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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 26614/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per il reato di lesioni personali; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di norme processuali per illegittimità dell'ordinanza di acquisizione della denuncia querela e delle sommarie informazioni rese ex art. 500, comma 4, cod.proc.pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova testimoniale, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen. delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste che rifiuti di deporre, è richiesta la sussistenza di "elementi concreti" per ritenere che il predetto sia stato sottoposto a pressioni, desumibili da qualunque circostanza sintomatica della subita intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività (Sez. 6, n. 29342 del 10/04/2019 Rv. 276279); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per il reato di lesioni personali; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di norme processuali per illegittimità dell'ordinanza di acquisizione della denuncia querela e delle sommarie informazioni rese ex art. 500, comma 4, cod.proc.pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova testimoniale, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen. delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste che rifiuti di deporre, è richiesta la sussistenza di "elementi concreti" per ritenere che il predetto sia stato sottoposto a pressioni, desumibili da qualunque circostanza sintomatica della subita intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività (Sez. 6, n. 29342 del 10/04/2019 Rv. 276279); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26614/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris