CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2026
Cassazione n. 23090/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –Numero registro generale 17452/2023Numero sezionale 8732/2025Numero di raccolta generale 23090/2026Data pubblicazione 13/07/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvo-catura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrenti –avverso la sentenza n. 76/6/2023 della Corte di Giustizia tributaria disecondo grado dell’Abruzzo depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanzacamerale dell’11 dicembre 2025 e in data 5 febbraio 2016, riconvocatoil Collegio nella medesima composizione.1. Con la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodell’Abruzzo n. 76/6/2023 veniva accolto l'appello proposto dall’Agen-zia delle Entrate e dall’agente della riscossione avverso la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] di Chieti n. 232/1/2021 cheaveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la cartella di pagamento n.03220190000903644501 emessa ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972.Con la cartella, notificata alla ricorrente quale coobbligata solidale illi-mitatamente responsabile della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], le veniva chiesto il versamento di imposte dirette ed IVA perl’anno 2015, oltre interessi e sanzioni.Numero registro generale 17452/2023Numero sezionale 8732/2025Numero di raccolta generale 23090/2026Data pubblicazione 13/07/20262. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo della contri-buente, ritenendo assorbente di ogni altro profilo l’incompetenza terri-toriale dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] di Chieti ad emettere lacartella di pagamento, in quanto [OSCURATO:PERSONA], a differenzadella società avente sede in provincia di Chieti, era residente con do-micilio fiscale nel Comune di Collecorvino, alla [OSCURATO:PERSONA]Annunzio n. 30, inprovincia di Pescara.Il giudice d’appello, considerato ammissibile l’appello, riteneva, a dif-ferenza del giudice di primo grado, che non sussistesse l’incompetenzaterritoriale e, in accoglimento del gravame, respingeva il ricorso intro-duttivo.3. La contribuente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la deci-sione, affidato a dieci motivi, illustrati con memoria ex art.380-bis.1.cod. proc. civ., cui replicano l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delleentrate-[OSCURATO:SOCIETA] con un unico controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Prima di ogni altra questione va esaminata l’eccezione, sollevatanella memoria illustrativa della contribuente, di inammissibilità del con-troricorso delle parti resistenti, in quanto depositato, a loro dire, dopolo scadere del termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ., tenuto contoche la notifica del ricorso per cassazione è stata eseguita in data23/07/2023 e che il controricorso è stato depositato in data16/08/2024.2. L’eccezione è infondata. L’art. 1, comma 199, della L. n. 197 del2022, prevede che per le controversie definibili (cioè quelle attribuitealla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovverol’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e gradoNumero registro generale 17452/2023Numero sezionale 8732/2025Numero di raccolta generale 23090/2026Data pubblicazione 13/07/2026del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche aseguito di rinvio) sono sospesi per undici mesi i termini di impugna-zione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassun-zione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione chescadono tra la data di entrata in vigore della suddetta legge (1° gen-naio 2023) e il 31 ottobre 2023.Dal momento che il ricorso per cassazione è stato notificato il23.7.2023, la scadenza del termine per il deposito del controricorso exart. 370 cod. proc. civ. era da rinvenirsi nel 2 ottobre 2023 e, quindi,entro il termine di applicazione della sospensione già menzionata, aisensi dell’art. 1, comma 199, della L. n. 197 del 2022. Per l’effetto, almomento del deposito del controricorso, il 16.8.2024, il termine di cuiall’art. 370 cod. proc. civ. non era ancora scaduto.3. Va quindi dato atto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sol-levata dalle controricorrenti secondo cui il ricorso, pur formalmentecensurando la sentenza per violazione di legge, in realtà, solleciterebbeun nuovo accertamento di fatto da parte di codesta Corte. Il ricorsosarebbe inammissibile perché tenterebbe di sollevare una improponi-bile questione di fatto il cui esame è precluso in sede di legittimità eche sarebbe stata già correttamente e univocamente risolta dal giudiced’appello, di talché parte ricorrente non potrebbe pretendere di censu-rare l’apprezzamento dei fatti che è stato espresso in senso difformedalle proprie aspettative. Controparte, celandole sotto motivi di diritto,sostanzialmente riproporrebbe le stesse identiche questioni di meritogià esaminate sia nel primo che nel secondo grado di giudizio. L’ecce-zione è chiaramente da scrutinarsi unitamente alle singole censure.4. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione degliNumero registro generale 17452/2023Numero sezionale 8732/2025Numero di raccolta generale 23090/2026Data pubblicazione 13/07/2026artt.31 e 58 del d.P.R. 600/1973, 12, 24 e 46 del d.P.R. 602/1973 peraver la sentenza di appello violato le norme in materia di competenzaterritoriale degli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA].5. Il motivo non è inammissibile, come eccepito in controricorso, per-ché non riguarda l’apprezzamento del fatto.Il fatto è incontroverso: [OSCURATO:PERSONA] è destinataria della car-tella quale socio illimitatamente responsabile della S.a.s. e non vi ècontestazione circa la circostanza che la società, debitrice principale,sia il primo intestatario della cartella, come peraltro si evince anchedalla intestazione dell’atto allegato al ricorso per Cassazione che reca,quale destinatario: «[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]». È tutta in diritto la questione, poiché secondo l’Amministrazione,è competente per territorio a emettere l’atto riscossivo anche nei con-fronti della coobbligata l’articolazione territoriale dell’agente della ri-scossione che ha emesso la cartella nei confronti della prima intesta-taria, ossia la società. Al contrario, sostiene il motivo di ricorso, questadoveva essere emessa da diversa articolazione territoriale dell’agentedella riscossione, corrispondente al domicilio della coobbligata solidale,diversa da quella competente per territorio avuto riguardo al domiciliodella società o, al più, sarebbe dovuta intervenire una delega in favoredell’ufficio territoriale competente.6. La censura è infondata, per le ragioni che seguono.Sulla questione sopra riassunta, il giudice così ha deciso: «Con riguardoal motivo di gravame concernente l’erronea affermazione dell’incom-petenza territoriale, è opportuno rilevare che l’art. 3 del d.l. 203/2005,convertito nella l. 248/2005 stabilisce, al comma 1, che “a decorrereNumero registro generale 17452/2023Numero sezionale 8732/2025Numero di raccolta generale 23090/2026Data pubblicazione 13/07/2026dal 1 ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in conces-sione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative allariscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che leesercita mediante la società di cui al comma 2”. Al comma 2 vengonopoi individuati il capitale ed i soci della costituenda [OSCURATO:SOCIETA],e si aggiunge che questa dovrà procedere al “l'immediato avvio delleed al “sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscos-sione nazionale”. Al comma 4, infine, l’art. 3 stabilisce che la [OSCURATO:SOCIETA]. effettuerà “l'attività di riscossione mediante ruolo, con ipoteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo IIdel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 237”. Il precedente modello organizzativo cui era improntato il si-stema di riscossione dei tributi prevedeva la delega dell’attività a sog-getti esterni alla P.A., che agivano in regime di concessione, all’internodell’ambito territoriale a ciascuno assegnato. Di qui, quindi, la neces-sità della delega, ogni volta che un concessionario avesse voluto chie-dere la collaborazione di un altro concessionario, al fine di riscuoteretributi da un soggetto che aveva la sede o la residenza all’interno delperimetro della concessione attribuita al delegato. Ma quelle norme de-vono aversi ormai per implicitamente abrogate dalla l. 248/2005, cheha accorpato in un unico soggetto tutta l’attività di riscossione in am-bito nazionale: e ciò in ragione del fatto che l’unicità della persona giu-ridica che si occupa del servizio su tutto il territorio dello Stato connotaoggi in termini di semplice delega organizzativa (e non più in terminidi competenza territoriale) il fatto che quell’Ente -per quanto detto ar-ticolato in più Uffici- assegni all’uno o all’altro Ufficio l’attività procedi-mentale propria della riscossione (notifica delle cartelle esattoriali eNumero registro generale 17452/2023Numero sezionale 8732/2025Numero di raccolta generale 23090/2026Data pubblicazione 13/07/2026delle intimazioni di pagamento, ed eventuale attivazione della proce-dura di riscossione coattiva). E non a caso, le due pregresse sentenzedi questa CTR, si riferiscono a cartelle esattoriali che erano state noti-ficate da società concessionarie del servizio, in un ambito territorialediverso da quello proprio, e senza la delega del concessionario invecefornito della competenza territoriale. Per cui quelle pregresse decisionitenevano conto del precedente assetto legislativo, e del precedentemodulo organizzativo che improntava l’attività di riscossione; ma sonooggi ininfluenti ai fini della decisione, una volta che quel modello orga-nizzativo, fondato su concessionari che agivano entro un determinatoambito territoriale, è stato per quanto detto abrogato, e sostituito daun nuovo modello, che prevede un unico soggetto competente a svol-gere l’attività di riscossione su tutto il territorio nazionale, e che poiagisce a mezzo delle proprie articolazioni territoriali».Così facendo, il giudice d’appello ha svolto considerazioni in larga parteinconferenti, benché abbia raggiunto una conclusione conforme a di-ritto.7. Ai fini dell’inquadramento normativo della fattispecie va brevementerammentato che la giurisprudenza della Corte (ex multis, cfr. Cass.20667 del 2026) afferma che la soppressione del pregresso regime diframmentazione del servizio di riscossione, esternalizzato e svolto dauna pluralità di concessionari, e l’accentramento della funzione di ri-scossione in capo ad un unico ente - per quanto dotato di modalitàorganizzative flessibili - non hanno fatto venir meno la rilevanza dellanozione di “circoscrizione territoriale”. La nozione è, infatti, richiamatadall’art. 1, lettera c), del d.lgs. n. 112 del 1999 e, in termini sostan-zialmente speculari, dall’art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai fini dell’in-Numero registro generale 17452/2023Numero sezionale 8732/2025Numero di raccolta generale 23090/2026Data pubblicazione 13/07/2026dividuazione del giudice tributario competente, ed è da riferire all’arti-colazione degli uffici del soggetto deputato allo svolgimento della fun-zione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i con-cessionari. Non è infatti neppure da ipotizzare che, in seguito al varodella nuova disciplina, si sia verificata un’implicita abrogazione dell’art.24 del d.P.R. n. 602 del 1973, sebbene il riferimento al concessionariodebba reputarsi superato in forza delle modifiche che hanno interessatoil servizio di riscossione, a decorrere dall’anno 2005.Anche nel quadro normativo successivo alla riforma dell’assetto orga-nizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per lanotificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invali-dità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territo-riale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale,in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art.24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 (v. Cass. n.1668 del 2025).Né l'accentramento della funzione di riscossione in capo all'Agenziadelle Entrate, che si avvale di un ente pubblico economico apposita-mente istituito (Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]) ha fatto venir menol'assetto organizzativo territoriale fondato sulle circoscrizioni, tenutoconto dei principi di correlazione diretta tra ambito territoriale di ope-ratività dell'agente della riscossione e domicilio fiscale del contribuente,di speditezza e di efficienza dell'attività amministrativa e dei principioperanti sul piano processuale, imperniati anch'essi, ai fini dell'indivi-duazione del giudice tributario competente, sull'ambito territoriale dioperatività dell'agente della riscossione (cfr. Cass. n.34271 del 2025).La competenza per l'emissione e la notificazione della cartella di paga-mento va così individuata, a pena di invalidità, in capo all'agente dellaNumero registro generale 17452/2023Numero sezionale 8732/2025Numero di raccolta generale 23090/2026Data pubblicazione 13/07/2026riscossione operante nell'ambito territoriale in cui il contribuente ha ilproprio domicilio fiscale.Da tali premesse discende, in primo luogo, che il ruolo dev’essere ne-cessariamente consegnato dall’ente impositore all’agente della riscos-sione il cui ambito territoriale coincide con il domicilio fiscale del con-tribuente. In secondo luogo, solo l’agente della riscossione nel cui am-bito territoriale sussiste il domicilio fiscale del contribuente può emet-tere la cartella di pagamento nei confronti di quest’ultimo, pena la nul-lità dell’atto riscossivo (v. Cass. n. 23889 del 2024).8. Ciò premesso in linea generale, va ora considerato il caso della ri-scossione di un’obbligazione tributaria solidale, per la quale esistaun’unica partita iscritta a ruolo con più intestatari.La regola applicabile è desumibile sul piano normativo innanzituttodall’art. 11, comma 1, del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 luglio 1991, n. 202, come modificato dald.lgs. del 26/02/1999 n. 46, articolo 37, nel testo applicabile rationetemporis, a norma del quale «se più soggetti sono solidalmente tenutial pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali edelle altre entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio1988, n. 43, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primointestatario della partita iscritta a ruolo», ossia al debitore principale.La norma prevede nella seconda parte del medesimo comma ancheche: «a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionariodella riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunica-zione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'av-vertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, saràNumero registro generale 17452/2023Numero sezionale 8732/2025Numero di raccolta generale 23090/2026Data pubblicazione 13/07/2026iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del de-creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; primadi iniziare tale procedura il concessionario deve altresì notificare l'av-viso di mora di cui all'articolo 46 del decreto n. 602 del 1973».In applicazione di tale disposizione, che comporta una semplificazioneprocedurale con riferimento agli atti della riscossione, la Corte (v. Cass.n.31054 del 2018) ha già ritenuto legittima la formazione di un'unicapartita di ruolo con più intestatari e, in relazione ad essa, che l’agentedella riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo, non è tenuto a noti-ficare la cartella di pagamento a tutti, potendo provvedere ad effet-tuare tale notifica solo nei confronti del primo intestatario, inviando aciascuno degli altri obbligati una comunicazione informativa, che ha neiriguardi di questi ultimi gli stessi effetti della notifica della cartella esat-toriale.Né l’eventuale emanazione di autonome cartelle di pagamento (inluogo della prevista comunicazione informativa) anche nei confrontidegli altri coeredi coobbligati per l’imposta sulle successioni nonesclude che la competenza territoriale dell’agente della riscossionedebba essere determinata in relazione alla precedenza nell’iscrizione aruolo, che non è stata dedotta né documentata (cfr. Cass. n.18523 del2025, in parte motiva).9. Ulteriore disposizione cui fare riferimento, in ragione della specialitàdell’obbligazione tributaria, anche in riferimento alla sua riscossioneche risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, della pronta realiz-zazione del credito fiscale, a garanzia del regolare svolgimento dellavita finanziaria dello Stato (tra varie, v. Corte cost. nn. 142/2020;104/2019, 175/2018, 90/2018, 281/2011) è l’art.25 del d.P.R. n.Numero registro generale 17452/2023Numero sezionale 8732/2025Numero di raccolta generale 23090/2026Data pubblicazione 13/07/2026602/73, a norma del quale «il concessionario notifica la cartella di pa-gamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti deiquali procede, a pena di decadenza».Interpretando la norma, la Corte di cassazione ha affermato (v. Cass.n.24582 del 2022) che, qualora si proceda nei confronti del debitoreiscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della car-tella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza previstadall'art. 25 cit.. Infatti, il legislatore usa il plurale quando si riferisce aisoggetti nei confronti dei quali procede e, quindi, si riferisce a entrambicome destinatari del procedimento; usa poi la disgiuntiva, che segnal'alternatività, quando fissa l'onere, l'inosservanza del quale comportala decadenza, di notificare la cartella: il che significa che, quando pro-cede nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, l'a-gente per la riscossione può notificare la cartella di pagamento all'unoo all'altro.10. Il sistema della riscossione coattiva delle imposte è strutturato sulcontribuente iscritto a ruolo, da cui dipende la posizione del coobbligatonon essendo possibile in questo caso ipotizzare un meccanismo di ri-scossione frazionata che sarebbe contrario all'esigenza, di rilievo costi-tuzionale, della pronta realizzazione del credito fiscale, a garanzia delregolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (cfr. Cass. n.6617 del 2021, punti 29 - 34).L'ente creditore agisce quindi, per mezzo dell'agente della riscossione,azionando un titolo, ossia il ruolo, che si è formato nei confronti delproprio debitore d'imposta, ossia dell'obbligato in via principale. Ma èpur sempre quel titolo che diviene riferibile ai coobbligati in via sussi-diaria, anche se in base a presupposti distinti: deve perciò riportare laNumero registro generale 17452/2023Numero sezionale 8732/2025Numero di raccolta generale 23090/2026Data pubblicazione 13/07/2026ragione della pretesa, ossia l'estensione, a titolo di responsabilità soli-dale, della richiesta di pagamento del tributo di cui è soggetto passivoil debitore iscritto a ruolo (Cass. nn. 10648 e 10649/22).Resta però il fatto che è da quel ruolo, il titolo che concerne il tributo,che dipende la cartella notificata al coobbligato, ed è per questo chel'agente per la riscossione deve notificare la cartella di pagamento «aldebitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali pro-cede». (cfr. Cass. n. 27713 del 2022). In altri termini, la cartella valecome notificazione di quel ruolo, e determina, al pari del precetto, lapretesa esecutiva.11. Pertanto, nel caso della riscossione che investa il rapporto di coob-bligazione nell’adempimento dell’obbligazione tributaria, il rapporto ècaratterizzato dal principio di unitarietà, stante la stretta dipendenzadelle posizioni coinvolte, e questo si riflette anche sull’applicazionedella regola della competenza territoriale, che viene individuata dalprimo intestatario, ossia l’obbligato principale, poiché si tratta dellostesso ruolo.Del resto, il combinato disposto dagli artt. 19, comma 1, lett. d), ecomma 3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando idue atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabilicongiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tragiudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta delgiudice territorialmente competente da adire (Cass. n.20671 del 2014;Cass. n.15829 del 2016; Cass. n.28064 del 2019).La cartella di pagamento deve, quindi, essere emessa nei confronti ditutti i coobbligati solidali dall’agente della riscossione nel cui ambitoterritoriale sussiste il domicilio fiscale dell’obbligato principale.Numero registro generale 17452/2023Numero sezionale 8732/2025Numero di raccolta generale 23090/2026Data pubblicazione 13/07/202612. Perciò, in tema di obbligazione tributaria solidale, la competenzaterritoriale dell'agente della riscossione, quando viene iscritta a ruoloun'unica partita con plurimi intestatari, a cui fa seguito l'emanazione diautonome cartelle di pagamento nei confronti dei coobbligati va deter-minata in relazione al domicilio fiscale del primo intestatario dell'iscri-zione a ruolo.Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata giunge a conclu-sioni condivisibili, con correzione della motivazione ai sensi dell’art.384, comma 4, cod. proc. civ..13. Passando alla disamina delle restanti censure, trovano accogli-mento i motivi da due a nove, i quali denunciano l’omessa pronunciada parte del giudice d’appello che non ha affrontato le ulteriori que-stioni poste alla sua attenzione, arrestandosi alla prima: secondo mo-tivo - Violazione art. 112 cod. proc. civ. e 56 del d.lgs. 546/1992 –Omessa pronuncia – Error in procedendo in relazione art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ. con cui si censura la sentenza d’appello perl’omessa pronuncia sul secondo motivo di ricorso riproposto in via de-volutiva in appello con le controdeduzioni dalla contribuente; terzo mo-tivo - Violazione art. 112 cod. proc. civ. e 56 d.lgs. 546/1992 – Omessapronuncia – Error in procedendo, in relazione art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ., con cui si censura la sentenza d’appello per l’omessapronuncia sul terzo motivo di ricorso riproposto in via devolutiva inappello con le controdeduzioni dalla contribuente; quarto motivo - Vio-lazione art. 112 cod. proc. civ. e 56 del d.lgs. 546/1992 – Omessapronuncia – Error in procedendo, in relazione art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ. con cui si censura la sentenza d’appello per l’omessapronuncia sul quarto motivo di ricorso riproposto in via devolutiva inNumero registro generale 17452/2023Numero sezionale 8732/2025Numero di raccolta generale 23090/2026Data pubblicazione 13/07/2026appello con le controdeduzioni dalla contribuente; quinto motivo - Vio-lazione art. 112 c.p.c. e 56 del d.lgs. 546/1992 – Omessa pronuncia –Error in procedendo, in relazione art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ., con cui si censura la sentenza d’appello per l’omessa pronunciasul quinto motivo di ricorso riproposto in via devolutiva in appello conle controdeduzioni dalla contribuente; sesto motivo - Violazione art.112 cod. proc. civ. e 56 del d.lgs. 546/1992 – Omessa pronuncia –Error in procedendo, in relazione art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ., con cui si censura la sentenza d’appello per l’omessa pronunciasul sesto motivo di ricorso riproposto in via devolutiva in appello con lecontrodeduzioni dalla contribuente; settimo motivo - Violazione art.112 cod. proc. civ. e 56 del d.lgs. 546/1992 – Omessa pronuncia –Error in procedendo, in relazione art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ., con cui si censura la sentenza d’appello per l’omessa pronunciasul settimo motivo di ricorso riproposto in via devolutiva in appello conle controdeduzioni dalla contribuente; ottavo motivo - Violazione art.112 cod. proc. civ. e 56 del d.lgs. 546/1992 – Omessa pronuncia –Error in procedendo, in relazione art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ., con cui si censura la sentenza d’appello per l’omessa pronunciasull’ottavo motivo di ricorso riproposto in via devolutiva in appello conle controdeduzioni dalla contribuente; nono motivo - Violazione art.112 cod. proc. civ. e 56 del d.lgs. 546/1992 – Omessa pronuncia –Error in procedendo, in relazione art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ., con cui si censura la sentenza d’appello per l’omessa pronunciasul motivo inerente all’infondatezza della pretesa riproposto in via de-volutiva in appello con le controdeduzioni dalla contribuente.14. Resta assorbito il decimo motivo, recante censura di violazione efalsa applicazione art. 91 cod. proc. civ., in riferimento art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., con cui viene censurata la sentenzaNumero registro generale 17452/2023Numero sezionale 8732/2025Numero di raccolta generale 23090/2026Data pubblicazione 13/07/2026laddove la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio, poi-ché la questione delle spese sarà riesaminata dal giudice della faserescissoria.15. Per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai mo-tivi accolti con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodell’Abruzzo, in diversa composizione, per ulteriore esame dei profili eper il regolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte accoglie i motivi da due a nove del ricorso, rigettato il primoe assorbito il decimo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa compo-sizione, per ulteriore esame dei profili e per il regolamento delle spesedi lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025e, a seguito di riconvocazione, del 5 febbraio 2026La PresidenteTania Hmeljak