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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10097/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31556-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, AGENZIA DELLE ENTRATI in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

V. CRESCENZIO 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1254/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 31556 sez.

MT - ud. 13-01-2022 -2- Rg 31556/2020 Agenzia delle dogane e dei monopoli c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre contro la [OSCURATO:PERSONA] (SBM) per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale e notificato al sig. [OSCURATO:PERSONA] e al coobbligato [OSCURATO:PERSONA], quali responsabili solidali per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie anno 2009, ha accolto l'appello della società.

Ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale (n. 27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art. 1 comma 66 lett.

B)

I. 220/2010, nella parte in cui prevedono anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 i soggetti passivi dell'imposta siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'imposta per siffatti esercizi.

Vertendosi nella fattispecie di imposta dell'anno 2009, l'accertamento nei confronti del centro trasmissione dati (CTD) gestito per conto di terzi comporta l'insussistenza dell'obbligazione principale e di quella solidale.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] (SBM) si costituisce con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso, a fronte dell'esatta interpretazione da parte della CTR del principio di diritto, come affermato da Corte cost. n. 27/2018, che, in considerazione dell'unicità dell'accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker. 1.Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66

I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018 ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker.

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Roma, 13 gennaio 2022 Il P esidente [OSCURATO:PERSONA]. auro Mo dci afge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31556-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, AGENZIA DELLE ENTRATI in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. CRESCENZIO 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1254/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 31556 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Rg 31556/2020 Agenzia delle dogane e dei monopoli c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre contro la [OSCURATO:PERSONA] (SBM) per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale e notificato al sig. [OSCURATO:PERSONA] e al coobbligato [OSCURATO:PERSONA], quali responsabili solidali per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie anno 2009, ha accolto l'appello della società. Ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale (n. 27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010, nella parte in cui prevedono anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 i soggetti passivi dell'imposta siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'imposta per siffatti esercizi. Vertendosi nella fattispecie di imposta dell'anno 2009, l'accertamento nei confronti del centro trasmissione dati (CTD) gestito per conto di terzi comporta l'insussistenza dell'obbligazione principale e di quella solidale. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] (SBM) si costituisce con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso, a fronte dell'esatta interpretazione da parte della CTR del principio di diritto, come affermato da Corte cost. n. 27/2018, che, in considerazione dell'unicità dell'accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker. 1.Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018 ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 13 gennaio 2022 Il P esidente [OSCURATO:PERSONA]. auro Mo dci afge
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