CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28850/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza ricalca la motivazione di quest'ultimo e comunque si fonda su aspetti negativi del passato del detenuto senza considerare la sua personalità allo stato attuale e la sua proiezione verso prospettive rieducative e risocializzanti - come, altresì, supportate da memoria difensiva, perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Catania nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia che: - [OSCURATO:PERSONA] ha commesso 17 furti, numerose evasioni, ricettazioni, riciclaggio, danneggiamenti e violazione di misure di prevenzione e ha inoltre beneficiato di due affidamenti, nel 2010 e nel 2020, con esiti fallimentari, nonché di detenzioni domiciliari poi revocate, a riprova del suo essere refrattario all'osservanza di obblighi e prescrizioni; - pur risultando dalla relazione comportamentale il carattere regolare della condotta del condannato nel corso dell'osservazione inframurarìa, dal certificato dei rapporti disciplinari emerge la commissione di tre illeciti disciplinari da parte del suddetto, tra i! 2022 e il 2023, per inosservanza degli ordini, con esclusione dalle attività ricreative e sportive; - la domanda del beneficio di cui all'art. 1 I. n. 199 del 2010 non merita accoglimento a causa dell'elevato rischio di recidiva e di inosservanza delle prescrizioni, anche considerata la nota dei carabinieri di Francavilla in cui si segnalano l'evasione dalla detenzione domiciliare nel 2020 finalizzata alla commissione di un furto e la violazione di affidamento terapeutico, concesso soltanto nel 2021, con evasione dalla comunità terapeutica e sottrazione al programma in essa praticato. Osservato, pertanto, che il ricorso, che non si confronta con tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici se non per contestarle genericamente nei termini sopra specificati, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 lu