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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10580/2026

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zzani (p.e.c.:[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente–avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delnon risulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 59/1/25 veniva rigettato l’appello proposto dallaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Corte di giustiziatributaria di primo grado di Pordenone n. 51/2/2024 con la quale era statorigettato il ricorso della società contro l’avviso di accertamento per II.DD. eIVA relativa all’anno di imposta 2016.2.

Si legge nella sentenza che l’Agenzia aveva avviato nei confronti diImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. un accertamento induttivo del redditod’impresa e IVA, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. 600/73 e dell’art. 55d.P.R. 633/72 stante l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali edIVA per l’anno di imposta suddetto e il report delle comunicazionitelematiche delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ritenendo la presenza dioperazioni oggettivamente inesistenti.

Le riprese venivano confermate neidue gradi di merito.3.

Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato a due motivi che illustra con memoria ex art.380 bis.1.cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/2026Il 10.10.2025 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380-biscod. proc. civ., opposta dal ricorrente con istanza di decisione del giudiziodel 14.11.2025.Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 della L. 212 del 2000,per inammissibile integrazione “postuma” della motivazionedell’accertamento in sede processuale.2.

Il motivo è inammissibile poiché, in tema di ricorso per cassazione,qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenzaimpugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, nonsolo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, invirtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico attodel giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devonoinvestire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio diappello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazionedi questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di meritoné rilevabili di ufficio (Cass. Sez. 2 sentenza n. 20694 del 09/08/2018;Cass.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018 e Cass. Sez.

L.Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024).In ogni caso, nel caso in esame non c’è integrazione alcuna da parte delgiudice, bensì apprezzamento del fatto con statuizione di inesistenzaoggettiva delle operazioni contestate.3.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli2697, 2727-2729, 2712 e 2719, 1350 cod. civ., 1, 6, 21 comma 7 e 54,comma 2, d.P.R. 633/1972, in relazione alla valutazione della provaNumero registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/2026dell’inesistenza fiscale della fattura per operazioni oggettivamenteinesistenti fondata su un documento fiscale disconosciuto.4.

Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e diinfondatezza.In primo luogo, nel mezzo di impugnazione si deduce apparentemente unaviolazione di norme di legge (artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.) mirando,in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017; n.21381/2006).

È pacifico che competa alla Corte di cassazione, nell'eserciziodella funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione deiprincipi contenuti nell'art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta, poiché seè devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisitienucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per valorizzare gli elementi difatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo dilegittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazionedella prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materialeindiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi,senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass. 12143 del 2021; Cass., sez. 5,ord. 19352 del 2018, Cass., sez. 6-5, n. 10973/2017, Cass., sez. 5, n.1715/2007).5.

La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quellanorma, e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parteonerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto unerroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/2026civ. (tra le altre, Cass. Sez.

L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020; Cass.23518 del 2018; Cass. n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del2013).6.

Nella specie, invece, la ricorrente intende sostenere un'indebitavalutazione senza che, tuttavia, per quanto appena ricordato, possaritenersi violato l’art. 2697 cod. civ.In particolare, nella sentenza impugnata – nel rispetto dei principi di dirittoin tema di operazioni oggettivamente inesistenti (da ultimo, v.

Cass. Sez.5, Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024;Sez. 5, Sentenza n. 28628 del18/10/2021) e dei criteri giuridici in tema di formazione della prova critica- il giudice di appello – con un accertamento in fatto non sindacabile in sededi legittimità - ha valorizzato i diversi elementi presuntivi offerti dall’Ufficiocirca l’inesistenza oggettiva delle operazioni afferenti la fattura contestataemessa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società partecipataA.[OSCURATO:SOCIETA]. al fine di consentire a quest’ultima di usufruire di una indebitadetrazione d’imposta.

Nell’anno 2016 la società Imm.re [OSCURATO:PERSONA] socio unico, detentore della partecipazione al 100% della [OSCURATO:SOCIETA].

L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva, nell’annualità oggetto diaccertamento, uno stretto legame con la società [OSCURATO:SOCIETA]. ed in quantosuo unico socio non poteva non avere la contezza delle operazioni diregistrazione dalla stessa eseguite, tenuto conto del rilevante importoindicato in fattura e che la fattura era stata emessa dall’immobiliare stessa.In virtù di tale partecipazione, assorbente ed esclusiva, Imm.re Pentagonoera titolare del controllo diretto di [OSCURATO:SOCIETA]. potendo, in ogni momento,verificare e consultare documentazione quale: libri contabili, scrittureobbligatorie, documenti sociali compresi i contratti, anche preliminari,estratti conto, corrispondenza di atti giudiziari e amministrativi nonché iregistri prescritti dalla legge quale ad esempio il registro IVA ed ogni altrascrittura contabile anche non obbligatoria tenuta dalla società partecipata.Peraltro, il rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’annoNumero registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/20262016 risultava essere il sig. [OSCURATO:PERSONA] mentre dalle indagini delNucleo di polizia economico finanziario di Pordenone -comunicazione dinotizia di reato 26/10/2021 e richiesta di rinvio a giudizio riversati in atti-risultavano raccolti elementi, sia testimoniali che documentali, tali daconsentire la individuazione di un dipendente della [OSCURATO:SOCIETA].,il sig. [OSCURATO:PERSONA], non solo quale segretario delle assemblee dellaContribuente in cui era approvato il bilancio 2014 e 2015 ma anche qualeamministratore di fatto sia della Imm.re [OSCURATO:PERSONA] che della [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:SOCIETA] elementi di prova erano stimati gravi, precisi e concordanti eoggetto di una valutazione di sintesi.

Dall’insieme di tali elementi il giudiceritiene altamente verosimile che la [OSCURATO:SOCIETA]., socio unicodell’[OSCURATO:SOCIETA]. per il 2016, in ragione dei poteri di verifica e controlloriconosciuti dalla legge, con particolare riferimento alla natura ed entitàdella prestazione e degli importi rappresentati nella fattura contestata edanche apprezzando le relazioni interpersonali tra soggetti apicali sia dellasocietà ricorrente che della [OSCURATO:SOCIETA]., avesse concretamente partecipatoall’emissione della fattura contestata e successivamente utilizzata nellacontabilità [OSCURATO:SOCIETA].

Si tratta di un’argomentazione logica, argomentatae fondata su un vasto quadro istruttorio.7.

A fronte di tale corposo compendio, la società non ha offerto idonea provaa contrario circa l’effettività delle fatturate cessioni di beni e prestazioni diservizi in contestazione e, al riguardo, va ribadito l’orientamento di questaCorte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca,apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del04/04/2017; Cass., sez. 5, Ordinanza 13/07/2018 n. 18721; Cass., sez. 5,26 novembre 2020, n. 26961; Cass., n. 19945 del 2021).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/2026Invero, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere indiscussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazionedelle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate daigiudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti daquesti ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017;Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del2021; Cass. 37623/22).Inoltre, nella memoria illustrativa, con riferimento al secondo motivo diricorso, la contribuente contesta il fatto che il giudice abbia qualificato“come fattura il documento denominato “Fattura n. 8 bis, del 30 marzo2016”, anziché riconoscergli la sostanza di mera chartula del tutto inidoneaa documentare una fattispecie negoziale quale quella la cuirappresentazione le è affidata”, ma tale prospettazione è inammissibile insede di legittimità, attenendo alla valutazione del fatto e della prova.8.

Quanto al profilo del disconoscimento della fattura, ulteriormenterielaborato nella memoria illustrativa, il Collegio osserva che una parte dellagiurisprudenza, anche della Sezione, ha sostenuto che il disconoscimentopuò consistere anche nella contestazione di esistenza stessa del documentodi cui è prodotta in giudizio una fotocopia.Va infatti precisato (cfr. ad es.

Cass. 6-5, n.3126/2022) che «unacontestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto incopia (...) è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., quandosi indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovveroquando si neghi l'esistenza stessa d'un originale» (v.

Cass. n 24207 del2021 n. 21054 del 2020 cit.; Cass. n. 7775 del 2014; nello stesso senso,anche Cass. n.4988 del 2023 e Cass. n.35049 del 2022).Dunque, secondo questa tesi, la contestazione sarebbe specifica per il solofatto il ricorrente abbia contestato l’assenza dell’originale.

La conseguenzaNumero registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/2026della specificità della contestazione sarebbe che, in assenza di produzionedell’originale, la copia sarebbe inutilizzabile.9.

A tale impostazione si contrappone una diversa interpretazione (cfr.Cass. n. 24029 del 2024, richiamata anche da Cass. 134 del 2025), secondocui il presupposto in base al quale può essere valutata dalla Corte laspecificità della contestazione è l’esistenza del documento da comparare aifini della verifica dell’esistenza di distonie nel contenuto o nella morfologiadel documento prodotto in copia, ad es. abrasioni, cancellazioni e altro, talida escludere che la copia prodotta possa considerarsi conforme all’originale.9.1.

Quest’ultimo orientamento è condiviso in diritto dal Collegio edev’essere affermato nella presente fattispecie in quanto la specificità dellacontestazione circa la conformità, in primo luogo, necessariamente deveappuntarsi sulle parti del contenuto del documento prodotto in copia aglirappresentati dalla copia prodotta non possano essere equipollenti a quellireali, ovvero che i fatti rappresentati dal documento prodotto in copia nonpossono né corrispondere, né coincidere con quelli rappresentati neldocumento originale, ritenuto esistente.In altri termini, l’art. 2719 cod. civ. ha per presupposto che vi sia agli attidel processo un documento che riproduce un altro documento, ritenutol’originale ed è tale esigenza di confronto che comporta, nel caso di mancatodisconoscimento di conformità del primo documento al documento ritenutooriginale, la traslazione dell'efficacia probatoria di quest’ultimo sul primo,che dev’essere stato depositato nel processo.9.2.

La citata decisione della Corte n. 24029/2024 aggiungecondivisibilmente anche che, analogamente, l’assenza di originale qualepresupposto della specificità della contestazione appare distonico ancherispetto agli effetti che produce il disconoscimento di conformità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/2026La Corte afferma al proposito che – diversamente dal disconoscimento dellasottoscrizione di un documento – nel caso in cui il disconoscimento attengaalla mera conformità della copia all'originale, la copia non perde del tutto lasua efficacia probatoria.

In tali casi, infatti, il giudice può accertarne aliundela conformità, anche mediante presunzioni, posto che il disconoscimento diconformità «se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto aprendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, nonvincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendoegli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 2010; Cass.n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n. 24456 del 2011)» (cfr.Cass. n. 19813 del 2021).Il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documentoprodotto in copia e non alla provenienza o «paternità» del documento ha,pertanto, una efficacia diversa rispetto al disconoscimento previsto dall'art.215, secondo comma, cod. proc. civ., consentendo l'utilizzazione dellascrittura e, in particolare, l’accertamento della conformità all'originale dellacopia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese lepresunzioni (cfr. Cass. n. 13519 del 2022, conforme a Cass., 12794 del2021 e Cass. n.3122 del 2015).9.3.

Anche in tal caso la contestazione di conformità attiva il potere-doveredel giudice del merito di valutare se la copia prodotta abbia efficaciarappresentativa dei fatti ivi indicati.La contestazione di conformità presuppone, ancora una volta, l’esistenza diun originale, in mancanza del quale la conformità a un originale inesistentenon sarebbe predicabile neanche in tesi né sarebbe accertabile aliunde.Anche in tal caso, ove mancasse il documento originale, la copia prodottain giudizio non potrebbe essere oggetto di valutazione a fini probatori, comerichiesto dalla giurisprudenza della Corte.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/20269.4.

In conclusione, dal momento che, ove si escluda l’esistenzadell’originale, non vi sarebbe la possibilità di operare la comparazionenecessaria ai fini del disconoscimento, la contestazione circa l’esistenza diun originale non può attenere al disconoscimento di conformità o, quantomeno, non può fondare la specificità della contestazione di conformitàrichiesta da questa Corte e richiede la proposizione della querela di falso, alfine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata,privandola di efficacia probatoria.In applicazione della ricostruzione in diritto che precede, non può utilmenteil contribuente limitarsi ad affermare che la fattura non esiste attraverso ungenerico disconoscimento, fermo restando che il giudice del merito hacompiuto un accertamento, doppio conforme, di inesistenza oggettivadell’operazione contestata.10.

In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ..L’art.380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze insede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi dicondotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc. civ.codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistemaNumero registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/2026processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovipoi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilitàaggravata (v.

Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche perquanto riguarda la disciplina intertemporale).Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte,al pagamento della somma determinata di euro 3.000, oltre al pagamentodell’ulteriore somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in euro 6.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 1.500 afavore della Cassa delle ammende.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zzani (p.e.c.:[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente–avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delnon risulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 59/1/25 veniva rigettato l’appello proposto dallaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Corte di giustiziatributaria di primo grado di Pordenone n. 51/2/2024 con la quale era statorigettato il ricorso della società contro l’avviso di accertamento per II.DD. eIVA relativa all’anno di imposta 2016.2. Si legge nella sentenza che l’Agenzia aveva avviato nei confronti diImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. un accertamento induttivo del redditod’impresa e IVA, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. 600/73 e dell’art. 55d.P.R. 633/72 stante l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali edIVA per l’anno di imposta suddetto e il report delle comunicazionitelematiche delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ritenendo la presenza dioperazioni oggettivamente inesistenti. Le riprese venivano confermate neidue gradi di merito.3. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato a due motivi che illustra con memoria ex art.380 bis.1.cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/2026Il 10.10.2025 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380-biscod. proc. civ., opposta dal ricorrente con istanza di decisione del giudiziodel 14.11.2025.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 della L. 212 del 2000,per inammissibile integrazione “postuma” della motivazionedell’accertamento in sede processuale.2. Il motivo è inammissibile poiché, in tema di ricorso per cassazione,qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenzaimpugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, nonsolo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, invirtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico attodel giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devonoinvestire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio diappello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazionedi questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di meritoné rilevabili di ufficio (Cass. Sez. 2 sentenza n. 20694 del 09/08/2018;Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018 e Cass. Sez. L.Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024).In ogni caso, nel caso in esame non c’è integrazione alcuna da parte delgiudice, bensì apprezzamento del fatto con statuizione di inesistenzaoggettiva delle operazioni contestate.3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli2697, 2727-2729, 2712 e 2719, 1350 cod. civ., 1, 6, 21 comma 7 e 54,comma 2, d.P.R. 633/1972, in relazione alla valutazione della provaNumero registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/2026dell’inesistenza fiscale della fattura per operazioni oggettivamenteinesistenti fondata su un documento fiscale disconosciuto.4. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e diinfondatezza.In primo luogo, nel mezzo di impugnazione si deduce apparentemente unaviolazione di norme di legge (artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.) mirando,in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017; n.21381/2006). È pacifico che competa alla Corte di cassazione, nell'eserciziodella funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione deiprincipi contenuti nell'art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta, poiché seè devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisitienucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per valorizzare gli elementi difatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo dilegittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazionedella prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materialeindiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi,senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass. 12143 del 2021; Cass., sez. 5,ord. 19352 del 2018, Cass., sez. 6-5, n. 10973/2017, Cass., sez. 5, n.1715/2007).5. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quellanorma, e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parteonerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto unerroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/2026civ. (tra le altre, Cass. Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020; Cass.23518 del 2018; Cass. n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del2013).6. Nella specie, invece, la ricorrente intende sostenere un'indebitavalutazione senza che, tuttavia, per quanto appena ricordato, possaritenersi violato l’art. 2697 cod. civ.In particolare, nella sentenza impugnata – nel rispetto dei principi di dirittoin tema di operazioni oggettivamente inesistenti (da ultimo, v. Cass. Sez.5, Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024;Sez. 5, Sentenza n. 28628 del18/10/2021) e dei criteri giuridici in tema di formazione della prova critica- il giudice di appello – con un accertamento in fatto non sindacabile in sededi legittimità - ha valorizzato i diversi elementi presuntivi offerti dall’Ufficiocirca l’inesistenza oggettiva delle operazioni afferenti la fattura contestataemessa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società partecipataA.[OSCURATO:SOCIETA]. al fine di consentire a quest’ultima di usufruire di una indebitadetrazione d’imposta. Nell’anno 2016 la società Imm.re [OSCURATO:PERSONA] socio unico, detentore della partecipazione al 100% della [OSCURATO:SOCIETA]. L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva, nell’annualità oggetto diaccertamento, uno stretto legame con la società [OSCURATO:SOCIETA]. ed in quantosuo unico socio non poteva non avere la contezza delle operazioni diregistrazione dalla stessa eseguite, tenuto conto del rilevante importoindicato in fattura e che la fattura era stata emessa dall’immobiliare stessa.In virtù di tale partecipazione, assorbente ed esclusiva, Imm.re Pentagonoera titolare del controllo diretto di [OSCURATO:SOCIETA]. potendo, in ogni momento,verificare e consultare documentazione quale: libri contabili, scrittureobbligatorie, documenti sociali compresi i contratti, anche preliminari,estratti conto, corrispondenza di atti giudiziari e amministrativi nonché iregistri prescritti dalla legge quale ad esempio il registro IVA ed ogni altrascrittura contabile anche non obbligatoria tenuta dalla società partecipata.Peraltro, il rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’annoNumero registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/20262016 risultava essere il sig. [OSCURATO:PERSONA] mentre dalle indagini delNucleo di polizia economico finanziario di Pordenone -comunicazione dinotizia di reato 26/10/2021 e richiesta di rinvio a giudizio riversati in atti-risultavano raccolti elementi, sia testimoniali che documentali, tali daconsentire la individuazione di un dipendente della [OSCURATO:SOCIETA].,il sig. [OSCURATO:PERSONA], non solo quale segretario delle assemblee dellaContribuente in cui era approvato il bilancio 2014 e 2015 ma anche qualeamministratore di fatto sia della Imm.re [OSCURATO:PERSONA] che della [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:SOCIETA] elementi di prova erano stimati gravi, precisi e concordanti eoggetto di una valutazione di sintesi. Dall’insieme di tali elementi il giudiceritiene altamente verosimile che la [OSCURATO:SOCIETA]., socio unicodell’[OSCURATO:SOCIETA]. per il 2016, in ragione dei poteri di verifica e controlloriconosciuti dalla legge, con particolare riferimento alla natura ed entitàdella prestazione e degli importi rappresentati nella fattura contestata edanche apprezzando le relazioni interpersonali tra soggetti apicali sia dellasocietà ricorrente che della [OSCURATO:SOCIETA]., avesse concretamente partecipatoall’emissione della fattura contestata e successivamente utilizzata nellacontabilità [OSCURATO:SOCIETA]. Si tratta di un’argomentazione logica, argomentatae fondata su un vasto quadro istruttorio.7. A fronte di tale corposo compendio, la società non ha offerto idonea provaa contrario circa l’effettività delle fatturate cessioni di beni e prestazioni diservizi in contestazione e, al riguardo, va ribadito l’orientamento di questaCorte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca,apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del04/04/2017; Cass., sez. 5, Ordinanza 13/07/2018 n. 18721; Cass., sez. 5,26 novembre 2020, n. 26961; Cass., n. 19945 del 2021).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/2026Invero, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere indiscussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazionedelle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate daigiudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti daquesti ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017;Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del2021; Cass. 37623/22).Inoltre, nella memoria illustrativa, con riferimento al secondo motivo diricorso, la contribuente contesta il fatto che il giudice abbia qualificato“come fattura il documento denominato “Fattura n. 8 bis, del 30 marzo2016”, anziché riconoscergli la sostanza di mera chartula del tutto inidoneaa documentare una fattispecie negoziale quale quella la cuirappresentazione le è affidata”, ma tale prospettazione è inammissibile insede di legittimità, attenendo alla valutazione del fatto e della prova.8. Quanto al profilo del disconoscimento della fattura, ulteriormenterielaborato nella memoria illustrativa, il Collegio osserva che una parte dellagiurisprudenza, anche della Sezione, ha sostenuto che il disconoscimentopuò consistere anche nella contestazione di esistenza stessa del documentodi cui è prodotta in giudizio una fotocopia.Va infatti precisato (cfr. ad es. Cass. 6-5, n.3126/2022) che «unacontestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto incopia (...) è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., quandosi indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovveroquando si neghi l'esistenza stessa d'un originale» (v. Cass. n 24207 del2021 n. 21054 del 2020 cit.; Cass. n. 7775 del 2014; nello stesso senso,anche Cass. n.4988 del 2023 e Cass. n.35049 del 2022).Dunque, secondo questa tesi, la contestazione sarebbe specifica per il solofatto il ricorrente abbia contestato l’assenza dell’originale. La conseguenzaNumero registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/2026della specificità della contestazione sarebbe che, in assenza di produzionedell’originale, la copia sarebbe inutilizzabile.9. A tale impostazione si contrappone una diversa interpretazione (cfr.Cass. n. 24029 del 2024, richiamata anche da Cass. 134 del 2025), secondocui il presupposto in base al quale può essere valutata dalla Corte laspecificità della contestazione è l’esistenza del documento da comparare aifini della verifica dell’esistenza di distonie nel contenuto o nella morfologiadel documento prodotto in copia, ad es. abrasioni, cancellazioni e altro, talida escludere che la copia prodotta possa considerarsi conforme all’originale.9.1. Quest’ultimo orientamento è condiviso in diritto dal Collegio edev’essere affermato nella presente fattispecie in quanto la specificità dellacontestazione circa la conformità, in primo luogo, necessariamente deveappuntarsi sulle parti del contenuto del documento prodotto in copia aglirappresentati dalla copia prodotta non possano essere equipollenti a quellireali, ovvero che i fatti rappresentati dal documento prodotto in copia nonpossono né corrispondere, né coincidere con quelli rappresentati neldocumento originale, ritenuto esistente.In altri termini, l’art. 2719 cod. civ. ha per presupposto che vi sia agli attidel processo un documento che riproduce un altro documento, ritenutol’originale ed è tale esigenza di confronto che comporta, nel caso di mancatodisconoscimento di conformità del primo documento al documento ritenutooriginale, la traslazione dell'efficacia probatoria di quest’ultimo sul primo,che dev’essere stato depositato nel processo.9.2. La citata decisione della Corte n. 24029/2024 aggiungecondivisibilmente anche che, analogamente, l’assenza di originale qualepresupposto della specificità della contestazione appare distonico ancherispetto agli effetti che produce il disconoscimento di conformità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/2026La Corte afferma al proposito che – diversamente dal disconoscimento dellasottoscrizione di un documento – nel caso in cui il disconoscimento attengaalla mera conformità della copia all'originale, la copia non perde del tutto lasua efficacia probatoria. In tali casi, infatti, il giudice può accertarne aliundela conformità, anche mediante presunzioni, posto che il disconoscimento diconformità «se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto aprendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, nonvincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendoegli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 2010; Cass.n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n. 24456 del 2011)» (cfr.Cass. n. 19813 del 2021).Il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documentoprodotto in copia e non alla provenienza o «paternità» del documento ha,pertanto, una efficacia diversa rispetto al disconoscimento previsto dall'art.215, secondo comma, cod. proc. civ., consentendo l'utilizzazione dellascrittura e, in particolare, l’accertamento della conformità all'originale dellacopia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese lepresunzioni (cfr. Cass. n. 13519 del 2022, conforme a Cass., 12794 del2021 e Cass. n.3122 del 2015).9.3. Anche in tal caso la contestazione di conformità attiva il potere-doveredel giudice del merito di valutare se la copia prodotta abbia efficaciarappresentativa dei fatti ivi indicati.La contestazione di conformità presuppone, ancora una volta, l’esistenza diun originale, in mancanza del quale la conformità a un originale inesistentenon sarebbe predicabile neanche in tesi né sarebbe accertabile aliunde.Anche in tal caso, ove mancasse il documento originale, la copia prodottain giudizio non potrebbe essere oggetto di valutazione a fini probatori, comerichiesto dalla giurisprudenza della Corte.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/20269.4. In conclusione, dal momento che, ove si escluda l’esistenzadell’originale, non vi sarebbe la possibilità di operare la comparazionenecessaria ai fini del disconoscimento, la contestazione circa l’esistenza diun originale non può attenere al disconoscimento di conformità o, quantomeno, non può fondare la specificità della contestazione di conformitàrichiesta da questa Corte e richiede la proposizione della querela di falso, alfine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata,privandola di efficacia probatoria.In applicazione della ricostruzione in diritto che precede, non può utilmenteil contribuente limitarsi ad affermare che la fattura non esiste attraverso ungenerico disconoscimento, fermo restando che il giudice del merito hacompiuto un accertamento, doppio conforme, di inesistenza oggettivadell’operazione contestata.10. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ..L’art.380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze insede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi dicondotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc. civ.codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistemaNumero registro generale 7954/2025Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 10580/2026Data pubblicazione 21/04/2026processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovipoi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilitàaggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche perquanto riguarda la disciplina intertemporale).Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte,al pagamento della somma determinata di euro 3.000, oltre al pagamentodell’ulteriore somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in euro 6.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 1.500 afavore della Cassa delle ammende.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10580/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris