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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30287/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 24 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza in data 4.12.2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato al capo B) della rubrica, mentre ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 612, 646 e 388 cod.pen..

La sentenza è impugnata dalla ricorrente che -con quattro motivi- lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per i reati di cui agli artt. 612 e 646 cod.pen., per l'assenza dell'elemento psicologico dell'appropriazione indebita, in riferimento all'affermazione di responsabilità in relazione all'art. 388 cod.pen., in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. e con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Va, dunque, rilevato come tutti i motivi di ricorso -fatta eccezione per quello relativo all'art. 131-bis cod.pen.- siano la mera reiterazione delle argomentazioni in fatto esposte con l'atto di appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello con motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni.

Da tale rilievo discende l'inammissibilità del ricorso in relazione a tali motivi, dovendosi ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

Per quanto riguarda il motivo relativo all'art. 131-bis cod.pen. va rilevata la sua inammissibilità per aspecificità già nell'atto di appello, dove si risolveva in una mera sollecitazione alla Corte di appello.

Da qui discende l'inammissibilità del motivo oggi esposto con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)», (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 24 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza in data 4.12.2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato al capo B) della rubrica, mentre ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 612, 646 e 388 cod.pen.. La sentenza è impugnata dalla ricorrente che -con quattro motivi- lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per i reati di cui agli artt. 612 e 646 cod.pen., per l'assenza dell'elemento psicologico dell'appropriazione indebita, in riferimento all'affermazione di responsabilità in relazione all'art. 388 cod.pen., in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. e con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Va, dunque, rilevato come tutti i motivi di ricorso -fatta eccezione per quello relativo all'art. 131-bis cod.pen.- siano la mera reiterazione delle argomentazioni in fatto esposte con l'atto di appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello con motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni. Da tale rilievo discende l'inammissibilità del ricorso in relazione a tali motivi, dovendosi ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Per quanto riguarda il motivo relativo all'art. 131-bis cod.pen. va rilevata la sua inammissibilità per aspecificità già nell'atto di appello, dove si risolveva in una mera sollecitazione alla Corte di appello. Da qui discende l'inammissibilità del motivo oggi esposto con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)», (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 30287/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris