CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16973/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 novembre 1951; avverso l'ordinanza del 10 dicembre 2022, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta dal ricorrente avverso la sentenza, pronunciata a suo carico, dalla Corte d'assise d'appello di Cagliari il 3 aprile 2007 (divenuta irrevocabile il 20 maggio 2010). Il ricorso si compone di un unico motivo con il quale si censurano, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, le valutazioni operate dalla corte territoriale nel ritenere l'inammissibilità dell'istanza. Secondo la difesa, in una fase procedimentale deputata ad una sommaria delibazione di ammissibilità, nella quale il sindacato rimesso al collegio dovrebbe essere limitato alla valutazione dell'astratta idoneità degli elementi di prova addotti a travolgere il giudicato, la Corte d'appello avrebbe valutato nel merito, peraltro erroneamente, gli elementi di prova addotti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. L'istanza di revisione, proposta limitatamente alla condanna per i reati di omicidio e rapina commessi nella notte tra il 20 ed il 21 aprile 1991, è stata formulata allegando un unico elemento di prova, rappresentato dalle sommarie informazioni rese da tale [OSCURATO:PERSONA], raccolte dal difensore il 28 dicembre 2018. Secondo la prospettazione difensiva, la predetta, mai sentita dai giudici, era stata legata da un rapporto sentimentale con il condannato, instaurato nel 1990 e protrattosi per oltre un anno, in un periodo coincidente e sovrapponibile con il momento in sui sarebbe stato consumato l'omicidio. La donna avrebbe precisato che si recava sistematicamente dal condannato, nella sua officina, verso le cinque del pomeriggio, e lo accompagnava a giocare la schedina, verso le nove, trattenendosi, sino alle undici, nella sua autovettura. Tanto, secondo, la difesa, avrebbe concreta efficacia dimostrativa di come l'originario compendio probatorio non fosse più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità del condannato. La corte di appello, esaminate le allegazioni presentate dalla difesa, le ha confrontate con le fonti di prova e con il complessivo impianto argomentativo fondante la decisione impugnata e ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 630 del codice di procedura penale, ritenendo che a fronte delle dichiarazioni lineari, precise e concordati di due collaboratori di giustizia, ritenuti pienamente attendibili (anche perché riscontrate da elementi esterni), le dichiarazioni rese dalla donna sarebbero sfornite di qualsiasi riscontro e assolutamente inverosimili e, quindi, fossero da considerare un banale tentativo di fornire, peraltro tardivamente, un alibi ad hoc al condannato. Ciò considerato, sotto il profilo processuale, la corte non ha svolto alcuna anticipazione dell'apprezzamento di merito (riservato, com'è noto, alla fase rescissoria, nel contraddittorio delle parti), ma si è limitata a valutare, in termini realistici, l'affidabilità, la persuasività e la congruenza degli elementi dedotti all'interno del contesto già acquisito in sede di cognizione e la loro conseguente idoneità ad incidere sul complessivo impianto argomentativo della sentenza, rispettando, così, i limiti propri di questa fase procedimentale (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029). Nel merito, le argomentazioni sono logiche e coerenti con i dati processuali, essendo innegabile che giudice debba tener conto, anche in sede di revisione, quale elemento indiziante, della tardività dell'allegazione dell'alibi (Sez. 1, n. 6359 del 20/05/1993, Rv. 194581). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 mar