CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 05926/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12906/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro U.T.G. di NAPOLI, in persona del Prefetto pro tempore, e MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - re sistenti – avverso la sentenza n. 4/2024 del Tribunale di Napoli, depositata il 5 gennaio 2024. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che la P.A. intimate si sono limitate soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in loro favore (cfr. Cass. n. 16921/2017 e Cass. n. 28074/2023). P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 27 febbraio 2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]