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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 21361/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il ricorrente ha rinunziato all'impugnazione; rilevato che alla inammissibilità- laddove come nella specie la rinunzia, non altrimenti argomentata, sia espressione della sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente, a mantenere in vita l'impugnazione- conseguono comunque le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA])idente [OSCURATO:PERSONA] 4 Fidelbo ^ [OSCURATO:PERSONA] LER1A • 0 1 6111 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il ricorrente ha rinunziato all'impugnazione; rilevato che alla inammissibilità- laddove come nella specie la rinunzia, non altrimenti argomentata, sia espressione della sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente, a mantenere in vita l'impugnazione- conseguono comunque le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA])idente [OSCURATO:PERSONA] 4 Fidelbo ^ [OSCURATO:PERSONA] LER1A • 0 1 6111 IL
Sentenza Cassazione n. 21361/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris