CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40390/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; si procede con trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 marzo 2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, riqualificato il fatto, su appello del Procuratore generale, come delitto di furto consumato pluriaggravato, consumato il 2 marzo 2008, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura indicata. Questi era stato accusato di essersi impossessato, in concorso con altri due coimputati, e quindi in tre persone, di 350 litri di carburante sottratti dall'area della ditta Tenaris-Dalmine in cui erano penetrati, forzando la rete metallica di recinzione. Un reato ritenuto solo tentato dal primo giudice. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava quanto segue. I tre imputati si erano resi responsabili non della sola tentata sottrazione degli ultimi 15 litri di carburante (per la quale erano stati colti in flagranza di reato) ma anche di quella precedente, gli altri 335 litri indicati in imputazione, così da dover complessivamente rispondere del delitto di furto consumato in origine loro ascritto. Lo stesso primo giudice, osservava la Corte, aveva commisurato il risarcimento del danno sulla sottrazione dell'intera partita dei 350 litri di carburante. Quanto all'appello dell'imputato, la Corte rigettava tutte le censure, in ordine: - alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen, ed al mancato riconoscimento alle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen.,; - all'intervenuta prescrizione del reato, come riqualificato dal primo giudice (esclusa o non esclusa la recidiva, dei cui effetti sull'art. 161 cod. pen. si eccepiva la incostituzionalità). 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato maturata nella fase di appello, tenuto conto del delitto, tentato, ritenuto dal primo giudice. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge per essere stata ritenuta la recidiva considerando inammissibili i motivi di appello aggiunti sul punto, quando, invece, nell'originario atto di appello era stata formulata apposita censura sul complessivo trattamento sanzionatorio. 2.3. Con il terzo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 161, comma 2, cod. pen. nella parte in cui determina, per il recidivo qualificato, l'aumento del termine di prescrizione, nel caso di specie, fino alla metà. Ponendosi tale disposizione in contrasto con la ragionevole durata del processo e fissando un trattamento differenziato per il recidivo. 2.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge per essere stata ritenuta l'ipotesi del delitto consumato piuttosto che quella, già sostenuta dal primo giudice, del tentativo di furto. Lo si era dedotto da una precedente sottrazione di carburante, in ordine alla quale non sussisteva prova della responsabilità del prevenuto. 2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dal danno patrimoniale lieve avendo l'imputato sottratto solo quindici litri di carburante. 3. La Procura generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato il proprio parere scritto concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse del prevenuto è inammissibile. 1. Il primo motivo — sulla prescrizione del contestato delitto in epoca precedente alla pronuncia della sentenza impugnata - è manifestamente infondato per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, perché, nel gravame di appello, l'oggetto del giudizio non era la sola ipotesi del delitto tentato ma anche quella del reato consumato perché in tal senso era la censura, sulla riqualificazione giuridica del fatto decisa dal primo giudice, avanzata dal pubblico ministero. Ed era pertanto a tale, più ampio, termine di prescrizione che la Corte distrettuale doveva riferirsi. Ritornando a quello relativo al delitto tentato solo qualora avesse ritenuto infondata la doglianza, sulla qualificazione del fatto, della pubblica accusa. Posto che, altrimenti, dichiarando, nel corso del gravame, la prescrizione per il delitto tentato avrebbe implicitamente rigettato l'appello dell'accusa senza neppure vagliarne la fondatezza. Né è una riprova logica l'orientamento di questa Corte secondo cui non è consentito la riqualificazione giuridica del fatto quando la stessa incida sul termine di prescrizione, solo qualora sia operata, ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen., d'ufficio (da ultimo: Sez. 2, n. 37795 del 28/06/2019, Borselli, Rv. 277087). In secondo luogo, deve rilevarsi come, in realtà, nel corso della fase d'appello, non fosse decorso neppure il termine di prescrizione del delitto tentato posto che la recidiva riconosciuta (da calcolarsi, per un terzo ex art. 63, comma 4, cod. pen. in relazione alla pena edittale fissata ex art. 157 cod. pen. e per la metà ai sensi dell'art. 161 cod. pen.) ne determinava la durata in anni tredici e mesi quattro, così che il termine stesso poteva dirsi decorso solo il 2 luglio 2021, in data successiva alla sentenza impugnata e non, come affermato, nel corso del giudizio di appello. E' appena il caso di aggiungere che l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso rende, oggi, irrilevante, l'ulteriore decorso del termine. 2. Deve anche rilevarsi la manifesta infondatezza (oltre che l'irrilevanza nel presente processo) della questione di costituzionalità dell'art. 161 cod. pen., come proposta dalla difesa nel terzo motivo, rientrando nell'evidente discrezionalità del legislatore aggravamento della posizione dei recidivi anche in riferimento al termine di prescrizione dei reati (che, peraltro, come si è visto, incide anche sul disposto dell'art. 157 cod. pen. della cui costituzionalità il ricorrente non dubita). In termini vi è la sentenza Sez. 2, n. 31891 del 02/07/2015, Angileri, Rv. 264653, in cui si è, appunto, affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina dell'interruzione della prescrizione prevista dall'art. 161, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui ricollega, alla condizione di recidivo o di delinquente abituale o professionale, diversi e più lunghi tempi di estinzione del reato, non essendovi contrasto con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., in considerazione del maggior allarme sociale provocato dal comportamento di chi, rendendosi autore di reiterate condotte criminose, mette maggiormente a rischio la sicurezza pubblica. 3. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. L'originario motivo di appello riguardava soltanto la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., la concessione delle attenuanti generiche, il giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. e la misura della pena.E' allora di tutto evidenza come il motivo aggiunto, speso sulla sussistenza della contestata recidiva, non fosse affatto contemplato nell'atto di appello e non potesse considerarsi uno sviluppo di alcuno dei motivi originari. A tal proposito si è, ad esempio, affermato che - posto che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. - costituiscono punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione la questione relativa all'adeguatezza del giudizio di bilanciamento tra le circostanze, investita dall'appello originario, e quella inerente alla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente "ex "art. 80, comma secondo, del d. P.R. n. 309/1990, oggetto del motivo aggiunto proposto in sede di gravame (Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780) E' allora evidente come la configurabilità della recideva, autonoma ragione di aggravamento del fatto e della pena, costituisca un punto distinto della decisione, non oggetto, nell'odierno caso di specie, di alcuna doglianza nell'originario gravame di merito. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato poiché con lo stesso si pretende, in sostanza, che questa Corte interpreti la sentenza di prime cure nel senso che la stessa avesse pronunciato la condanna del prevenuto per la sola parte della refurtiva di cui era stato trovato nell'immediato possesso. Si chiede pertanto un inammissibile giudizio in fatto non sulla sentenza impugnata ma su quella che l'ha preceduta. In presenza, poi, di un dispositivo che non si presta ad equivoci, dichiarando l'imputato responsabile del furto di tutto il carburante indicato in imputazione e non di una parte soltanto. Va, poi, osservato come l'appello del pubblico ministero (richiedendo che il delitto fosse riportato alla originaria qualificazione del delitto consumato e non solo tentato) si era espressamente fondato proprio sul presupposto che l'imputato fosse stato ritenuto responsabile della sottrazione dell'intero partita di 350 litri di carburante. Se tale presupposto non avesse avuto il fondamento che ora la difesa esclude, l'imputato avrebbe dovuto presentare un ulteriore appello, incidentale, avente ad oggetto proprio tale questione (la pretesa che il primo giudice avesse condannato l'imputato in relazione ad una sola parte della refurtiva). Un passaggio processuale, che, invece, è del tutto mancato e che sarebbe stato essenziale per rimettere in discussione sul punto la sentenza del Tribunale. 5. Il quinto motivo, in cui si invoca la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato, ponendosi come conseguenza di un dato processuale e di fatto, escluso: la condanna del prevenuto per una sola, piccola, parte del carburante sottratto al suo proprietario. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces