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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03843/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 44att-eiLserrtfte-4e-~t1C+efri-el'el-PQ Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 maggio 2007, definitiva il 15 dicembre 2007, di condanna per reati in materia edilizia commessi in data 24 febbraio 2004, alla pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed euro 9.000,00 di ammenda.

E ciò sul presupposto che Angotti, seppure condannato con sentenza della stessa Corte di appello definitiva il 18 luglio 2019 a pena detentiva per associazione di tipo mafioso commessa dal 1987 fino al 2008 e per una serie di estorsioni aggravate poste in essere fino al 2008 e quindi per delitti commessi nel biennio dal passaggio in giudicato della sentenza summenzionata, non abbia «commesso un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole» dei reati per cui è stato concesso il beneficio di cui si chiede la revoca.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, lamentando violazione dell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen. e vizio di motivazione; in particolare, rilevando che ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena il requisito dell'identità dell'indole per il reato commesso successivamente, nei termini stabiliti, è riferito esclusivamente alle contravvenzioni, con la conseguenza che il delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

A parte l'erroneo richiamo dell'ordinanza all'ipotesi dell'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., non invocata con l'incidente di esecuzione come da premessa del medesimo provvedimento, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 6, n. 19507 del 23/3/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383).

2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 25 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 44att-eiLserrtfte-4e-~t1C+efri-el'el-PQ Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 maggio 2007, definitiva il 15 dicembre 2007, di condanna per reati in materia edilizia commessi in data 24 febbraio 2004, alla pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed euro 9.000,00 di ammenda. E ciò sul presupposto che Angotti, seppure condannato con sentenza della stessa Corte di appello definitiva il 18 luglio 2019 a pena detentiva per associazione di tipo mafioso commessa dal 1987 fino al 2008 e per una serie di estorsioni aggravate poste in essere fino al 2008 e quindi per delitti commessi nel biennio dal passaggio in giudicato della sentenza summenzionata, non abbia «commesso un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole» dei reati per cui è stato concesso il beneficio di cui si chiede la revoca. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, lamentando violazione dell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen. e vizio di motivazione; in particolare, rilevando che ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena il requisito dell'identità dell'indole per il reato commesso successivamente, nei termini stabiliti, è riferito esclusivamente alle contravvenzioni, con la conseguenza che il delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. A parte l'erroneo richiamo dell'ordinanza all'ipotesi dell'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., non invocata con l'incidente di esecuzione come da premessa del medesimo provvedimento, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 6, n. 19507 del 23/3/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383). 2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 25 n
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