CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 37533/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorrie per casp,zione ayyersoz, ila sentenza in epigrafe indicata, con la quale bvt itx42,ZALL-k.te 'A--41. 5~4 ,<14-,41-evit4 al.^ J ' V-045 la Corte di appello di Anco a lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 10 D.Lvo 74/2000, perché nella qualità di amministratore e socio della società V.P. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., aveva distrutto o occultato documenti contaoili (fatture attive e passive) relativi al 2012, 2013, 3014, 2015 e 2016. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, essendo la società inattiva quando egli assunse la qualifica rappresentante legale e rappresentando comunque di aver ricoperto la carica solo formalmente, essendo il padre, [OSCURATO:PERSONA], l'amministratore di fatto della società. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabil tà, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che, a seguito dei controlli effettuati per il tramite del sistema GLIFO, emerso che la società in quest one aveva emesso delle fatture di importi superiore a euro 358.000,000 che erano state annptmate nei libri contabili it,c.„ con iki delle controparti e che né il ricorrente né suo padre tUravevano esibito ,i;u4b3 delle suddette fatture, ostacolando così la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della società. La Corte ha richiamato quanto affermato dal giudice di primo grado, il quale aveva escluso che il ricorrente, quale rappresentante legale della società, nell'esercizio dei pcteri di controllo e vigilanza, considerato lo stretto rapporto di parentela esistente con il gestore di fatto della società, non potesse avere consapevolezza della emissione di così numerosi documenti contabili, per di più, di tale ingente importo complessivo, precisando altresì il giudice a quo che non ha nessuna rilevanza la oggettiva o soggettiva inesistenza delle operazioni commerciali sottostanti ai fini della configurazione della fattispecie contestata, nonchè la asserita inattività della società, così come le dichiarazioni autoaccusatorie rilasciate dal padre del ricorrente. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere esten