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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 19758/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37426/2019 R.G. proposto da domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito), in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in Roma , via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente - avverso la sentenza n. 96/2019della Corte d’Appello diVenezia, depositata il 23.5.2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.4.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Treviso , in funzione di giudice del lavoro, rigettò la domanda de lla ricorrente – lavoratrice dipendent e dell’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, assunta a tempo indeterminato – diretta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta del 2,5% operata dal datore di lavoro sull’80% delle sue retribuzioni e la conseguente condanna del Ministero al pagamento di quanto indebitamente trattenuto(condanna che era stata anticipata in un decreto ingiuntivo , poi revocato dal Tribunale , in accoglimento dell’opposizione propostadal Ministero).

La Corte d’Appello di Venezia, davanti alla quale la lavoratrice impugnò la sentenza del Tribunale , rigettò a sua volta il gravame,confermando la decisione di primo grado.

Contro la sentenza d’appello la lavorat rice ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è difeso con controricorso.

La ricorrenteha altresì depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente si deve dichiarare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dalla difesa del Ministero sulla base del rilievo che la sentenza d’appello venne pubblicata il 23.5.2019e che il ricorso per cassazione venne notificato il 25.11.2019.

1.1. L’apparente ritardo di due giorni rispetto al termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.in realtà non sussiste, perché il 23.11.2019 era un sabato e, quindi, il termine era prorogato ex legeal lunedì successivo – appunto il 25.11.2019 –in forza del disposto dell’art. 155, comma 5, c.p.c.

È principio assodato che tale proroga – generica mente riferita al «compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza» – si applic a anche a i termini per effettuare le notificazioni (v., ex multis, Cass. nn. 740/2024; 10036/2020 ; 23589/2016; 23375/2016).

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2120 c.c.».

La lavoratrice si duoleche, pur essendo essa assoggettata ab origine al regime del T.F.R.(trattamento di fine rapporto), le sia stata ugualmente applicata la trattenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione, pari al contributo previsto sulle retribuzioni dei pubblici impiegati assoggettati al regime di T.F.S. (trattamento di fine servizio) e destinato a finanziare quel trattamento.

Osserva la ricorrente che analoga contribuzionea carico del lavoratore non è contemplata ne ll’art. 2120 c.c. («Disciplina del trattamento di fine rapporto»), il quale pone semplicemente a carico del datore di lavoro l’obbligo di pagare il t.f.r., da qualificare in termini di retribuzione differita.

A supporto del motivo di ricorso si prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 26, della legge n. 448 del 1998, che –nel demandare alla contrattazione collettiva e a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli « adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto»– stabilì che ciò dovesse avvenire « ferma restando l ’ invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici».

L’incostituzionalità della legge determinerebbe poi l’illegittimità dei suoi strumenti attuativi, in particolare dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del conseguente d.P.C.M. 29.7.1999.

3. Il motivo è infondato, come questa Corte ha già avuto mododi affermare in numerose recenti decisioni, seguendo un percorso argomentativo cui quisi intende dare continuità, anche con richiamo alle relative motivazioni, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ( v.

Cass. nn. 19838/2023; 19488/2023; 19438/2023; 19198/2023 ; 191 69/2023; 19108/2023; 15820/2023; 11688/2023; 11673/2023; 19503/2022; 13179/2022; 4540/2022; 2087/2022;40002/2021).

3.1. Infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 213 del 2018, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle [OSCURATO:PERSONA] dal trattamento di fine servizio (T.F.S.) al trattamento di fine rapporto (T.F.R.), ha demandato alla contrattazione collettiva e a un d.P.C.M. il compito di definire gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto, ma tenendo «ferma … l ’ invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici». [OSCURATO:PERSONA] ha argomentato che il principiodell’invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell’ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determina la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente.

Né possono trarsi argomenti a favore della tesi della ricorrentedalla precedente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente pubblico della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973.

Infatti, tra la fattispecie posta all’attenzione del giudice delle leggi nella decisione del 2012 e quella qui esaminata esistono nette differenze, sia con riferimento ai presupposti fattuali, sia in relazione ai parametri normativi esaminati.

La prima riguarda la posizione di dipendenti in regime di T.F.S., regolamentata dall’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010 (disposizione poi abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’art. 1, comma 98, della legge n. 228 del 2012), che determina, dal gennaio 2011, l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta del 2,5% a carico del dipendente, in tal modo determinando una disparità di trattamento rispetto a quello applicato ai privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro.

In questa sede, invece, ci si riferisce a una pubblica impiegata assoggettat a al regime del T.F.R. fin dall’assunzione a tempoindeterminato, per laquale è venuta meno la rivalsa del 2,5%, posto che l’aliquota contributiva del 9,60% è stata messa a carico esclusivo del datore di lavoro, con la conseguenza che la trattenuta del 2,5% (effettuata tramite una riduzione della retribuzione lorda pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso) trae origine dal combinato disposto dell’art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, ulteriormente definiti dalla normativa contrattuale collettiva e regolamentare, ed ha proprio la finalità di evitare disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime rispettivamente di T.F.R. e di T.F.S.

Il chiaro e specifico intervento della Corte costituzionale esclude qualsiasi residuo dubbio di illegittimità con riferimento ai parametri degli artt. 3 e 36 Cost., esplicitamente considerati nella sentenza n. 213 del 2018.

3.2. Per quanto riguarda, poi , la questione prospettata dalla ricorrente con riferimento all’art. 53 Cost., essa rimane ben al di sotto della soglia della non manifesta infondatezza.

Infatti, non si può sostenere che la riduzione del 2,5% abbia natura addirittura tributaria, se non negando la fondatezza di tutte le considerazioni svolte dalla Corte costituzionalesulla sua funzione perequatrice, in un sistema che persegue un obiettivo di razionalizzazione e di tendenziale allineamento delle retribuzioni.

3.3. Una volta esclusa l’illegittimità costituzionale della disposizione di leggeche impone «l’invarianza della retribuzione complessiva netta», è evidentemente infondata la censura di violazione della disposizione generale contenuta nell’art. 2120 c.c., la cui applicazione è esclusa – o meglio integrata – dall a legge speciale e dalle relative norme attuative contrattuali e regolamentari.

4. Il secondo motivo censura , questa volta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.«omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

La ricorrente imputa alla Corte d’Appello di non avere esaminato il «fatto»della mancanza di una effettiva attuazione del recupero figurativo della riduzione retributiva ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

5. Il motivo è inammissibile, perché manca il requisito della decisività del fatto che si suppone non esaminato dal giudice del merito.

Infatti, non si vede perchél’eventuale inadempimento, a valle, de ll’obbligo di effettuare il recupero figurativo dovrebbe avere una qualche influenza, a monte, sulla legittimità della riduzioneeffettuata in conformità alla previsione di legge e sulla «configurazione della natura giuridica del prelievo».

Il citato art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998 impone l’invarianza, non solo della « retribuzione complessiva netta», ma anche di «quella utile ai fini pensionistici».

Le parti sociali hanno dato attuazione a tali principi prevedendo, da un lato, la riduzion e retributiva e , dall’altro lato, il recupero figurativo della retribuzione non versata al fine del calcolo della pensione e del trattamento di fine rapporto.

Se tale disposizione non verrà applicata, la lavoratrice potrà contestare l’inesatto adempimento dell’obbligo di pagare il trattamento di fine rapporto e pretendere il ricalcolo del dovuto.

Ma ciò chiaramente non ha nulla a che vedere con il tema della legittimità e della funzione della riduzione retributiva.6.

La conformità della presente decisione ai numerosi precedenti sopra citati, i quali sono stati emessi sulla scia tracciata d alla sentenza n. 213 del 2018 della Corte costituzionale, esclude che sussist a quel la « particolare rilevanza» della «questione di diritto» (art. 375 c.p.c.) che giustifica la trattazione in pubblica udienza, c h e è stata sollecitatadalla ricorrente nella memoria illustrativa.

7. Rigettato il ricorso, l e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

8. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: rigettail ricors o ; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €1.800 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37426/2019 R.G. proposto da domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito), in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in Roma , via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente - avverso la sentenza n. 96/2019della Corte d’Appello diVenezia, depositata il 23.5.2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.4.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Treviso , in funzione di giudice del lavoro, rigettò la domanda de lla ricorrente – lavoratrice dipendent e dell’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, assunta a tempo indeterminato – diretta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta del 2,5% operata dal datore di lavoro sull’80% delle sue retribuzioni e la conseguente condanna del Ministero al pagamento di quanto indebitamente trattenuto(condanna che era stata anticipata in un decreto ingiuntivo , poi revocato dal Tribunale , in accoglimento dell’opposizione propostadal Ministero). La Corte d’Appello di Venezia, davanti alla quale la lavoratrice impugnò la sentenza del Tribunale , rigettò a sua volta il gravame,confermando la decisione di primo grado. Contro la sentenza d’appello la lavorat rice ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è difeso con controricorso. La ricorrenteha altresì depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si deve dichiarare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dalla difesa del Ministero sulla base del rilievo che la sentenza d’appello venne pubblicata il 23.5.2019e che il ricorso per cassazione venne notificato il 25.11.2019. 1.1. L’apparente ritardo di due giorni rispetto al termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.in realtà non sussiste, perché il 23.11.2019 era un sabato e, quindi, il termine era prorogato ex legeal lunedì successivo – appunto il 25.11.2019 –in forza del disposto dell’art. 155, comma 5, c.p.c. È principio assodato che tale proroga – generica mente riferita al «compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza» – si applic a anche a i termini per effettuare le notificazioni (v., ex multis, Cass. nn. 740/2024; 10036/2020 ; 23589/2016; 23375/2016). 2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2120 c.c.». La lavoratrice si duoleche, pur essendo essa assoggettata ab origine al regime del T.F.R.(trattamento di fine rapporto), le sia stata ugualmente applicata la trattenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione, pari al contributo previsto sulle retribuzioni dei pubblici impiegati assoggettati al regime di T.F.S. (trattamento di fine servizio) e destinato a finanziare quel trattamento. Osserva la ricorrente che analoga contribuzionea carico del lavoratore non è contemplata ne ll’art. 2120 c.c. («Disciplina del trattamento di fine rapporto»), il quale pone semplicemente a carico del datore di lavoro l’obbligo di pagare il t.f.r., da qualificare in termini di retribuzione differita. A supporto del motivo di ricorso si prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 26, della legge n. 448 del 1998, che –nel demandare alla contrattazione collettiva e a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli « adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto»– stabilì che ciò dovesse avvenire « ferma restando l ’ invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici». L’incostituzionalità della legge determinerebbe poi l’illegittimità dei suoi strumenti attuativi, in particolare dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del conseguente d.P.C.M. 29.7.1999. 3. Il motivo è infondato, come questa Corte ha già avuto mododi affermare in numerose recenti decisioni, seguendo un percorso argomentativo cui quisi intende dare continuità, anche con richiamo alle relative motivazioni, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ( v. Cass. nn. 19838/2023; 19488/2023; 19438/2023; 19198/2023 ; 191 69/2023; 19108/2023; 15820/2023; 11688/2023; 11673/2023; 19503/2022; 13179/2022; 4540/2022; 2087/2022;40002/2021). 3.1. Infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 213 del 2018, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle [OSCURATO:PERSONA] dal trattamento di fine servizio (T.F.S.) al trattamento di fine rapporto (T.F.R.), ha demandato alla contrattazione collettiva e a un d.P.C.M. il compito di definire gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto, ma tenendo «ferma … l ’ invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici». [OSCURATO:PERSONA] ha argomentato che il principiodell’invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell’ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determina la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente. Né possono trarsi argomenti a favore della tesi della ricorrentedalla precedente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente pubblico della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973. Infatti, tra la fattispecie posta all’attenzione del giudice delle leggi nella decisione del 2012 e quella qui esaminata esistono nette differenze, sia con riferimento ai presupposti fattuali, sia in relazione ai parametri normativi esaminati. La prima riguarda la posizione di dipendenti in regime di T.F.S., regolamentata dall’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010 (disposizione poi abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’art. 1, comma 98, della legge n. 228 del 2012), che determina, dal gennaio 2011, l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta del 2,5% a carico del dipendente, in tal modo determinando una disparità di trattamento rispetto a quello applicato ai privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro. In questa sede, invece, ci si riferisce a una pubblica impiegata assoggettat a al regime del T.F.R. fin dall’assunzione a tempoindeterminato, per laquale è venuta meno la rivalsa del 2,5%, posto che l’aliquota contributiva del 9,60% è stata messa a carico esclusivo del datore di lavoro, con la conseguenza che la trattenuta del 2,5% (effettuata tramite una riduzione della retribuzione lorda pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso) trae origine dal combinato disposto dell’art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, ulteriormente definiti dalla normativa contrattuale collettiva e regolamentare, ed ha proprio la finalità di evitare disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime rispettivamente di T.F.R. e di T.F.S. Il chiaro e specifico intervento della Corte costituzionale esclude qualsiasi residuo dubbio di illegittimità con riferimento ai parametri degli artt. 3 e 36 Cost., esplicitamente considerati nella sentenza n. 213 del 2018. 3.2. Per quanto riguarda, poi , la questione prospettata dalla ricorrente con riferimento all’art. 53 Cost., essa rimane ben al di sotto della soglia della non manifesta infondatezza. Infatti, non si può sostenere che la riduzione del 2,5% abbia natura addirittura tributaria, se non negando la fondatezza di tutte le considerazioni svolte dalla Corte costituzionalesulla sua funzione perequatrice, in un sistema che persegue un obiettivo di razionalizzazione e di tendenziale allineamento delle retribuzioni. 3.3. Una volta esclusa l’illegittimità costituzionale della disposizione di leggeche impone «l’invarianza della retribuzione complessiva netta», è evidentemente infondata la censura di violazione della disposizione generale contenuta nell’art. 2120 c.c., la cui applicazione è esclusa – o meglio integrata – dall a legge speciale e dalle relative norme attuative contrattuali e regolamentari. 4. Il secondo motivo censura , questa volta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.«omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La ricorrente imputa alla Corte d’Appello di non avere esaminato il «fatto»della mancanza di una effettiva attuazione del recupero figurativo della riduzione retributiva ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. 5. Il motivo è inammissibile, perché manca il requisito della decisività del fatto che si suppone non esaminato dal giudice del merito. Infatti, non si vede perchél’eventuale inadempimento, a valle, de ll’obbligo di effettuare il recupero figurativo dovrebbe avere una qualche influenza, a monte, sulla legittimità della riduzioneeffettuata in conformità alla previsione di legge e sulla «configurazione della natura giuridica del prelievo». Il citato art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998 impone l’invarianza, non solo della « retribuzione complessiva netta», ma anche di «quella utile ai fini pensionistici». Le parti sociali hanno dato attuazione a tali principi prevedendo, da un lato, la riduzion e retributiva e , dall’altro lato, il recupero figurativo della retribuzione non versata al fine del calcolo della pensione e del trattamento di fine rapporto. Se tale disposizione non verrà applicata, la lavoratrice potrà contestare l’inesatto adempimento dell’obbligo di pagare il trattamento di fine rapporto e pretendere il ricalcolo del dovuto. Ma ciò chiaramente non ha nulla a che vedere con il tema della legittimità e della funzione della riduzione retributiva.6. La conformità della presente decisione ai numerosi precedenti sopra citati, i quali sono stati emessi sulla scia tracciata d alla sentenza n. 213 del 2018 della Corte costituzionale, esclude che sussist a quel la « particolare rilevanza» della «questione di diritto» (art. 375 c.p.c.) che giustifica la trattazione in pubblica udienza, c h e è stata sollecitatadalla ricorrente nella memoria illustrativa. 7. Rigettato il ricorso, l e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 8. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o ; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €1.800 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da pa
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