CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 20250/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 829/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 9309/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla requisitoria depositata concludendo per l’inammissibilità del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma accoglieva l’appello che era stato proposto dal pubblico ministero contro il provvedimento con il quale il G.I.P. capitolino – che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere per una serie di reati-fine – aveva tuttavia respinto la richiesta dell’Accusa di applicare a [OSCURATO:PERSONA] la medesima misura anche in relazione al reato di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20250/2025 Roma, lì, 30/05/2025 associazione a delinquere aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. di cui il primo giudice non aveva ravvisato i gravi indizi di colpevolezza invece rilevati dal Tribunale che ha inoltre ritenuto sussistenti le esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione del reato o di reati della stessa specie ed ha pertanto disposto, a carico del Pezzella, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di cui al capo 1) sospendendone l’esecuzione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che deduce: 2.1. motivazione apparente-incongrua-gravata da vistosi vizi logici; violazione di legge in relazione all’art. 416-bis cod. pen. ed in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen.; 2.2. violazione dell’art. 192, commi 1, 2, 3 e 4 cod. proc. pen.; travisamento del fatto e della prova. Rileva come il Tribunale abbia omesso di confrontarsi con i rilievi difensivi pervenendo a confermare l’impianto accusatorio proposto dalla pubblica accusa sostenendolo con motivazione incongrua, apparente e contraddittoria oltre che inficiata dal travisamento delle fonti investigative; segnala, in particolare, che la difesa aveva invocato una rivisitazione del compendio probatorio costituito essenzialmente dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]Amico e dal contenuto delle captazioni complessivamente inidonee a comprovare il dato della stabilità, quale elemento cardine ed indispensabile per confermare l’ipotesi della partecipazione dell’indagato al sodalizio che, infatti, il G.I.P. aveva ritenuto insussistente; segnala che il Tribunale non ha indicato quale sarebbero gli elementi significativi di collegamento tra l’indagato ed il gruppo ed il necessario contributo causale che a questo sarebbe stato fornito dal Pezzella, evocato quale soggetto di cui [OSCURATO:PERSONA]Amico ed il suo luogotenente [OSCURATO:PERSONA] potevano avvalersi sul territorio romano in quanto a sua volta in contatto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, che fosse esplicitata la fonte conoscitiva in grado di radicare la partecipazione dell’indagato al sodalizio D’Amico-Mazzarella; richiama le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] da cui emerge che il Pezzella era in contatto con Muscariello, [OSCURATO:PERSONA] e Salciccia da epoca antecedente l’avvento del clan D’Amico-Mazzarella e provvedeva a riciclare denaro con provviste fornitegli da [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo al sodalizio; aggiunge che il Tribunale ha in tal modo costruito in capo al Pezzella il ruolo di finanziatore del clan omettendo dati conoscitivi essenziali che si ponevano in diretta contraddizione con quest’ipotesi ricostruttiva e che rappresentavano l’indagato vittima di pestaggi e minacce ad opera dei propri presunti soci in affari; segnala che il Tribunale, senza alcun riscontro, ha ricondotto al Pezzella la consapevolezza del compito che altri componenti del clan avevano affidato al fratello Salvatore; osserva che, peraltro, la frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA]Amico si è risolta in una unica occasione in cui egli era rimasto vittima di una aggressione ad opera degli altri sodali all’interno del suo esercizio commerciale, circostanza del tutto ignorata dal Tribunale; 2.3. violazione di legge in relazione all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.: richiama la giurisprudenza di questa Corte circa la dimensione soggettiva da cui deve essere sorretta l’aggravante mafiosa sotto il profilo della agevolazione sottolineando come, nel caso di specie, il Pezzella fosse del tutto ignaro di agevolare sodalizi di stampo camorristico con cui aveva contatti esclusivamente il fratello Salvatore; osserva che sul punto l’ordinanza impugnata è del tutto carente avendo ravvisato i presupposti della contestata l’aggravante senza alcun riferimento specifico e soltanto in ragione del contesto criminale in cui si sarebbero svolti i fatti. 3. La Procura generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. Non è inutile ribadire quali siano i termini del sindacato di legittimità nei confronti dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame e dell’appello cautelare sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178- 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, non permettendogli tuttavia di prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia; Sez. 6, n. 49153 del 11/12/2015, Mascolo, Rv. 265244-01, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o sia talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura). Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (così, Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi; negli stessi termini, Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando, in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen.; conf., sul punto, e tra le altre, Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba). 2. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso di specie, il primo motivo è incentrato sul vizio di motivazione da cui sarebbe affetto il provvedimento del Tribunale di Roma in ordine alla diagnosi di gravità indiziaria quanto al delitto associativo di cui al capo 1) della provvisoria incolpazione, concernente il sodalizio di cui il Pezzella, insieme ad altri, sarebbe stato partecipe “… in qualità di organizzatori, fiduciari del clan D’Amico-Mazzarella, occupandosi della gestione del circuito delle società cartiere utilizzate per realizzare frodi IVA, riciclaggio e reimpiego del denaro contante ricevuto dal clan. Intrattenendo rapporti con i professionisti per curare gli aspetti tecnici della gestione delle società, con gli intestatari fittizi e con coloro che venivano incaricati di monetizzare il provento dei meccanismi illeciti realizzati dall’associazione”. 2.1. Come accennato, il pubblico ministero aveva chiesto l’adozione, nei confronti del Pezzella, della misura di massimo rigore in relazione per il reato associativo come per i fatti di riciclaggio di cui ai capi 2), 3), 7), 14) e 15), tutti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. per aver agito con il fine “… di agevolare l’organizzazione di stampo camorristico denominato D’Amico-Mazzarella operante nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio della Città di Napoli”; è opportuno precisare, allora, che la misura, emessa relativamente ai predetti reati- fine, era stata confermata dal Tribunale del Riesame di Roma (salvo che per il capo 15) con ordinanza del 29/07/2024 contro cui era stato proposto ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, con sentenza del 28/11/2024, per ritenuta manifesta infondatezza dei motivi. 2.2. Vagliando le censure articolate dalla difesa nei confronti dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa stessa Corte aveva spiegato che “… il ruolo del Pezzella risulta ben delineato attraverso dati investigativi che il ricorrente non considera: estratti dal suo telefono cellulare, attestanti i numerosissimi bonifici che, in uscita, costituivano una fase del riciclaggio; la gestione di società che monetizzavano somme di danaro proveniente dal clan e trasferite all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, le sostituiva con operazioni tracciate (…)”; tra gli elementi indiziari congruamente evidenziati dai giudici di merito, la Corte aveva richiamato anche “il contenuto della intercettazione ambientale del 24 novembre 2018 tra i fratelli Pezzella, Giovanni e Salvatore, che prova la forte preoccupazione del primo circa la restituzione del danaro al clan (conversazione intercorsa alla presenza del [OSCURATO:PERSONA]); il meccanismo del "giro dell'IVA" per il riciclaggio del danaro, attraverso società facenti capo ai fratelli Pezzella; i dialoghi captati circa l'acquisizione di ingenti somme in contanti da consegnare poi al Coppola, nell'ambito di una complessiva ricostruzione delle vicende tese ad acquisire danaro provento di illeciti e ad immetterlo nel circuito finanziario, attraverso operazioni fittizie”; e, ancora, era stata evidenziata “… la finalità di agevolazione mafiosa (…), atteso il sistematico rapporto con appartenenti al sodalizio (il [OSCURATO:PERSONA] e il commercialista Gabriele) per l'attuazione delle strategie imprenditoriali da attuare nelle attività di riciclaggio aventi ad oggetto la provvista del clan D'[OSCURATO:PERSONA], incluse quelle gestite dal ricorrente (…); in particolare, è risultato che il ricorrente, unitamente al fratello Salvatore, avvalendosi della collaborazione del [OSCURATO:PERSONA], gestiva un reticolo di società per riciclare i proventi illeciti del clan, nella piena consapevolezza di agevolare in tal modo i traffici della consorteria mafiosa” (cfr., dalla motivazione della sentenza del 28/11/2024). 2.3. Ebbene, tanto premesso, rileva il Collegio che il G.I.P. aveva respinto la richiesta di applicazione della misura custodiale per il capo 1) ritenendo che, seppure il ricorrente avesse forti legami con il fratello Salvatore, e pur essendo responsabile dei fatti di cui agli altri capi, non vi fossero elementi per ritenerlo partecipe del sodalizio romano. Il Tribunale ha disatteso l’impostazione del G.I.P. condividendo, invece, le ragioni a base dell’appello proposto dal pubblico ministero che aveva sottolineato la rilevanza, dal punto di vista della prova della partecipazione al sodalizio, della gestione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle società cartiere oltre che la contraddittorietà tra la soluzione cui il G.I.P. era approdato con riguardo all’odierno ricorrente con il pur ravvisato concorso esterno di [OSCURATO:PERSONA] che, si era ritenuto, si interfacciasse proprio con il Pezzella sulle modalità e sulla gestione delle società. Il provvedimento impugnato in questa sede non si presta a rilievi di legittimità avendo i giudici romani affrontato e disatteso, con motivazione immune da profili di manifesta illogicità e costantemente ancorata ai dati investigativi puntualmente richiamati, le considerazioni difensive che sono state qui sostanzialmente riproposte: in particolare, la difesa, aveva insistito nel distinguere la posizione del ricorrente da quella del fratello Salvatore, sottolineando come lo stesso collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Amico ne avesse escluso la partecipazione al sodalizio dai cui esponenti, invece, era stato vittima di attività estorsive; la stessa difesa aveva inoltre evidenziato come i contatti intercorsi con il commercialista [OSCURATO:PERSONA] erano stati finalizzati ad impedire che le società del ricorrente (con le quali svolge attività di riciclaggio da sempre, per conto di altri) non fossero utilizzate dalla criminalità organizzata, aggiungendo, per finire, che egli convive con la figlia di [OSCURATO:PERSONA], capo del clan opposto a quello D’Amico-Mazzarella. 2.4. Il Tribunale ha ripercorso le caratteristiche e le finalità del sodalizio (cfr., pagg. 4-10 del provvedimento) promosso ed organizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e finalizzato, precipuamente, all’attività di riciclaggio e reimpiego di rilevanti quantitativi di denaro provento di attività illecite del clan D’Amico-Mazzarella. Le emergenze investigative, di cui l’ordinanza ha dato conto, avevano consentito di individuare i referenti dell’organizzazione in [OSCURATO:PERSONA] e nei fratelli Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], in costante contatto con Nicoletti e Lombardi ed i rispettivi collaboratori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale ha descritto il meccanismo utilizzato che passava attraverso la collaborazione di imprenditori compiacenti i quali ricevevano ingenti somme di denaro che riversavano a società “filtro” le quali, a loro volta, emettevano fatture per operazioni inesistenti rimettendone i corrispettivi alle società gestite dagli indagati dai cui conti correnti, tramite i “monetizzatori”, veniva prelevato il denaro da ripotare a Napoli. La ricostruzione del sistema, estremamente collaudato, non è stata, invero, oggetto di rilievi difensivi che, peraltro, non hanno potuto attingere il riscontro fattuale, congruamente valorizzato dai giudici di merito per confermare il diretto coinvolgimento dell’odierno ricorrente, rappresentato dal rinvenimento della somma della somma di 128.640 di cui era stato trovato in possesso [OSCURATO:PERSONA] in occasione di un controllo di polizia, e che era destinata proprio al Pezzella (cfr., ancora, pag. 6 dell’ordinanza). Il Tribunale ha inoltre puntualmente posto l’accento sull’origine del denaro da riciclare e, a tal proposito, ha richiamato (cfr., pag. 7) la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale il primo impartiva direttive al suo interlocutore, evidenziando che il denaro, una volta ripulito, era destinato ad essere riutilizzato nel circuito degli stupefacenti, circostanza correttamente apprezzata per sostenere la tesi della stabile affiliazione di coloro che operavano su Roma non soltanto per ripulire i proventi dell’attività illecita ma anche per consentire al sodalizio campano di disporre di un continuo afflusso di contanti necessario per proseguire nelle attività delittuose, prima tra queste il traffico di stupefacenti (cfr., ivi, pag. 8). Come accennato, i giudici del riesame non hanno affatto trascurato di vagliare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe fornito un fattivo e concreto contributo all’operatività del sodalizio “… avendo messo a disposizione del sodalizio, unitamente al fratello, un articolato reticolo di società-filtro e di cartiere, funzionale al giro dell’IVA stabilmente destinato al riciclaggio dei proventi illeciti del clan D’Amico-Mazzarella, sistema che il medesimo ha gestito in prima persona – ancor più del fratello Salvatore che si occupava precipuamente di mantenere i rapporti istituzionali con gli esponenti del clan …” (cfr., pag. 10 dell’ordinanza impugnata). A conferma della tesi proposta dalla pubblica accusa e ribadita con l’atto d’appello, hanno quindi richiamato i reati-fine (su cui, come pure si è accennato, la gravità indiziaria era stata definitivamente affermata con la sentenza di questa stessa Corte che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di Roma) e l’attività di sistematico riciclaggio di somme di denaro per importi non inferiori a 30 milioni di euro provenienti dal clan D’Amico-Mazzarella attraverso, ad esempio, la società [OSCURATO:SOCIETA] (entrate 39.777.050,12 e uscite per euro 31.670.546,56 in due anni). 2.5. Plurimi ed articolati sono i riferimenti investigativi richiamati nell’ordinanza in verifica a sostegno non soltanto della materiale responsabilità del Pezzella nelle operazioni di riciclaggio ma, anche, della consapevolezza della provenienza degli importi e della loro destinazione (cfr., ivi, pag. 11), comunque anche in tal caso “certificata” dalla conferma dell’ordinanza del novembre del 2024 relativa ai reati-fine a loro volta aggravati dalla finalità di agevolazione del sodalizio di stampo camorristico D’Amico-Mazzarella. Tra gli elementi valorizzati a conforto del ruolo assunto dall’odierno ricorrente nell’ambito del sodalizio è stata inoltre puntualmente richiamata la conversazione del 10/01/2019 tra i fratelli Pezzella e [OSCURATO:PERSONA] sulla sorte di alcune società (tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]) che, per garantire l’operatività del meccanismo, andavano “sostituite”, essendo stato allora proprio [OSCURATO:PERSONA] ad illustrare agli altri i vari passaggi amministrativi necessari (cfr., pag. 12) e a spiegare che le nuove società avrebbero dovuto essere utilizzate per non più di un anno per poi essere a loro volta sostituite. Era stato in questo contesto, dunque, che, in conseguenza dell’arresto del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si era incontrato con il commercialista Gabriele per chiudere le società riconducibili al primo suggerendo al professionista di vedersi a Napoli anche con il fratello Giovanni per discutere il da farsi; l’incontro, come risulta dalle emergenze investigative, sarebbe effettivamente avvenuto il 27/06/2019 (cfr., ivi, pag. 13). Il Tribunale ha poi richiamato le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]Amico (cfr., ivi, pag. 13) che aveva indicato tra i componenti del gruppo anche [OSCURATO:PERSONA] della cui minor “esposizione” aveva anche spiegato le ragioni, riconducibili al fatto che questi era sposato con la figlia di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ancora, ivi). 2.6. L’ordinanza, dunque, ha affrontato direttamente le presunte criticità evidenziate anche dalla difesa del ricorrente tra cui, evidentemente, spiccava l’episodio che ha originato il capo 18) della rubrica provvisoria in cui i fratelli Pezzella erano risultati vittime della condotta estorsiva ascrivibile ad [OSCURATO:PERSONA]Amico cl. 90 e [OSCURATO:PERSONA]; i giudici del riesame, con argomentazione del tutto lineare, hanno in proposito osservato che destinatario della condotta estorsiva era stato anche [OSCURATO:PERSONA], dallo stesso G.I.P. pacificamente incluso tra i componenti del sodalizio; hanno quindi spiegato, con motivazione che non si presta a rilievi di legittimità, che la vicenda era maturata nel contesto di una contrapposizione tra [OSCURATO:PERSONA] ed i fratelli Pezzella, tutti interessati ad assicurarsi il gradimento dei vertici del clan interessato al “giro dell’IVA”; era accaduto, infatti, che i fratelli Pezzella avevano attivato un canale di riciclaggio anche con [OSCURATO:PERSONA] operante nel settore dei carburanti, circostanza di cui il Muscariello aveva avvisato [OSCURATO:PERSONA]Amico procurandosi persino la documentazione fotografica degli incontri e che aveva indotto [OSCURATO:PERSONA]Amico, all’epoca ancora al vertice del clan, ad imporre ai Pezzella il versamento della somma di 10.000 euro al mese per quale “corrispettivo” dell’attività intrapresa con il Coppola (cfr., ivi, pag. 14) pervenendo, comunque, ad un nuovo “accordo” nel cui contesto ai Pezzella era stato addebitato anche l’ammanco di denaro ascritto al Salciccia (cfr., ivi, pag. 15). In definitiva, il Tribunale ha potuto concludere, in termini non censurabili in questa sede, che l’odierno ricorrente, unitamente al fratello, ha gestito “… un reticolo di società cartiere e società filtro … al fine di riciclare sistematicamente le provviste illecite del clan D’Amico-Mazzarella, come del resto si ricava dai reati fine a lui ascritti ai capi 2), 3), 7) e 14 …” (cfr., pag. 15) su cui era intervenuto il “giudicato cautelare”; in questo contesto, hanno evidenziato i giudici romani, il Pezzella ha operato in costante raccordo con [OSCURATO:PERSONA] sulle modalità più opportune e sicure per operare provvedendo, a séguito dell’arresto dello stesso [OSCURATO:PERSONA], per “chiudere” le società riconducibili a quest’ultimo e proseguire nell’attività, avvalendosi del commercialista [OSCURATO:PERSONA], concorrente esterno del sodalizio. 3. Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Roma risultano, dunque, non soltanto sorrette da una motivazione congrua ed esaustiva ma, per altro verso, appaiono del tutto coerenti con i principi di diritto da sempre ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine ai presupposti, anche di natura soggettiva, del delitto di cui al capo 1); si è infatti più volte chiarito che, in tema di associazione per delinquere, la diversità di scopo personale non è ostativa alla realizzazione del fine comune, in quanto l'associazione criminosa non è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare o da un contrasto degli interessi economici di essi, essendo sufficiente che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere i beni, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale (cfr., Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Valeriani, Rv. 284445-02; conf., anche, Sez. 2, n. 46989 del 08/11/2013, Bortolotti, Rv. 257607-01 in cui la Corte aveva ribadito che è configurabile la partecipazione ad un'associazione a delinquere di un soggetto che, pur agendo per il proprio fine di profitto, contribuisca al mantenimento ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione; cfr., ancora, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-02, secondo cui il delitto di associazione per delinquere presuppone la realizzazione di un accordo criminoso tendenzialmente permanente o comunque stabile tra i partecipi, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, non essendo di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere; conf., Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fanni, Rv. 268767-01, in cui la Corte aveva spiegato che ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale). 4. Ed è proprio alla luce di quanto appena detto che risulta corretta in diritto anche la motivazione con cui il Tribunale ha ribadito la sussistenza del presupposto soggettivo dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. contestata sotto il profilo della agevolazione del sodalizio D’Amico-Mazzarella; i giudici del riesame, infatti, hanno sottolineato la pacifica conoscenza della provenienza delle somme da riciclare e, pertanto, del conseguente vantaggio per il clan di stampo camorristico derivante dall’attività di ripulitura del denaro, giudicando quindi irrilevante che abbia agito anche con società sue proprie e condotto traffici di svariata natura (cfr., pagg. 15-16). Sotto questo profilo è opportuno richiamare quanto autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza “Chioccini” sul fatto che “… la disposizione richiede, per consentire l'applicazione dell'aggravante, … la presenza del dolo specifico o intenzionale in uno dei partecipi” quale espressione della “… rilevanza attribuita dalla legge al motivo a delinquere per caratterizzare la fattispecie o giustificare l'aggravamento di pena”; nel contempo, le Sezioni Unite avevano precisato che “… la ricostruzione del motivo a delinquere in tal senso non è mai esclusiva, poiché plurimi possono essere gli stimoli all'azione; quel che rileva è che tra questi sussistano elementi che consentono di ravvisare anche quello valutato necessario dalla norma incriminatrice” rappresentando un “… dato di comune esperienza che possano sussistere plurimi motivi che determinano all'azione che, ove accertati, non depotenziano la funzione intenzionale della condotta richiesta dalla norma specifica (…)” essendo quindi “… possibile la presenza di una pluralità di motivi, mentre essenziale alla configurazione del dolo intenzionale è la volizione da parte dell'agente, tra i motivi della sua condotta, della finalità considerata dalla norma (…)” (cfr., Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01). 5. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere profili di colpa nell’attivare la presente impugnazione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]