CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08951/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tudioprofessionale in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 131– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE– intimata –Numero registro generale 14677/2022Numero sezionale 5318/2025Numero di raccolta generale 8951/2026Data pubblicazione 09/04/2026per la cassazione della sentenza n. 4264 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 29 novembre 2021 (R.G.N.1827/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Romaha respinto il gravame proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA] contro lapronuncia del Tribunale della medesima sede e ha dunque rigettatol’opposizione contro il preavviso di fermo notificato dall’Agenzia delleEntrate Riscossione per l’omesso pagamento dei contributi inerenti atre avvisi di addebito dell’INPS (recanti i numeri39720130006257892000, 39720130012624938000 e39720140003520645000).A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta chegli avvisi di addebito sono stati notificati ritualmente a mezzo posta, inconformità alla disciplina del servizio postale ordinario. Affinché operila presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., è sufficienteche il plico sia consegnato presso il domicilio del destinatario e che lapersona legittimata alla ricezione abbia apposto la sua firma sulregistro di consegna della corrispondenza e sull’avviso di ricevimentoda restituire al mittente. Non si deve redigere alcuna relata di notifica.La prova del perfezionamento della notifica presuppone soltanto laproduzione dell’avviso di ricevimento.Dalla ritualità della notifica degli avvisi di addebito e dall’inutiledecorso del termine di quaranta giorni di cui all’art. 24, comma 5, deldecreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, discende la tardività delledoglianze sulla sussistenza del titolo esecutivo e sul merito dellapretesa contributiva.- 2 -Numero registro generale 14677/2022Numero sezionale 5318/2025Numero di raccolta generale 8951/2026Data pubblicazione 09/04/20262.– Contro la sentenza d’appello ricorre per cassazione il signorStefano Verdesi, che formula due motivi, illustrati da memoria inprossimità dell’adunanza camerale.3.– L’INPS resiste con controricorso, l’Agenzia delle EntrateRiscossione non ha svolto in questa sede attività difensiva.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 30,comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dell’art. 7 della legge20 novembre 1982, n. 890, e dell’art. 26 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.Il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia applicato allanotifica diretta a mezzo posta degli avvisi di addebito la disciplina delservizio postale ordinario, in luogo di quella dettata dalla legge n. 890del 1982 per la notifica degli atti adottati dalle pubblicheamministrazioni (artt. 7 e 12). La sentenza d’appello meriterebbecensura per avere ritenuto regolare la notifica degli atti impositivi,eseguita mediante il servizio postale a persona diversa dal destinatario,con il mero invio di raccomandata con avviso di ricevimento e senzal’osservanza delle formalità prescritte dal richiamato art. 7 della leggen. 890 del 1982. Né agli avvisi di addebito si potrebbe estendere laspeciale normativa che il legislatore, all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del1973, ha previsto per la notifica delle cartelle esattoriali.1.1.– La censura non coglie nel segno.1.2.– Come lo stesso ricorrente rimarca nella memoria illustrativa,le questioni controverse sono state definite di recente da questa Cortecon la sentenza del 29 luglio 2025, n. 21847, che ha enunciato ilprincipio di diritto così ufficialmente massimato: «In tema di avviso di- 3 -Numero registro generale 14677/2022Numero sezionale 5318/2025Numero di raccolta generale 8951/2026Data pubblicazione 09/04/2026addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, allanotifica eseguita, ai sensi dell’art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. conmodif. dalla l. n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da partedell’INPS, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senzal’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, si applicano le pertinentidisposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento, sicché, in caso dimancato recapito della raccomandata per temporanea assenza deldestinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalladata di rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficiopostale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l’agentepostale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovandoapplicazione in detto procedimento di notifica semplificato ilregolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede lacomunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l. n. 890del 1982».Questa Corte ha così ribadito l’orientamento già espresso da Cass.,sez. VI-L, 9 dicembre 2021, n. 39159, affermando che la notificadell’avviso di addebito è consentita «anche mediante invio diraccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione delle normeconcernenti la consegna dei plichi raccomandati, concernendo ledisposizioni della legge n. 890 del 1982, esclusivamente la notificaeseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ.:senza necessità di redazione di relata di notifica o annotazione specificasull’avviso di ricevimento della persona cui sia consegnato il plico;sicché l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersiritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione diconoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimodia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità diprenderne cognizione» (punto 3 del Considerato).1.3.– A tali princìpi, confermati anche di recente (Cass., sez. lav.,9 marzo 2026, n. 5312, 6 marzo 2026, n. 5071, e 5 marzo 2026, n.- 4 -Numero registro generale 14677/2022Numero sezionale 5318/2025Numero di raccolta generale 8951/2026Data pubblicazione 09/04/20264987, n. 4982 e n. 4974), il Collegio intende dare continuità, per laforza persuasiva delle argomentazioni che li corroborano, inducendo adisattendere tanto le istanze di rimessione alle Sezioni Unite quanto leeccezioni di illegittimità costituzionale, formulate nella memoriaillustrativa.Anzitutto, l’art. 30, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, nel disporreche «i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle sommeiscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati aifini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’INPS altitolo esecutivo emesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], costituito dall’avviso diaddebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamentodelle medesime somme affidate per il recupero agli agenti dellariscossione», orienta anche nell’interpretazione delle modalità dellanotifica degli avvisi di addebito.Dal dato testuale si evince che, «laddove la notifica venga eseguitamediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, comeconsentito dal secondo comma dell’art. 30 citato, è alle modalità dinotifica che si utilizzano per le cartelle di pagamento che si deve fareriferimento» (sentenza n. 21847 del 2025, cit., punto 6.2. delle Ragionidella decisione) e, dunque, alle speciali previsioni dell’art. 26 del d.P.R.n. 602 del 1973, che la Corte di merito ha ritenuto correttamenteapplicabili.Ne discende che «in tema di riscossione delle imposte (ed anchedei contributi previdenziali), la notifica della cartella di pagamento puòavvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, dilettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la secondaparte del primo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevedeuna modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stessoed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima partedella medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti iviindicati. 10.1. In tal caso, la notifica di regola si perfeziona alla data- 5 -Numero registro generale 14677/2022Numero sezionale 5318/2025Numero di raccolta generale 8951/2026Data pubblicazione 09/04/2026indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dalconsegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata dinotifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, suistanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è statoconsegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituisconooggetto di attestazione dell’agente postale assistita dall’efficaciaprobatoria di cui all’art. 2700 cod. civ., trovando applicazione le normedel regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quellerelative alla notifica a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982» (sentenza n.21847 del 2025, cit., punti 10 e 10.1. delle Ragioni della decisione).1.4.– Né tale disciplina presta il fianco a censure d’illegittimitàcostituzionale, censure già disattese dal giudice delle leggi con lasentenza n. 175 del 2018: quanto all’inapplicabilità delle garanziesancite dall’art. 7 della legge n. 890 del 1982 alla notifica diretta dellecartelle di pagamento (art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973), il regimedifferenziato non è irragionevole, rinviene una giustificazione plausibilein esigenze di rango pubblicistico e comunque salvaguarda la possibilitàdi un’effettiva conoscenza.1.5.– A tali rilievi la memoria illustrativa del ricorrente noncontrappone argomenti risolutivi, che persuadano a rivederel’orientamento richiamato, attento anche ai profili di compatibilitàcostituzionale, e ad affermare quell’applicabilità della legge n. 890 del1982 che rappresenta il fulcro dell’odierno ricorso.2.– Con la seconda doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), il ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione efalsa applicazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973.Avrebbe errato la Corte territoriale nell’accertare il diritto dell’enteimpositore di procedere a riscossione, benché non sia stato prodotto il“ruolo esattoriale” che fonda l’esecuzione intrapresa.2.1.– La censura non supera il vaglio di ammissibilità.- 6 -Numero registro generale 14677/2022Numero sezionale 5318/2025Numero di raccolta generale 8951/2026Data pubblicazione 09/04/20262.2.– La Corte di merito, dopo aver acclarato la ritualità dellanotifica degli avvisi di addebito, con statuizioni che resistono allecritiche del ricorrente, ha affermato che sono precluse le contestazionisull’inesistenza di un titolo esecutivo e sull’infondatezza della pretesa.Contro tale percorso argomentativo, che fa leva sulla preclusionedelle contestazioni reiterate anche in questa sede con riferimento aldiritto di procedere in executivis, il ricorrente non indirizza critichedecisive, idonee a scalfire le implicazioni della definitività riconosciutasia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.3.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere nel suo complessorespinto.4.– In ragione del recente intervento chiarificatore di questa Corte,le spese del presente giudizio possono essere compensate.5.– Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione,ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 18 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito- 7 -