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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08774/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha prospettato t L 9&etTQ R»;:o f-ZS0 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla sentenza della Corte di Assise di appello di Catania, in data 25 ottobre 2015, che lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione per il delitto di falso del pubblico ufficiale in atto pubblico.

La richiesta di revisione si basava sulla "prova nuova" costituita dalle dichiarazioni rese in sede d'indagini difensive da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di studio del ricorrente, in merito alla presenza del notaio nel giorno della stipula.

La Corte territoriale valutava detta prova tale da non inficiare il quadro probatorio posto a fondamento della condanna, fondato sulle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e su plurimi riscontri obiettivi documentali, costituti dalle risultanze del registro cronologico notarile, dalla falsità del timbro dell'Agenzia delle Entrate apposto sulla procura speciale, dal numero di repertorio non corrispondente a quello assegnato dalla Agenzia, infine dalla attestazione di revoca della procura priva di data e firma.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, che affida ad un unico, articolato motivo con il quale deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione, per avere dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, senza alcuna valutazione della rilevanza della nuova prova offerta del ricorrente.

Le dichiarazioni di Ferrata sono state illogicamente reputate inattendibili, valorizzando elementi inconferenti.

Il teste non era stato ascoltato in precedenza perché il ricorrente era stato assolto nel corso del giudizio di primo grado.

Le sue dichiarazioni sono state immotivatamente ridimensionate, sulla scorta di un'argomentazione congetturale, ovverosia l'inverosimiglianza della capacità mnemonica del teste di rievocare, con dovizia di particolari, un fatto accaduto molto tempo prima.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato.2.

La Corte di appello di Messina, dopo aver indicato l'articolata piattaforma probatoria a sostegno dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], ha vagliato la "prova nuova" costituita dalle dichiarazioni di Francesco fe rra t a , collaboratore di studio di [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto di assai dubbia valenza sotto un triplice ordine di profili: i) ignote erano le circostanze della scoperta della prova nuova, la difesa essendosi limitata a indicare di essersi determinata «a raccogliere la disponibilità offerta dal teste»; ii) inspiegabile la memoria nitidissima da parte del testimone su circostanze avvenute ben quindici anni addietro in una ordinaria giornata lavorativa, unitamente all'assenza di qualsivoglia giustificazione in merito al silenzio serbato per tutto quel tempo; iii) altrettanto immotivata la condotta dell'imputato che, pur a conoscenza della presenza di un testimone a discarico, non vi aveva mai fatto cenno.

Sulla scorta di tali elementi il giudice della revisione ha sostenuto che tale "prova nuova" non fosse in grado di alterare o di mettere in discussione il quadro istruttorio sulla base del quale era stata affermata la penale responsabilità dell'istante.

Così facendo, e contrariamente a quanto opinato dalla difesa, la Corte di Appello di Messina ha assolto appieno al compito demandatole di vagliare l'ammissibilità della istanza di revisione sotto il profilo della sua manifesta infondatezza.

Questa Corte ha infatti chiarito che «la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, comparazione ancorata alla specifica realtà processuale svolta» (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029).

Si è ulteriormente precisato che, in tema di revisione, «anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della corte di appello di immediata inconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova", verificandone anche l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni)» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405).In altri termini, la Corte di Appello, nel giudizio concernente la ammissibilità della richiesta di revisione, è tenuta ad esercitare un sia pur limitato potere- dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, dovendosi pertanto ritenere del tutto legittima e, anzi, necessaria, la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei nove, qualora non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779).

E' stato opportunamente ribadito che il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "nuova", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; si è tuttavia precisato che detta valutazione preliminare, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove nel ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563).

3. A questi principi si è uniformata la Corte di Appello di Messina che bene ha fatto a rilevare, in sede di giudizio rescindente, che la prova dedotta a fondamento dell'istanza di revisione non era idonea a sostenere un giudizio di merito sulla revisione stessa in una futura fase rescissoria, segnalandone la non persuasività e l'incongruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione.

Se, dunque, sotto qualche profilo, il giudizio prognostico si è sviluppato su circostanze ipotetiche (nella specie, in punto di prognosi di attendibilità del teste), quel che qui rileva è la valutazione, giuridicamente corretta e adeguatamente e logicamente motivata, circa l'effettiva consistenza della prova nuova e della sua incapacità a disarticolare o scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e delle sue ragioni.

La motivazione della Corte di appello, dunque, non esorbita dal perimetro della valutazione consentito dall'art. 634 cod. proc. pen., mentre dev'essere ribadito altresì come, in tema di revisione, «la declaratoria inammissibilità della richiesta per essere le "nuove prove" palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici» (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690).

4. Alla conclusiva reiezione del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha prospettato t L 9&etTQ R»;:o f-ZS0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla sentenza della Corte di Assise di appello di Catania, in data 25 ottobre 2015, che lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione per il delitto di falso del pubblico ufficiale in atto pubblico. La richiesta di revisione si basava sulla "prova nuova" costituita dalle dichiarazioni rese in sede d'indagini difensive da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di studio del ricorrente, in merito alla presenza del notaio nel giorno della stipula. La Corte territoriale valutava detta prova tale da non inficiare il quadro probatorio posto a fondamento della condanna, fondato sulle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e su plurimi riscontri obiettivi documentali, costituti dalle risultanze del registro cronologico notarile, dalla falsità del timbro dell'Agenzia delle Entrate apposto sulla procura speciale, dal numero di repertorio non corrispondente a quello assegnato dalla Agenzia, infine dalla attestazione di revoca della procura priva di data e firma. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, che affida ad un unico, articolato motivo con il quale deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione, per avere dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, senza alcuna valutazione della rilevanza della nuova prova offerta del ricorrente. Le dichiarazioni di Ferrata sono state illogicamente reputate inattendibili, valorizzando elementi inconferenti. Il teste non era stato ascoltato in precedenza perché il ricorrente era stato assolto nel corso del giudizio di primo grado. Le sue dichiarazioni sono state immotivatamente ridimensionate, sulla scorta di un'argomentazione congetturale, ovverosia l'inverosimiglianza della capacità mnemonica del teste di rievocare, con dovizia di particolari, un fatto accaduto molto tempo prima. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato.2. La Corte di appello di Messina, dopo aver indicato l'articolata piattaforma probatoria a sostegno dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], ha vagliato la "prova nuova" costituita dalle dichiarazioni di Francesco fe rra t a , collaboratore di studio di [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto di assai dubbia valenza sotto un triplice ordine di profili: i) ignote erano le circostanze della scoperta della prova nuova, la difesa essendosi limitata a indicare di essersi determinata «a raccogliere la disponibilità offerta dal teste»; ii) inspiegabile la memoria nitidissima da parte del testimone su circostanze avvenute ben quindici anni addietro in una ordinaria giornata lavorativa, unitamente all'assenza di qualsivoglia giustificazione in merito al silenzio serbato per tutto quel tempo; iii) altrettanto immotivata la condotta dell'imputato che, pur a conoscenza della presenza di un testimone a discarico, non vi aveva mai fatto cenno. Sulla scorta di tali elementi il giudice della revisione ha sostenuto che tale "prova nuova" non fosse in grado di alterare o di mettere in discussione il quadro istruttorio sulla base del quale era stata affermata la penale responsabilità dell'istante. Così facendo, e contrariamente a quanto opinato dalla difesa, la Corte di Appello di Messina ha assolto appieno al compito demandatole di vagliare l'ammissibilità della istanza di revisione sotto il profilo della sua manifesta infondatezza. Questa Corte ha infatti chiarito che «la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, comparazione ancorata alla specifica realtà processuale svolta» (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029). Si è ulteriormente precisato che, in tema di revisione, «anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della corte di appello di immediata inconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova", verificandone anche l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni)» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405).In altri termini, la Corte di Appello, nel giudizio concernente la ammissibilità della richiesta di revisione, è tenuta ad esercitare un sia pur limitato potere- dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, dovendosi pertanto ritenere del tutto legittima e, anzi, necessaria, la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei nove, qualora non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779). E' stato opportunamente ribadito che il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "nuova", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; si è tuttavia precisato che detta valutazione preliminare, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove nel ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563). 3. A questi principi si è uniformata la Corte di Appello di Messina che bene ha fatto a rilevare, in sede di giudizio rescindente, che la prova dedotta a fondamento dell'istanza di revisione non era idonea a sostenere un giudizio di merito sulla revisione stessa in una futura fase rescissoria, segnalandone la non persuasività e l'incongruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione. Se, dunque, sotto qualche profilo, il giudizio prognostico si è sviluppato su circostanze ipotetiche (nella specie, in punto di prognosi di attendibilità del teste), quel che qui rileva è la valutazione, giuridicamente corretta e adeguatamente e logicamente motivata, circa l'effettiva consistenza della prova nuova e della sua incapacità a disarticolare o scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e delle sue ragioni. La motivazione della Corte di appello, dunque, non esorbita dal perimetro della valutazione consentito dall'art. 634 cod. proc. pen., mentre dev'essere ribadito altresì come, in tema di revisione, «la declaratoria inammissibilità della richiesta per essere le "nuove prove" palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici» (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690). 4. Alla conclusiva reiezione del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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