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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13310/2026

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vvocato GIUSEPPESANDRI;- ricorrente –controMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI,rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.790/2021, depositata il 19/07/2021;Numero registro generale 31617/2021Numero sezionale 3075/2025Numero di raccolta generale 13310/2026Data pubblicazione 08/05/2026udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA], nella persona della dott.ssaROSA MARIA DELL’ERBA;udita l’avvocata [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente.1.

A [OSCURATO:PERSONA], titolare del punto di vendita di Albenga dellaDimar s.p.a. (società che esercita il commercio all’ingrosso di prodottialimentari e non) e, quale obbligata in solido, alla [OSCURATO:SOCIETA]., venivaintimata la sanzione di €. 6.000,00 con ordinanza ingiunzione del25.10.2019, a seguito di contestazione della violazione degli artt. 2,comma 1, lett. c) e 5, comma 1, del d.m. 08.01.2002, sanzionatadall’art. 6, comma 1 del d.m. menzionato nonché dall’art. 5, comma 6,legge 7 febbraio 1992, 150.La sanzione era stata irrogata a seguito di ritrovamento presso ilsupermercato DIMAR - nel corso di un controllo effettuato dal ComandoCarabinieri Forestale nucleo CITES effettuato in data 13.03.2019 - didue barattoli contenenti anguilla marinata, privi dell’attestazione delregistro di carico e scarico prevista dalla normativa in materia (art. 1,comma 1, d.m. 08.01.2002 che ha istituito il registro previsto dallaConvenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e floraselvatiche in pericolo di estinzione, ‘CITES’, - firmata a Washington il 3marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874).[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione chiedendol’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione innanzi al Tribunale diSavona, che accoglieva il ricorso e annullava l’ordinanza e il verbale diaccertamento, condannando il Ministero delle Politiche AgricoleAlimentari e Forestale alla rifusione delle spese di lite in favoredell'opponente.Numero registro generale 31617/2021Numero sezionale 3075/2025Numero di raccolta generale 13310/2026Data pubblicazione 08/05/20262.

Tale pronuncia veniva impugnata dal Ministero delle PoliticheAgricole Alimentari e Forestali innanzi alla Corte di Appello di Genovache, con sentenza n. 790/2021, accoglieva il gravame e, in riformadella sentenza di primo grado, confermava l’ordinanza ingiunzione.A sostegno della sua decisione, esponeva la Corte:- le anguille rinvenute presso il locale di [OSCURATO:SOCIETA]. devonoqualificarsi come «esemplari» sottoposti alla tutela CITES, sia perchésono parte dell’animale protetto, sia perché – a prescindere dallafacilità dell’identificazione in quanto marinate e contenute in barattoli– dall’etichetta apposta sugli stessi risulta trattarsi di parti o prodottidi animali appartenenti ad una delle specie protette;- tra i casi di esclusione dell’obbligo di tenuta del registro CITES, lalett. h) dell’art. 3 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] indica il «pesce vivo della specieanguilla … destinato … per scopi alimentari».

Si tratta di un’esenzioneprevista solo per l’ipotesi di commercializzazione all’ingrosso di pescefresco, giustificata dalla celerità con la quale avvengono le transazioni,avendo il pesce fresco tempi brevi di permanenza presso l’impresa chelo commercializza, non potendo pertanto ipotizzarsi l’applicazioneestensiva o analogica (quindi anche ai casi di pesce conservato, com’ènel presente caso) di una norma eccezionale.3.

Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo illustrato damemoria.Resisteva con controricorso il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA],Alimentari e Forestali.Il ricorso veniva discusso nell’adunanza camerale del 7 luglio 2022.Non presentando evidenza decisoria, con ordinanza interlocutorian. 32783 del 2022, la causa veniva rimessa alla Pubblica Udienza,successivamente chiamata all’udienza del 16 dicembre 2025.Numero registro generale 31617/2021Numero sezionale 3075/2025Numero di raccolta generale 13310/2026Data pubblicazione 08/05/2026In prossimità della Pubblica Udienza il ricorrente ha depositatomemoria.[OSCURATO:PERSONA] si è espressa per il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo si deduce, a sensi dell’art. 360, comma 1, nn.3) e 5), la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett.c, 5 comma 1, e 6, comma 1, d.m. 08.01.2002 e degli artt. 5, comma6 e 8-sexies legge n. 150/1992 e succ. mod., nonché dell’art. 2 lett. tRegolamento CEE 338/97, che si risolve nell'omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti.

A giudizio del ricorrente, la Corte d’Appello ha omesso di valutare(quale fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti) chel’onere del registro CITES era già stato assolto dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che l’obbligo di cui si discute doveva ricadereesclusivamente su di questi, trattandosi di una filiera produttiva.

Insostanza, il ricorrente ritiene che l’obbligo di cui all’art. 2 d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA] dovesse applicarsi solamente al produttore-«trasformatore» delle anguille marinate e non anche al commerciante,trattandosi di un prodotto risultato di una trasformazione di filieraall’esito della quale si crea una preparazione gastronomica pronta alconsumo, non dovendosi invece applicare anche al commerciante,come emerge dall’interpretazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA].

Delresto, la proposta lettura è anche coerente con la ratio della normativa,legata alla tracciabilità del prodotto, garantita nel caso di specie daidocumenti di trasporto e commerciali che hanno consentito diindividuare la ditta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e di verificare laregolare tenuta di registro da parte della stessa.1.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 31617/2021Numero sezionale 3075/2025Numero di raccolta generale 13310/2026Data pubblicazione 08/05/20261.2.

Per chiarezza espositiva, è utile riportare la normativarilevante vigente ratione temporis.L’art. 1, comma 1, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] così dispone:«E' istituito il registro di detenzione degli esemplari di specieanimali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 7febbraio 1992, n. 150.

Il registro si riferisce agli esemplari vivi o mortidi specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali,incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consigliodel 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, così comedefiniti dall'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dall'art.2 del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, esuccessive attuazioni e modificazioni […] ».L’Art. 8-sexies legge n. 150 del 1992 così dispone:«1.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversaspecificazione, le espressioni sottoindicate hanno il seguentesignificato: […] b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto,delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione diWashington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, delregolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni edintegrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile,ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie […]».L’art. 5 ella medesima legge contiene due commi che dispongono:«5-bis.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita lacommissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto conil Ministro per le politiche agricole, è istituito il registro di detenzionedelle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, eall'articolo 2».Numero registro generale 31617/2021Numero sezionale 3075/2025Numero di raccolta generale 13310/2026Data pubblicazione 08/05/2026«6.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzioneamministrativa da euro seimila a euro trentamila».L’art. 2 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] così dispone:«1.

Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1, iseguenti soggetti: […] c) chiunque utilizzi, detenga o espongaesemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizionefinalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione afini commerciali di qualsiasi natura e titolo […] ».Infine, l’art. 3 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] fornisce un elenco di soggettiesclusi dall’obbligo di tenuta del registro.

Tra questi, per quanto quirileva:«d) limitatamente agli esemplari morti di specie animali e vegetalied alle parti di esemplari di specie animali e vegetali, coloro cheesercitano il commercio al dettaglio, in conformità alla definizione dicui all'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, nonché coloro cheeffettuano lavorazioni per conto terzi;h) le imprese commerciali, anche all’ingrosso, di pesce frescodestinato per usi alimentari ivi incluso pesce vivo della specie anguilla,in quanto destinato, oggettivamente ed effettivamente, sulla base delladocumentazione disponibile, per scopi alimentari».1.2.1.

Dalle norme sopra riportate, rilevanti per il caso che cioccupa, appare chiaro che: a) le anguille marinate di cui si discuterientrano tra gli esemplari sottoposti a tutela, rispetto ai quali vi èobbligo di tenuta del registro CITES, pena sanzione amministrativapecuniaria (sulla nozione di «esemplare», nella quale va annoveratoqualsiasi animale vivo o morto ed ogni parte di esso v.

Cass. Sez. 2,Sentenza n. 217 del 11/01/2006); b) al caso che ci occupa non siNumero registro generale 31617/2021Numero sezionale 3075/2025Numero di raccolta generale 13310/2026Data pubblicazione 08/05/2026applica alcuna delle esenzioni previste rispetto a detto obbligo,trattandosi di commercio all’ingrosso di parti – trasformate per usoalimentare - di pesce di specie protetta (anguilla).1.3.

Tanto chiarito, il Collegio non condivide la lettura dell’art. 2d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] proposta dal ricorrente, come filtrata dalla CircolareEsplicativa emessa dal Direttore Generale del servizio conservazionedella natura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio diconcerto con il Direttore Generale della Direzione Generale delleRisorse Forestali, Montane ed Idriche – [OSCURATO:PERSONA] dello Stato –del [OSCURATO:PERSONA] e Forestali dell’art. 2, d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA].Secondo la ricostruzione promossa in ricorso e ribadita in memoria,la congiunzione «o» utilizzata per l’elenco dei soggetti sui quali gravaobbligo di tenuta del registro starebbe ad indicare l’alternativitàdell’obbligo voluta dal legislatore.

Sì che il registro lo terranno «coloroche detengono per fini commerciali parti di animali o piante» oppure,in alternativa, coloro che «ne eseguono una trasformazione in unprodotto derivato».Ora, secondo il Collegio l’art. 2 sopra riportato, alla lett. c), oggettodi interpretazione in quanto applicabile al caso di specie, utilizzal’espressione «chiunque», con ciò volendo inequivocabilmenteincludere tutti coloro che, cumulativamente, si trovino nelle situazionidescritte dalla norma.

Quindi, nel caso di specie, non solo la s.r.l.[OSCURATO:PERSONA] che ha trasformato le anguille per il consumoalimentare (come esplicitato dalla Circolare menzionata), ma anche ilricorrente che le commercializzava all’ingrosso, sono entrambi soggettitenuti alla compilazione del registro.Questa lettura, peraltro, non contrasta con la ratio evidenziata inricorso, atteso che proprio esigenze di tracciabilità del prodotto, oltreNumero registro generale 31617/2021Numero sezionale 3075/2025Numero di raccolta generale 13310/2026Data pubblicazione 08/05/2026che di tutela di talune specie, semmai rafforzano detta tutela,assicurando agli accertatori la tracciabilità non solo «a monte»dell’immissione nel mercato (attraverso l’imposizione dell’obbligo inquestione a chi effettua la trasformazione della specie protetta), maanche «a valle», al momento dell’immissione nel mercato attraverso lacommercializzazione all’ingrosso.

Coerentemente, il legislatore haespressamente escluso l’obbligo di tenuta del registro per coloro cheesercitano il commercio al dettaglio (art. 3, comma 1, lett. d) d.m.08.01.2002), per evitare inutili duplicazioni della medesimaincombenza nel momento finale del processo.2.

In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 2.000,00per compensi, oltre a spese prenotate e prenotande a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Numero registro generale 31617/2021Numero sezionale 3075/2025Numero di raccolta generale 13310/2026Data pubblicazione 08/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 16 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCRISTINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato GIUSEPPESANDRI;- ricorrente –controMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI,rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.790/2021, depositata il 19/07/2021;Numero registro generale 31617/2021Numero sezionale 3075/2025Numero di raccolta generale 13310/2026Data pubblicazione 08/05/2026udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA], nella persona della dott.ssaROSA MARIA DELL’ERBA;udita l’avvocata [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente.1. A [OSCURATO:PERSONA], titolare del punto di vendita di Albenga dellaDimar s.p.a. (società che esercita il commercio all’ingrosso di prodottialimentari e non) e, quale obbligata in solido, alla [OSCURATO:SOCIETA]., venivaintimata la sanzione di €. 6.000,00 con ordinanza ingiunzione del25.10.2019, a seguito di contestazione della violazione degli artt. 2,comma 1, lett. c) e 5, comma 1, del d.m. 08.01.2002, sanzionatadall’art. 6, comma 1 del d.m. menzionato nonché dall’art. 5, comma 6,legge 7 febbraio 1992, 150.La sanzione era stata irrogata a seguito di ritrovamento presso ilsupermercato DIMAR - nel corso di un controllo effettuato dal ComandoCarabinieri Forestale nucleo CITES effettuato in data 13.03.2019 - didue barattoli contenenti anguilla marinata, privi dell’attestazione delregistro di carico e scarico prevista dalla normativa in materia (art. 1,comma 1, d.m. 08.01.2002 che ha istituito il registro previsto dallaConvenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e floraselvatiche in pericolo di estinzione, ‘CITES’, - firmata a Washington il 3marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874).[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione chiedendol’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione innanzi al Tribunale diSavona, che accoglieva il ricorso e annullava l’ordinanza e il verbale diaccertamento, condannando il Ministero delle Politiche AgricoleAlimentari e Forestale alla rifusione delle spese di lite in favoredell'opponente.Numero registro generale 31617/2021Numero sezionale 3075/2025Numero di raccolta generale 13310/2026Data pubblicazione 08/05/20262. Tale pronuncia veniva impugnata dal Ministero delle PoliticheAgricole Alimentari e Forestali innanzi alla Corte di Appello di Genovache, con sentenza n. 790/2021, accoglieva il gravame e, in riformadella sentenza di primo grado, confermava l’ordinanza ingiunzione.A sostegno della sua decisione, esponeva la Corte:- le anguille rinvenute presso il locale di [OSCURATO:SOCIETA]. devonoqualificarsi come «esemplari» sottoposti alla tutela CITES, sia perchésono parte dell’animale protetto, sia perché – a prescindere dallafacilità dell’identificazione in quanto marinate e contenute in barattoli– dall’etichetta apposta sugli stessi risulta trattarsi di parti o prodottidi animali appartenenti ad una delle specie protette;- tra i casi di esclusione dell’obbligo di tenuta del registro CITES, lalett. h) dell’art. 3 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] indica il «pesce vivo della specieanguilla … destinato … per scopi alimentari». Si tratta di un’esenzioneprevista solo per l’ipotesi di commercializzazione all’ingrosso di pescefresco, giustificata dalla celerità con la quale avvengono le transazioni,avendo il pesce fresco tempi brevi di permanenza presso l’impresa chelo commercializza, non potendo pertanto ipotizzarsi l’applicazioneestensiva o analogica (quindi anche ai casi di pesce conservato, com’ènel presente caso) di una norma eccezionale.3. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo illustrato damemoria.Resisteva con controricorso il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA],Alimentari e Forestali.Il ricorso veniva discusso nell’adunanza camerale del 7 luglio 2022.Non presentando evidenza decisoria, con ordinanza interlocutorian. 32783 del 2022, la causa veniva rimessa alla Pubblica Udienza,successivamente chiamata all’udienza del 16 dicembre 2025.Numero registro generale 31617/2021Numero sezionale 3075/2025Numero di raccolta generale 13310/2026Data pubblicazione 08/05/2026In prossimità della Pubblica Udienza il ricorrente ha depositatomemoria.[OSCURATO:PERSONA] si è espressa per il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce, a sensi dell’art. 360, comma 1, nn.3) e 5), la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett.c, 5 comma 1, e 6, comma 1, d.m. 08.01.2002 e degli artt. 5, comma6 e 8-sexies legge n. 150/1992 e succ. mod., nonché dell’art. 2 lett. tRegolamento CEE 338/97, che si risolve nell'omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti. A giudizio del ricorrente, la Corte d’Appello ha omesso di valutare(quale fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti) chel’onere del registro CITES era già stato assolto dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che l’obbligo di cui si discute doveva ricadereesclusivamente su di questi, trattandosi di una filiera produttiva. Insostanza, il ricorrente ritiene che l’obbligo di cui all’art. 2 d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA] dovesse applicarsi solamente al produttore-«trasformatore» delle anguille marinate e non anche al commerciante,trattandosi di un prodotto risultato di una trasformazione di filieraall’esito della quale si crea una preparazione gastronomica pronta alconsumo, non dovendosi invece applicare anche al commerciante,come emerge dall’interpretazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA]. Delresto, la proposta lettura è anche coerente con la ratio della normativa,legata alla tracciabilità del prodotto, garantita nel caso di specie daidocumenti di trasporto e commerciali che hanno consentito diindividuare la ditta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e di verificare laregolare tenuta di registro da parte della stessa.1.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 31617/2021Numero sezionale 3075/2025Numero di raccolta generale 13310/2026Data pubblicazione 08/05/20261.2. Per chiarezza espositiva, è utile riportare la normativarilevante vigente ratione temporis.L’art. 1, comma 1, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] così dispone:«E' istituito il registro di detenzione degli esemplari di specieanimali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 7febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o mortidi specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali,incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consigliodel 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, così comedefiniti dall'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dall'art.2 del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, esuccessive attuazioni e modificazioni […] ».L’Art. 8-sexies legge n. 150 del 1992 così dispone:«1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversaspecificazione, le espressioni sottoindicate hanno il seguentesignificato: […] b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto,delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione diWashington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, delregolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni edintegrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile,ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie […]».L’art. 5 ella medesima legge contiene due commi che dispongono:«5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita lacommissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto conil Ministro per le politiche agricole, è istituito il registro di detenzionedelle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, eall'articolo 2».Numero registro generale 31617/2021Numero sezionale 3075/2025Numero di raccolta generale 13310/2026Data pubblicazione 08/05/2026«6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzioneamministrativa da euro seimila a euro trentamila».L’art. 2 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] così dispone:«1. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1, iseguenti soggetti: […] c) chiunque utilizzi, detenga o espongaesemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizionefinalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione afini commerciali di qualsiasi natura e titolo […] ».Infine, l’art. 3 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] fornisce un elenco di soggettiesclusi dall’obbligo di tenuta del registro. Tra questi, per quanto quirileva:«d) limitatamente agli esemplari morti di specie animali e vegetalied alle parti di esemplari di specie animali e vegetali, coloro cheesercitano il commercio al dettaglio, in conformità alla definizione dicui all'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, nonché coloro cheeffettuano lavorazioni per conto terzi;h) le imprese commerciali, anche all’ingrosso, di pesce frescodestinato per usi alimentari ivi incluso pesce vivo della specie anguilla,in quanto destinato, oggettivamente ed effettivamente, sulla base delladocumentazione disponibile, per scopi alimentari».1.2.1. Dalle norme sopra riportate, rilevanti per il caso che cioccupa, appare chiaro che: a) le anguille marinate di cui si discuterientrano tra gli esemplari sottoposti a tutela, rispetto ai quali vi èobbligo di tenuta del registro CITES, pena sanzione amministrativapecuniaria (sulla nozione di «esemplare», nella quale va annoveratoqualsiasi animale vivo o morto ed ogni parte di esso v. Cass. Sez. 2,Sentenza n. 217 del 11/01/2006); b) al caso che ci occupa non siNumero registro generale 31617/2021Numero sezionale 3075/2025Numero di raccolta generale 13310/2026Data pubblicazione 08/05/2026applica alcuna delle esenzioni previste rispetto a detto obbligo,trattandosi di commercio all’ingrosso di parti – trasformate per usoalimentare - di pesce di specie protetta (anguilla).1.3. Tanto chiarito, il Collegio non condivide la lettura dell’art. 2d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] proposta dal ricorrente, come filtrata dalla CircolareEsplicativa emessa dal Direttore Generale del servizio conservazionedella natura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio diconcerto con il Direttore Generale della Direzione Generale delleRisorse Forestali, Montane ed Idriche – [OSCURATO:PERSONA] dello Stato –del [OSCURATO:PERSONA] e Forestali dell’art. 2, d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA].Secondo la ricostruzione promossa in ricorso e ribadita in memoria,la congiunzione «o» utilizzata per l’elenco dei soggetti sui quali gravaobbligo di tenuta del registro starebbe ad indicare l’alternativitàdell’obbligo voluta dal legislatore. Sì che il registro lo terranno «coloroche detengono per fini commerciali parti di animali o piante» oppure,in alternativa, coloro che «ne eseguono una trasformazione in unprodotto derivato».Ora, secondo il Collegio l’art. 2 sopra riportato, alla lett. c), oggettodi interpretazione in quanto applicabile al caso di specie, utilizzal’espressione «chiunque», con ciò volendo inequivocabilmenteincludere tutti coloro che, cumulativamente, si trovino nelle situazionidescritte dalla norma. Quindi, nel caso di specie, non solo la s.r.l.[OSCURATO:PERSONA] che ha trasformato le anguille per il consumoalimentare (come esplicitato dalla Circolare menzionata), ma anche ilricorrente che le commercializzava all’ingrosso, sono entrambi soggettitenuti alla compilazione del registro.Questa lettura, peraltro, non contrasta con la ratio evidenziata inricorso, atteso che proprio esigenze di tracciabilità del prodotto, oltreNumero registro generale 31617/2021Numero sezionale 3075/2025Numero di raccolta generale 13310/2026Data pubblicazione 08/05/2026che di tutela di talune specie, semmai rafforzano detta tutela,assicurando agli accertatori la tracciabilità non solo «a monte»dell’immissione nel mercato (attraverso l’imposizione dell’obbligo inquestione a chi effettua la trasformazione della specie protetta), maanche «a valle», al momento dell’immissione nel mercato attraverso lacommercializzazione all’ingrosso. Coerentemente, il legislatore haespressamente escluso l’obbligo di tenuta del registro per coloro cheesercitano il commercio al dettaglio (art. 3, comma 1, lett. d) d.m.08.01.2002), per evitare inutili duplicazioni della medesimaincombenza nel momento finale del processo.2. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 2.000,00per compensi, oltre a spese prenotate e prenotande a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Numero registro generale 31617/2021Numero sezionale 3075/2025Numero di raccolta generale 13310/2026Data pubblicazione 08/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 16 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCRISTINA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13310/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris