CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14148/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d' Appello di Milano in data 12 giugno 2023 ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Pavia per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente eccepisce vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante contestata di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. della destrezza è manifestamente infondato non confrontandosi con la Corte di merito che ha motivazione immune da vizi logici e richiamando la giurisprudenza di questa corte chiarito che (p.5): L'imputato si è presentato come un normale cliente interessato ad un trattamento estetico per la moglie e nel chiedere di poter fruire del bagno, si è recato nel retrobottega dove ha, rovistando, rubato il danaro della persona offesa operando buon governo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, MEI alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico. (. (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361). -Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la mancata contestazione del delitto come tentato e non consumato è anch'esso manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che (p.6): -l'occultamento della refurtiva sulla propria persona equivale a impossessamento e inoltre che solo dopo l'intervento delle forze dell'ordine, l'imputato, ha restituito la refurtiva, escludendo così il tentativo. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q„ M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de