CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11617/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mattei unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale Dello Stato;-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Trieste n.140/2021 depositata il 27/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] (CTR) del [OSCURATO:PERSONA]Giuliarigettava l’appello della [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova(CCTG) contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 783/2022Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 11617/2026Data pubblicazione 28/04/2026Pordenone con cui era stata rigettata l’impugnazione della contribuenteavverso l'avviso di accertamento catastale che, con riferimento ad unapratica DOCFA della contribuente di variazione per “Demolizione parziale”di un’unità destinata ad edificio culto per la quale si proponeva ilclassamento al foglio 29 mapp. 87 Cat. E/7, senza indicazione di renditacatastale, rettificava in Euro 3.630,00 tale rendita, confermando lacategoria E/7 proposta.1. La contribuente ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenzadi 2° grado, affidandosi a sei motivi.2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.3. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesal’istanza avanzata dalla Congregazione ricorrente la quale, nella memoriaex art. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., lafissazione della pubblica udienza, “in considerazione del particolare rilievoe della novità della questione di diritto sottesa al presente procedimento,avuto riguardo anche ai contrasti interpretativi delle corti di merito sullanormativa catastale”, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unitedi questa Corte secondo cui il collegio giudicante ben può escludere,nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presuppostidella trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidatodei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5giugno 2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime: Cass., 6 settembre2024, nn. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n. 26807), conla precisazione che la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, diper sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se nonoggettivamente inedite e già assistite da un pregresso orientamento, cuila Corte fornisce il proprio contributo. Peraltro, nel caso di specie, come diNumero registro generale 783/2022Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 11617/2026Data pubblicazione 28/04/2026seguito sarà evidenziato, il tema oggetto del giudizio non è nemmenonuovo nella giurisprudenza di questa Corte.2. Ciò posto, occorre esaminare preliminarmente, per ragioni logicogiuridiche, il terzo motivo del ricorso, con cui la CCTG lamenta laviolazione degli artt. 36 co. 2 n. 4 e 61 D.Lgs. 546/92, dell’art. 132 co. 2n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 diposizioni attuative c.p.c., anche in combinatodisposto con gli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,assumendo che la Commissione avesse deciso per il rigetto dell’appellocon motivazione meramente apparente e limitata un solo argomentodifensivo relativo al merito della controversia, trascurando l’insieme dellecensure mosse alla sentenza di primo grado.2.1 Il motivo è infondato.2.2 Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).2.3 Nel caso di specie, la motivazione della sentenza si pone ben al disopra del c.d. minimo costituzionale, posto che risulta chiaramenteNumero registro generale 783/2022Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 11617/2026Data pubblicazione 28/04/2026percepibile l’iter logico-giuridico della decisione adottata dal giudice diappello che ha ritenuto che il procedimento amministrativo diaccatastamento sia finalizzato ad identificare i dati caratteristici di ogniimmobile, comprensivi della rendita catastale, in quanto ciascun immobileviene iscritto subito in catasto con identificativi propri; che l'art.6 comma2 del RDL 652/1939, prevede esclusivamente la facoltà di non denunciareal catasto gli edifici destinati all'esercizio dei culti; che ben altra cosasarebbe stata se il legislatore avesse dichiarato -con diversa formulazionelessicale- che gli immobili in questione sarebbero stati oggetto di unaccatastamento senza attribuzione di rendita; che l'intera questione nonha alcun legame o rapporto con l'art. 36 comma 3 del Tuir, norma questache concerne la determinazione della base imponibile ai fini erariali; che,in sostanza, che la questione dell’imponibilità fiscale dell’immobile è datenersi distinta dalla questione dell’attribuzione della rendita catastale,connaturata allo stesso procedimento di accatastamento.2.4 Il che, alla luce di tali evidenze motivazionali della sentenza, deponechiaramente per l’infondatezza della censura, fermo restando che resta aldi fuori del perimetro del vizio denunciato il semplice difetto di sufficienzadella motivazione di cui, a bene vedere, si lamenta la ricorrente.2 A questo punto, riprendendo l’esame secondo l’ordine dei motivi delricorso, occorre evidenziare che con la prima censura la ricorrente lamentala violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. peromessa pronuncia relativa al primo motivo di appello con cui si eraimpugnato il capo della sentenza che ritiene validamente motivato l’avvisodi accertamento.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi delvizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamenteomesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione delNumero registro generale 783/2022Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 11617/2026Data pubblicazione 28/04/2026caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti lareiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi inproposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi unastatuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 20311/2011, Cass.3756/2013, Cass. n. 29191/2017, Cass. 16703/2022). In altri termini,non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando,pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordinead un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comportinecessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che talevizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa unadecisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione delcaso concreto.» (Cass. 04/06/2019, n. 1525).2.3. Nel caso di specie, la CTR, se da un lato ha dato contezza chel’appellante si dolesse che l’atto impugnato fosse privo degli elementi chein fatto e in diritto avrebbero indotto all’attribuzione della rendita catastalead un immobile destinato all’esercizio del culto, ossia al preteso difettomotivazionale dell’atto di rettifica, dall’altro, ha rigettato implicitamentetale motivo, avendo affrontato il merito della pretesa, ossia la renditacirca il difetto motivazionale dell’atto di rettifica, considerato che taledoglianza è stata espressamente richiamata nello svolgimento delprocesso.3. Con il secondo motivo, la contribuente si lamenta della violazionee/o falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 dell’art. 3 L. 241/1990 inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.., sostenendo che la CTR avesseerroneamente ritenuto implicitamente infondata la censura relativa aldifetto di motivazione dell’atto di accertamento impugnato nonostantel’erroneo procedimento di stima adottato dall’Agenzia e il difetto diNumero registro generale 783/2022Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 11617/2026Data pubblicazione 28/04/2026indicazione dei valori impiegati per pervenire all’attribuzione della renditacatastale pari ad Euro 3.630,00.3.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.3.2. Come noto i motivi del ricorso per cassazione devono investirequestioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudiziodi secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delleparti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto seesse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudicedel merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità.Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora unadeterminata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrenteche proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitareuna statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso perCassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nelcaso di specie, non è accaduto. tra le più recenti (Cass. 24/01/2019, n.2038).3.3. Nel caso di specie, l’inammissibilità del motivo si coglie solconsiderando che i profili di doglianza del preteso difetto motivazionaledell’atto di rettifica dedotti nel motivo in esame, assunti dalla ricorrentecome ritualmente eccepiti, sono, in realtà, nuovi perchè la Congregazionenon ha adempiuto all’onere di indicare in quale atto del giudizio avesseritualmente dedotto siffatte specifiche questioni concernenti il quantumdella rendita rettificata, precludendo a questa Corte di controllare laveridicità di tale asserzione.3.4. Il motivo è comunque anche infondato.Numero registro generale 783/2022Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 11617/2026Data pubblicazione 28/04/20263.5. E' incontroverso tra le parti, come emerge anche dalla sentenzaimpugnata e dagli atti difensivi, che l’atto di rettifica in contestazionederivi da dichiarazione di accatastamento (R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652,art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, edel D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 , art. 56), che è stata presentatasecondo la procedura (c.d. DOCFA) disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994 n.701 e che all’avviso di rettifica fosse allegata una relazione di stima.3.6. Ciò posto, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Cortein base alla quale in tema di estimo catastale, l'obbligo di motivazione acarico dell'amministrazione finanziaria si atteggia diversamente, a secondache la stessa operi d'iniziativa o su sollecitazione del contribuente; lacostituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per unavariazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamentoo sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione,nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata incatasto; la dichiarazione, a carico degli intestatari dell' immobile, avvienecon la presentazione all'Agenzia del Territorio (con decorrenza dal 1dicembre 2012, in virtù dell'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 9,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,all'Agenzia delle Entrate) competente di un atto di aggiornamentopredisposto da un professionista tecnico abilitato (architetti, dottoriagronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari e periti edili),può quindi effettuare i dovuti controlli e attivare eventuali rettifiched'ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari. Nell'ipotesi in cuil'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, questaCorte ha più volte ribadito che, in tema di classamento di immobili,qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d.procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classeNumero registro generale 783/2022Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 11617/2026Data pubblicazione 28/04/2026disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quellaeconomico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazionedegli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio deldiritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggettodell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 6°-5, 16 giugno 2016,n. 12497; Cass., Sez. 5°, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6°-5, 7dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 23 febbraio 2021, n. 4807;Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass., Sez. 5°, 4 settembre2023, n. 25682; Cass., Sez. 5°, 19 settembre 2024, n. 25144).3.7. La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile alla primaipotesi. Difatti, i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, masoltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimentoall'attribuzione della rendita, attraverso la stima allegata all’avviso diaccertamento.3.8. Il che esclude la pretesa violazione di legge, considerato che in talcaso l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento è soddisfatto conla mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita e ladifferenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversavalutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni oggetto delladomanda di variazione catastale.4 Con il quarto motivo, la ricorrente si duole della violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 6, 9 e 10 R.D.L. n. 652/1939, art. 36 del D.P.R. n.917 del 1986 e dell’art. 1 comma 244 della legge n. 190 del 2014 inrelazione all’art. 360 c.p.c n. 3., sostenendo che la Commissione abbiaillegittimamente stabilito che agli edifici di culto, che neppure devonoessere iscritti in catasto, debba obbligatoriamente essere attribuita unarendita catastale, necessaria ai fini inventariali.Numero registro generale 783/2022Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 11617/2026Data pubblicazione 28/04/20264.1 Il motivo è infondato.4.2 Ritiene questa Corte di dovere dare continuità all’indirizzoinaugurato con la sentenza Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che inrelazione ad un bene di culto della chiesa Parrocchia S.S.P.P. inVentimiglia, ha ritenuto corretta una rendita di valore diverso da zero - edi recente confermato da Cass., 19/11/2024 n. 29823.4.3 Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salienti delladecisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:4.4 - con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);4.5 - l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non haricompreso gli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possonoiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencatisoltanto «[...] i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso dicostruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioniproduttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastricisolari; d) aree urbane»);4.6 - la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, seNumero registro generale 783/2022Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 11617/2026Data pubblicazione 28/04/2026dichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunosia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;4.7 - secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015,n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537). Per cui, l’attribuzione dellarendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da untributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto. In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto ediliziourbano»;4.8 - ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentatidalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico–inventariali.4.9 Ad avviso di questo Collegio tale orientamento – di cui la CTR haNumero registro generale 783/2022Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 11617/2026Data pubblicazione 28/04/2026fatto corretta applicazione – va in questa sede ribadito non apparendo,peraltro, decisive, in senso contrario, le considerazioni svolte dalla partericorrente.4.10 Va osservato, in particolare, che la Congregazione assume, insintesi, che nel caso degli edifici di culto, non essendo considerati glistessi, di per sé, produttivi di reddito in base all’art. 36 del d.P.R. n. 917del 1986, se non sono oggetto di locazione, sarebbe preclusa la possibilitàdi attribuire una rendita catastale, neppure con finalità inventariali. Ciòsarebbe confermato dall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale unimmobile inadatto a produrre un reddito non potrebbe essere iscritto incatasto, e dall’art. 6 del medesimo r.d.l., che comprende nell’elenco ditipologie di immobili non espressivi di reddito per loro natura, dispensatidall’iscrizione in catasto ed, altresì, dalla massima 59 contenuta nellaCircolare n. 134 del 1941 del Ministero delle finanze e dalla circolaredell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, ora assurta alegge ex art.1, comma 244, n. 190/2014, qualificandola norma di rangosuperiore.4.11 Secondo le norme citate, quindi, a dire della ricorrente, per lamaggior parte degli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E èrichiesta l’attribuzione della rendita con metodo diretto, tuttavia, nellospecifico caso riferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione qualiopere pubbliche a servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità diprodurre reddito, in quanto autonomia funzionale e reddituale, ladeterminazione della rendita avviene in un solo caso, quello in cuil’immobile sia oggetto di un contratto di locazione. Evidenzia che il fulcrodell’argomentazione dell’Agenzia risiede nell’art. 3, comma 2, del d.m. n.28/1998, il quale elenca alcune tipologie di immobili da iscrivere in catastosenza attribuzione di rendita (es. fabbricati in corso di costruzione, lastricisolari), tesi che non considera che il d.m. citato è una fonte normativasecondaria (regolamento) e, come tale, non può derogare, modificare oNumero registro generale 783/2022Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 11617/2026Data pubblicazione 28/04/2026abrogare le disposizioni contenute in fonti di rango primario, quali il r.d.l.n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.4.12 Giova ribadire che questa la Corte ha più volte chiarito che la renditacatastale attribuita ad un immobile adibito a culto non è un tributo né unpresupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativolegato all’iscrizione nel catasto. Ciò implica che l’attribuzione di unarendita non incide sull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributidiretti e locali, nel senso che l’esenzione legata alla specifica destinazionedell’immobile non viene meno per il solo fatto che l’immobile ha unarendita catastale positiva. Sulla distinzione ontologica tra rendita catastalee presupposto d’imposta occorre ricordare che è principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che la rendita catastale costituisca un valoretecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazione delpatrimonio immobiliare, e non integri di per sé né un tributo né unautonomo presupposto impositivo. È stato reiteratamente affermato chenon sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita edesenzione dall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specificadestinazione d’uso, in quanto la rendita catastale non costituisceun’imposta né un presupposto d’imposta, sulla scorta dei principigiurisprudenziali sopra richiamati. Ne deriva che l’attribuzione di unarendita catastale non determina né può determinare la trasformazione diun immobile esente in immobile imponibile. L’esenzione fiscale degli edificidestinati esclusivamente al culto deriva, quindi, dalla loro destinazioneoggettiva e funzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, nédall’ammontare della rendita eventualmente attribuita. Pertanto,l’eventuale presenza di rendita catastale non incide l’esenzione, noncostituisce elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di capacitàcontributiva e non integra un autonomo fatto generatore di imposta.4.13 Fatte tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, ad avvisodi questo Collegio, la CTR, come sopra anticipato, abbia fatto buonNumero registro generale 783/2022Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 11617/2026Data pubblicazione 28/04/2026governo dei principi sin qui esposti, non apparendo condivisibile la letturadelle disposizioni normative in questione propugnata dalla Congregazione,dovendosi ribadire che in base alla normativa catastale sopra richiamatase è vero che l’art. 6 del r.d.l. n. 652/ 1939, comma 3, e l’art. 36 deld.P.R. n. 917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, inragione della loro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catastoin ragione della mancanza di produttività in assenza di locazione, taliesenzioni non implicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso diprocedere a dichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, inquesta diversa ipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamentecontemplate volte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti inmateria di attribuzione della rendita catastale nelle ipotesi di esenzionepreviste in relazione a particolari tipologie di beni.4.14 Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione o vengaeffettuata la variazione catastale – così come avvenuto nella fattispecie -l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regolegenerali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui il d.m.28/1998, con attribuzione di rendita.4.15 Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui ald.m. n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano talecoordinamento nel caso specifico dell’iscrizione in catasto di un beneesentato, ammesso dall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai finicivilistici, con indicazione da parte dello stesso di quella che ritenga esserela rendita attribuibile.4.16 Nella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatil’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneNumero registro generale 783/2022Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 11617/2026Data pubblicazione 28/04/2026analogica.4.17 Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.4.18 Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamentesussistente e connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile,condizione che ancorché possa non essere concreta e attuale, non di menopotrebbe realizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di unarendita.4.19 Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorion. 6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla parte controricorrente,relative alle modalità di determinazione della rendita catastale degliimmobili delle categorie speciali (D) e particolari (E), possono, per loronatura e contenuti, ritenersi preminenti né configurare un mezzo perorientare l’interpretazione della disciplina catastale dei beni di culto.4.20 Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare, la stessaimaprtisce istruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo, le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare ladisciplina dei casi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni diculto, al complesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali lemodalità di redazione risultano meramente strumentali.4.21 In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia dellefonti normative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 –beni destinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del1994, che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catastoanche in assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.Numero registro generale 783/2022Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 11617/2026Data pubblicazione 28/04/20264.22 Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: dauna parte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che,ai fini dell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi direndita catastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo,dunque, un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali;sotto altro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente suldiverso e successivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazionioperative circa le metodologie da adottare per l’attribuzione della renditacatastale nei casi in cui essa debba essere determinata. Ne discende chele due normative non interferiscono fra di loro, atteso che le stessedisciplinano profili differenti e tra loro complementari della medesimamateria: le prime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene econcernono l’an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolaresuddetta si limita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazionedella rendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazionedella rendita.4.23 Sotto altro profilo deve rilevarsi che l’art. 10 r.d.l. 652/1939, invigore dal 9 giugno 1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs.514/1948 così dispone: “La rendita catastale delle unità immobiliaricostituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge8 giugno 1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attivitàindustriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estraneaalle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata constima diretta per ogni singola unità. 2. Egualmente si procede per ladeterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari che nonsono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle lorocaratteristiche”.4.24 L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi delleNumero registro generale 783/2022Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 11617/2026Data pubblicazione 28/04/2026categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliariche, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditacatastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “Letariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.4.25 Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque,sempre attribuita risultando, “in parte qua” superate, per effetto dellanormativa sopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941,ritenute decisive ai fini che occupano da parte controricorrente.4.26 In definitiva, la CTR ha fatto buon governo di siffatta normativa,risultando palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di una renditadiversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.).5. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt.36 co. 2 n. 4 e 61 D.Lgs. 546/92, dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art.118 diposizioni attuative c.p.c., anche in combinato disposto con gli artt.112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., assumendo che laNumero registro generale 783/2022Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 11617/2026Data pubblicazione 28/04/2026Commissione abbia solo apparentemente motivato la decisione relativa almotivo di appello rubricato: “c) Appello dell’impugnata sentenza peromessa pronuncia su un punto decisivo della vertenza in relazione aldovere di non discriminazione”, ignorando l’arbitrarietà dell’azioneamministrativa in spregio ai principi di legalità, imparzialità e buonandamento che dovrebbero informarne la condotta.5.1. Il motivo è infondato.5.2. La CTR, con motivazione che si pone al sopra del c.d. minimocostituzionale (vedi Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054), haespressamente escluso ogni profilo discriminatorio richiamando ladisciplina di accatastamento applicabile agli edifici di culto, così comeinterpretata in sentenza, con ciò evidenziando implicitamente che essaprescinda dalla confessione religiosa interessata, considerato, comeesposto trattando del motivo precedente, che l’attribuzione di una renditadiversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.).5.3. Né vengono in rilievo questioni relative alla violazione dellanormativa sovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 [OSCURATO:PERSONA] diritti dell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea edart. 10 [OSCURATO:PERSONA] in ragione di condottediscriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altri edifici diculto accettati dall’ Ufficio.5.4. Come già rilevato da questa Corte, con la pronunzia n. 20396/2025relativa ad un giudizio in cui era parte la [OSCURATO:PERSONA] deiTestimoni di Geova, non sono chiare le ragioni per cui dovrebbe venire inrilievo, nel caso di specie, la Convenzione EDU, atteso che si verte inNumero registro generale 783/2022Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 11617/2026Data pubblicazione 28/04/2026materia fiscale, che è, in linea generale, sottratta dalla nozione di diritticivili (cfr. Corte EDU, Ferrazzini c Italia).5.5. Si citano, peraltro, talune decisioni della Corte di Strasburgo, masenza spiegare quale rilievo, in concreto, possano avere nel caso di specie.Invero se da un verso non è dato comprendere sotto quale profilo lanormativa in esame, per come interpretata, si porrebbe quale ostacolo alperseguimento di scopi religiosi, la parte controricorrente evoca profili didiscriminazione religiosa che non appaiono in discussione nel caso dispecie atteso che, nel presente giudizio, si tratta semplicemente di unavviso di rettifica del valore dichiarato rispetto ad ud edificio adibito alculto rientrante nella categoria E/7, questione di applicazione generale neiconfronti di tutti i potenziali contribuenti, e del tutto avulsa dalla religioneprofessata dell’ente interessato.6. Infine, con il sesto motivo, la ricorrente si duole della violazione efalsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,sostenendo che la sentenza di seconde cure abbia, per quanto soloapparentemente, escluso l’interesse ad agire della Congregazione convalutazione errata ed illegittima.6.1. Il motivo è infondato, considerato che non si tratta di autonomaratio decidendi, ma di argomentazione ultronea, considerato che l’averdeciso nel merito il ricorso originario della contribuente implica, alcontrario, la ritenuta sussistenza, da parte della stessa CTR dell’interessead agire ex art.100 c..p.c. quale condizione necessaria dell’azione.7. In conclusione, il ricorso va rigettato.8. La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraoggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 783/2022Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 11617/2026Data pubblicazione 28/04/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso, compensando interamente tra le parti le spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26/3/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]