie costituisce la ragione dell'intervenuta rinuncia - comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024 Rv. 286244-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203
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