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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 37650/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 aprile 2021 la corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Siena il 17 gennaio 2018 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita ai danni di [OSCURATO:PERSONA] con condanna altresì al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita.

2. I primi due motivi di ricorso sono incentrati sul tema della prescrizione lamentandosi da parte della difesa dell'imputato rispettivamente la violazione della legge penale nonché il vizio di motivazione consistente nella carenza integrale della stessa poiché il fatto ascritto all'imputato risulta estinto per prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado e poiché sul punto la corte d'appello, pur ritualmente investita della questione su richiesta del pubblico ministero, non ha fornito in sentenza alcuna risposta.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in quanto nella sentenza di appello è totalmente mancante la imputazione. -t [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione ai primi due motivi di ricorso che possono essere trattati unitariamente poiché inerenti, pur da diversi punti di vita, allo stesso tema, l'intervenuta prescrizione del reato.

Tema sul quale in verità, non dovrebbero esservi dubbi, attesa l'epoca di commissione del reato (31 maggio 2011), la natura dello stesso (art.646 c.p.), la pena detentiva edittale massima all'epoca della commissione (tre anni di reclusione) ed il tempo massimo necessario a produrre l'effetto estintivo (sei anni + un anno e sei mesi = sette anni e sei mesi).

Pur in presenza di successivi atti interruttivi (l'ultimo dei quali pare essere la sentenza di primo grado di data 17 gennaio 2018) il reato si è estinto il 30 novembre 2018, non risultando in primo grado sospensioni del processo.

La sentenza, che non ha nemmeno affrontato il punto, pur a fronte delle congiunte conclusioni formulate in grado d'appello dalle parti in favore della estinzione del reato, va annullata senza rinvio.

Il terzo motivo, peraltro assorbito dalla pronuncia estintiva, è comunque infondato poiché l'intestazione risulta aggiunta in calce alla sentenza in forza di procedimento di correzione che è pacificamente ammissibile in casi consimili non essendovi alcun rischio per il diritto di difesa, in relazione a profili di corretta contestazione degli addebiti, enunciati in forma corretta e tempestiva fin dalla richiesta di rinvio a giudizio.

2. La pronuncia estintiva non ha alcun effetto d'elisione delle statuizioni civili della sentenza, che si intendono confermate e che in ogni caso non erano oggetto di contestazione con specifico motivo nel ricorso in cassazione.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, 23 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 aprile 2021 la corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Siena il 17 gennaio 2018 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita ai danni di [OSCURATO:PERSONA] con condanna altresì al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita. 2. I primi due motivi di ricorso sono incentrati sul tema della prescrizione lamentandosi da parte della difesa dell'imputato rispettivamente la violazione della legge penale nonché il vizio di motivazione consistente nella carenza integrale della stessa poiché il fatto ascritto all'imputato risulta estinto per prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado e poiché sul punto la corte d'appello, pur ritualmente investita della questione su richiesta del pubblico ministero, non ha fornito in sentenza alcuna risposta. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in quanto nella sentenza di appello è totalmente mancante la imputazione. -t [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione ai primi due motivi di ricorso che possono essere trattati unitariamente poiché inerenti, pur da diversi punti di vita, allo stesso tema, l'intervenuta prescrizione del reato. Tema sul quale in verità, non dovrebbero esservi dubbi, attesa l'epoca di commissione del reato (31 maggio 2011), la natura dello stesso (art.646 c.p.), la pena detentiva edittale massima all'epoca della commissione (tre anni di reclusione) ed il tempo massimo necessario a produrre l'effetto estintivo (sei anni + un anno e sei mesi = sette anni e sei mesi). Pur in presenza di successivi atti interruttivi (l'ultimo dei quali pare essere la sentenza di primo grado di data 17 gennaio 2018) il reato si è estinto il 30 novembre 2018, non risultando in primo grado sospensioni del processo. La sentenza, che non ha nemmeno affrontato il punto, pur a fronte delle congiunte conclusioni formulate in grado d'appello dalle parti in favore della estinzione del reato, va annullata senza rinvio. Il terzo motivo, peraltro assorbito dalla pronuncia estintiva, è comunque infondato poiché l'intestazione risulta aggiunta in calce alla sentenza in forza di procedimento di correzione che è pacificamente ammissibile in casi consimili non essendovi alcun rischio per il diritto di difesa, in relazione a profili di corretta contestazione degli addebiti, enunciati in forma corretta e tempestiva fin dalla richiesta di rinvio a giudizio. 2. La pronuncia estintiva non ha alcun effetto d'elisione delle statuizioni civili della sentenza, che si intendono confermate e che in ogni caso non erano oggetto di contestazione con specifico motivo nel ricorso in cassazione. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 23 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37650/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris