CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18239/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano in funzione di riesame. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale Milano in funzione di riesame in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale in sede, ha riformato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, resa in data 10 marzo 2021, con la quale era stata respinta la richiesta di sequestro preventivo nei confronti, tra gli altri di [OSCURATO:PERSONA] (Presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., socio della Tricinque s.r.I., nonché beneficiario delle condotte illecite), indagato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 219, comma 1 e 2 n. 1, 223, 216, comma 1 n. 1 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, rispetto al quale il giudice aveva ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti in ordine alle condotte descritte sub b) e d) dell'incolpazione provvisoria. 1.1.11 provvedimento oggetto di ricorso ha disposto il sequestro della somma di euro 3.507.500,00, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., quale profitto del reato contestato all'indagato di cui al capo 1 lett. d) dell'incolpazione provvisoria, in solido con altri cointestatari dei conti beneficiati dagli accrediti. Si tratta del passaggio di somme dalla controllante [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., alla controllata [OSCURATO:SOCIETA]. (per complessivi euro 28.650.500,00, di cui 3.107.500,00 spostati sul conto intestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], euro 300.000 sul conto intestato a [OSCURATO:PERSONA] ed euro 100.000 in solido con [OSCURATO:PERSONA] :cfr. pag. 16 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di prelevamenti e trasferimenti indebiti dalla fallita [OSCURATO:SOCIETA]., alla [OSCURATO:SOCIETA]. e da questa alle società collegate, riferibili a componenti della famiglia Trifone, fino al 2017. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'indagato, per il tramite del difensore, denunciando quattro vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per essere la motivazione sul periculum in mora del tutto assente o apparente. Si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, ric. Ellade, in ordine alla necessità di motivazione in caso di sequestro di beni confiscabili quando non si tratti di confisca obbligatoria. Tanto, anche per dare atto del rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità che devono costituire oggetto di valutazione preventiva, non potendosi presumere il periculum in base all'astratta confiscabilità dei bene. Si tratta, nel merito, di movimenti — definiti dal Tribunale espressione di spiccata capacità di distribuzione del profitto — in sostanza tutti tracciati e trasparenti, avvenuti su conti correnti italiani intestati a persone fisiche individuate, tanto che non vi era stata, a parere del ricorrente, alcuna difficoltà di ricostruzione. Peraltro, alcuna uscita in contanti è contestata all'indagato e, comunque, questi, come gli altri coindagati, si sarebbe attivato per ripianare le perdite di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione in relazione alle incertezze ricostruttive correlate al decorso del tempo e all'epoca di instaurazione dei rapporti, già oggetto di esame e ragione del :-igetto pronunciato dal primo giudice. Non vi sarebbe motivazione sull'effettiva esistenza di profitto derivante dal reato, cioè che l'indagato abbia, effettivamente, beneficiato delle distrazioni contestate, così producendosi profitto confiscabile. Del resto, si tratta, a parere del ricorrente, di versamenti fatti dalla società di famiglia [OSCURATO:SOCIETA]. ai conti personali dei soci, anche in relazione a quelli che non vedono elevata a proprio carico alcuna contestazione. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. con riferimento all'affermata sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro finalizzato alla confisca diretta. Si assume che si tratta di conti correnti, risultati intestati agli indagati, sostanzialmente incapienti al momento del fallimento. Di qui la carenza del nesso di pertinenzialità tra le somme attualmente depositate (in quanto accreditate in epoca successiva) ed il profitto del reato, non essendosi verificato alcun profitto accrescitivo, né confusione tra somme di denaro esistenti e somme di derivazione delittuosa, perché pertinenti al reato. Sicché, nel caso di specie, il sequestro di denaro, successivamente accreditato, rappresenterebbe una forma di confisca per equivalente, non ammessa in quanto avente ad oggetto somme del tutto sganciate dal reato e, comunque, riguardando il sequestro, fattispecie delittuosa oggetto di contestazione provvisoria che non consente la confisca per equivalente (richiamando i principi di Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Si sottolinea che il danaro versato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. si riferirebbe a conti, uno cointestato con la madre, del tutto estranea al procedimento, un altro intestato all'indagato, nonché il terzo cointestato con Roberte e [OSCURATO:PERSONA]. Non si comprenderebbe, per il ricorrente, la fonte delle somme presenti, all'attualità, su quei conti, alla stregua degli estratti conto di epoca successiva ai fatti contestati in via provvisoria, alla data dei quali questi erano pressoché incapienti. Si sostiene, in definitiva, che su quei conti affluivano anche somme diverse e che, in sostanza, il danaro ivi depositato dopo il reato non può costituire oggetto di confisca diretta perché non può rappresentare il profitto del reato medesimo (richiamando il precedente n. 6163 del 2021). 2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o erronea applicazione degli artt. 310 e 322-bis, comma 5, cod. proc. pen. quanto alla pronunciata immediata esecutività del sequestro. Segnala il ricorrente che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di misure cautelari reali, che gli effetti dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, abbia annullato la revoca del sequestro preventivo disposta dal giudice per le indagini preliminari, sono sospesi fino a che detta pronuncia sia divenuta definitiva, in quanto il rinvio, operato dalla medesima norma, alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. include anche l'operatività del terzo comma di tale articolo, che tale sospensione stabilisce, trattandosi di previsione compatibile con le misure cautelari reali (Sez. 3, n. 25052 del 21/07/2020, Belmonte, Rv. 279864). Il precedente contrario a quello (del 20:16) cui si richiama il Tribunale del riesame, troverebbe ragione in decisioni risalenti, nonché nella relazione al d. Igs che ha introdotto l'art. 322-bis cod. proc. pen. circa la necessità sebbene l'art.310 cod. proc. pen. si riferisca alle misure cautelari personali, di estendere anche a quelle reali a tutela di diritti costituzionalmente garantiti, la previsione di cui all'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire richieste scritte, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con le quali ha concluso chiedendo il rigetto clel ricorso. 3.1.La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo ed il secondo motivo di ricorso, diretti a censurare la carenza o apparenza della motivazione, sia pure in relazione a presupposti diversi della misura cautelare reale, sono inammissibili. 1.1.11 Tribunale del riesame ha fornito una motivazione esauriente e logica in relazione alle ragioni che hanno condotto all'adozione del sequestro preventivo delle somme ritenute il profitto dei delitti di bancarotta patrimoniale, per i quali si procede in via provvisoria. La motivazione addotta per giustificare il provvedimento cautelare non appare mancante o meramente apparente. Laddove il ricorrente si duole che il Tribunale del riesame non si sia confrontato in modo puntuale e specifico con gli argomenti ul:ilizzati dal Giudice per le indagini preliminari per rigettare la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal Pubblico ministero, in sostanza si censura la violazione di un preteso dovere di motivazione rafforzata che, nella materia cautelare reale, è insussistente. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di appello cautelare personale, che il tribunale del riesame, che accoglie l'appello del pubblico ministero avverso decisione di rigetto della misura cautelare del giudice 4 per le indagini preliminari, seppure non è tenuto ad una motivazione rafforzata, necessaria solo in sede di giudizio quando viene riformata una sentenza assolutoria, deve comunque procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in sede di appello, configurandosi altrimenti un vizio della motivazione (Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797). L'onere della motivazione rafforzai:a è collegato al superamento di ogni ragionevole dubbio, canone imposto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale la penale responsabilità dell'imputato può essere affermata solo qualora essa sia assolutamente certa; le necessità di tale certezza impone al giudice dell'impugnazione il superamento degli argomenti addotti dal giudice di primo grado a sostegno della decisione d proscioglimento. Per l'applicazione di una misura cautelare personale è invece sufficiente che ricorrano gravi indizi di colpevolezza e quindi basta un giudizio di natura diversa, svolto con ragionamento non apparente nel caso al vaglio. Tali principi, elaborati in relazione alle misure cautelari personali, valgono a maggior ragione in relazione alle misure cautelari reali, per la cui adozione non è neppure richiesto il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente, ai fini della sussistenza del fumus commissi delitti per l'adozicne del sequestro preventivo, l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di i'atto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, deo. 2018, Polifroni, Rv. 272927). Peraltro, il mancato rispetto del dovere di motivazione rafforzata determina un vizio motivazionale del provvedimento impugnato che, non essendo assimilabile alla mancanza o mera apparenza della motivazione, non rientra tra i motivi consentiti dall'art. 325 cod. proc. pen. In ogni caso dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge che le valutazioni espresse dal Giudice per le indagini preliminari, in merito alla sussistenza del nesso pertinenziale tra le somme oggetto di sequestro ed i delitti ipotizzati nonché all'individuazione dei soggetti che hanno tratto profitto dai delitti ed alla quantificazione del profitto conseguito da ciascun indagato, sono state espressamente superate dal Tribunale del Riesame, che oltre a ritenere non necessario un nesso di pertinenzialità, nell senso sostenuto dal ricorrente, ha comunque argomentato (vedi pagine 13 e :14 dell'ordinanza impugnata) circa l'esistenza di un profitto percepito dall'indagato e circa la sua entità (precisata a pag. 16 del provvedimento censurato). 1.1.1.Relativamente al periculum in mora, esso è stato desunto dalle modalità di esecuzione del reato, le cui condotte, attuate per molti anni, denotano, secondo il Tribunale del riesame, una spiccata capacità dei vari indagati di distribuire il profitto illecito attraverso canali diversificati, rendendo più difficoltosa l'attività di recupero e concreto il pericolo della sua dispersione. Quanto al rilievo del ricorrente, secondo il quale non gli sano stati contestati prelievi per contanti, deve rilevarsi che in realtà tutte le attività distrattive vengono contestate congiuntamente a tutti gli indagati in concorso tra loro. 1.2. Il terzo motivo di ricorso è infondato. In ordine al rapporto tra il bene da sequestrare ai fini della confisca diretta ed il reato dal quale è derivato il profitto, le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., che costituisce profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di denaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700). In particolare, con detta sentenza è stato affermato che nel concetto di prodotto o provento di reato vanno compresi non soltanto i beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto e immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che lo stesso realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività criminosa. Pertanto, la nozione di profitto del reato «deve essere riguardata in rapporto all'arricchimento complessivo» e «una corretta interpretazione letterale dell'art.240 cod. pen. e logico-sistematica dell'istituto della confsca» impone che «qualsiasi trasformazione che il denaro illecitamente conseguito subisca per effetto di investimento dello stesso deve essere considerata profitto del reato quando sia causalmente collegata al reato stesso ed al profitto immediato — il denaro — conseguito e sia soggettivamente attribuibile all'aulore del reato, che quella trasformazione abbia voluto». Dopo aver ritenuto di dover superare le decisioni che suggeriscono l'interpretazione più restrittiva della nozione di profitto e che sottolineano la necessità di una stretta e diretta correlazione tra il profitto confiscabile e la condotta illecita (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, cit.; Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490) la sentenza sopra citata ha, quindi, affermato che il bene costituente profitto di reato è suscettibile di confisca diretta ogni qualvolta esso sia ricollegabile causalmente in modo preciso all'attività criminosa posta in essere dall'agente. Sicché è necessario «che siano indicati in modo chiaro gli elementi indiziari sulla cui base determinare come i beni sequestrati possano considerarsi in tutto o in parte l'immediato prodotto di una condotta penalmente rilevante o l'indiretto profitto della stessa, siccome frutto di reimpiego da parte del reo del denaro o di altre utilità direttamente ottenute dai concussi», non risultando comprensibile un'interpretazione degli artt. 240 e 322-ter, comma 1, prima parte, cod.pen. «che consenta la confisca del denaro ricevuto dal concussore e non anche del bene immobile acquistato con tale denaro perché non di diretta derivazione causale dall'attività del reo». Anche in relazione al profitto derivante da reato tributario e corrispondente all'imposta evasa le Sezioni Unite (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647) hanno affermato che rientrano nella nozione di profitto derivante dal reato e sono suscettibili di confisca diretta «non soltanto beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata„ dell'attività c:riminosa (...) la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è quindi di ostacolo al sequestro preventivo il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento così ,acquisito. Infatti, il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e quindi nelle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il suddetto sequestro, deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività crirninosa». Sulla base di tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente qualificato come risparmio di spesa il profitto causato dal reato tributario e, al contempo, ha ritenuto configurabile la confisca diretta del denaro corrispondente all'imposta evasa, rimasto nel patrimonio della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio il reato sia stato commesso, non potendo l'ente considerarsi terzo estraneo rispetto al reato. 1.2.1. Applicando gli esposti principi al caso al vaglio, deve ritenersi, sulla base della ricostruzione fattuale operata dal Tribunale del riesame, che gli indagati abbiano acquisito la diretta disponibilità delle somme distratte già nel momento in cui esse sono state trasferite alla controllante [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società della quale essi avevano il controllo e del cui patrimonio potevano disporre e che essi abbiano, poi, disposto il trasferimento delle somme distratte dapprima alle società Triuno, Tritre, [OSCURATO:SOCIETA] e Tricinque e poi in favore di se stessi, essendo state le somme, infine, accreditate sui loro conti anche cointestati a soggetti del tutto estranei al procedimento (come la Piatti). Non rileva che le somme non siano state trasferite direttamente dal patrimonio della società fallita ai patrimoni dei singoli indagati, ma siano state fatte transitare attraverso le società di cui qiuesti avevano il controllo, potendo essere oggetto di confisca diretta anche i beni indirettamente provenienti dal delitto e di cui comunque costituiscano il profitto. Quanto alla fungibilità del denaro, le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti p. l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037). Con tale affermazione, le Sezioni Unite hanno manifestato di non aderire ai principi resi dalle sezioni semplici (cfr. Sez. 3, n. 19163 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], n. mass.). E' quindi irrilevante che il conto corrente intestato all'indagato presentasse, al momento del fallimento, un saldo attivo di euro tremila e, alla data del ricorso, di euro ottomila, né che le somme oggetto di sequestro finalizzato alla confisca diretta siano affluite sul conto successivamente abbiano un'origine lecita. Risulta pertanto infondata la tesi sostenuta dal ricorrente secondo la quale la possibilità di confiscare in via diretta, quindi di sequestrare a cautela di detta confisca, le somme di denaro affluite sul conto corrente o comunque nella disponibilità dell'indagato postulerebbe quanto meno una confusione tra somme di origine lecita e somme provenienti dal delitto, trovando in tale ipotesi la confisca giustificazione nell'impossibilità di distinguere le une dalle altre. Potendo essere oggetto di confisca in via diretta anche somme di denaro di cui è certa l'origine lecita, essa ben può aggredire somme giacenti su conti intestati all'imputato ed affluite prima della commissione del reato o anche somme pervenute successivamente e che non si siano confuse con quelle provenienti direttamente o indirettamente dal reato per cui si procede. 1.3. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse. A seguito del rigetto del ricorso con la presente sentenza, il sequestro disposto con l'ordinanza qui impugnata, anche aderendo alla tesi sostenuta dal ricorrente, è comunque ormai divenuto esecutivo. Né il ricorrente allega un suo specifico interesse a che venga dichiarata l'inefficacia del sequestro nel periodo intercorrente tra l'emissione del provvedimento impugnato in questa sede e la presente sentenza. 2.AI rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, c