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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 33915/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28734/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 116, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato– avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1710/2017 depositata il 04/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 20 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Proprietà R.G.N. 28734/2017 Ud. 20/10/2022CC R.G. 28734/2017 - Pagina nr. 2 di 11 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi il Tribunale di Catanzaro [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che il medesimo venisse condannato all’integrale risarcimento dei danni cagionati all’attore per aver deviato il corso di un ruscello, in tal modo invadendo la proprietà del medesimo [OSCURATO:PERSONA].

Evidenziò che, in relazione a tali fatti, il convenuto era stato condannato in sede penale, con sentenza passata in giudicato, per il reato di cui all’art. 632 c.p.

Costituitosi [OSCURATO:PERSONA] per resistere alla domanda, il Tribunale di Catanzaro, all’esito dell’espletamento di due consulenze tecniche, accolse solo in parte la domanda, condannando il convenuto alla corresponsione unicamente della somma di € 208,00.

2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], e costituitosi regolarmente [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione di prime cure, condannò l’appellato al ripristino di una strada interpoderale pedonale ed alla realizzazione di un guadosul ruscello, gravando l’appellato dei tre quarti delle spese del doppio grado di giudizio.

La Corte, preliminarmente, rilevò che, sulla scorta della sentenza di condanna in sede penale, dovevano ritenersi accertati con effetto di giudicato, sia la deviazione del ruscello ad opera di [OSCURATO:PERSONA], sia la conseguente impossibilità per l’appellante di esercitare il passaggio su una strada interpoderale, sia la sopraelevazione e fortificazione dell’argine sulla sponda del ruscello adiacente alla proprietà dell’appellato.

Sulla scorta di tali postulati, la Corte territoriale, analizzando le singole voci di danno dedotte da [OSCURATO:PERSONA] ritenne di riformare la sentenza di prime cure unicamente in ordine al profilo R.G. 28734/2017 - Pagina nr. 3 di 11 dell’interruzione della strada interpoderale e del ripristino del guado sul ruscello manomesso da [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375,comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si articola in quattromotivi

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del vincolo del giudicato Lamenta il ricorso che la Corte territoriale abbia statuito su un profilo -il ripristino della strada interpoderale-che, da un lato, non era stato fatto oggetto di autonoma domanda da parte del controricorrente, e, dall’altro lato, non poteva ritenersi - nell’accertamento del fatto materiale- coperto dal giudicato della sentenza penale.

Quanto al primo profilo, il ricorso deduce che, nell’introdurre il giudizio di primo grado, nessuna domanda era stata formulata dall’odierno controricorrente in relazione al ripristino della strada interpoderale, e che tale carenza era stata rilevata anche dal Tribunale, all’esito del giudizio di primo grado.

Quanto al secondo profilo, il ricorso ricostruisce la pluralità di procedimenti civili e penali che hanno riguardato il contenzioso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, in primo luogo, che in un precedente procedimento civile innanzi il Tribunale di Catanzaro -e definito con decisione passata in giudicato- R.G. 28734/2017 - Pagina nr. 4 di 11 era stata esclusa l’esistenza di un diritto di passaggio di [OSCURATO:PERSONA] sulla strada interpoderale.

In secondo luogo, il ricorso contesta che la sentenza penale abbia accertato con valenza di giudicato -come invece ritenuto dalla Corte territoriale- la stessa esistenza di una strada utilizzata da [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2727 c.c., nonché la “erronea valutazione delle risultanze della/e C.T.U. circa un fatto decisivo della controversia” e la “mancata alligazioni [sic] di atti e documenti attestanti l’esistenza della stradella”.

Il ricorso deduce una errata lettura ed interpretazione, da parte della Corte territoriale, delle risultanze delle consulenze tecniche espletate nei precedenti giudizi, arrivando in tal modo a ritenere provata l’esistenza della strada interpoderale.

Per contro, argomenta il ricorso, l’esame delle suddette consulenze evidenzierebbe che nessuna di esse aveva direttamente accertato l’esistenza della strada in questione.

Tale travisamento, argomenta il ricorso, si sarebbe tradotto in una violazione del disposto di cui agli artt. 116 c.p.c. e 2727 c.c., creando un ragionamento presuntivo basato su elementi insufficienti e non adeguatamente valutati.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte d’appello omesso di pronunciarsi “sulla questione relativa al giudicato penale formatosi sul punto inerente la stradella”. 1.4.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 342 c.p.c.

R.G. 28734/2017 - Pagina nr. 5 di 11 Lamenta il ricorso che la Corte territoriale non abbia dichiarato integralmente inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA], sebbene la decisione medesima abbia in motivazione rilevato la inammissibilità dei motividi gravame.

2. Atteso il carattere potenzialmente assorbente che deriverebbe dal suo accoglimento, deve essere esaminato con priorità il quarto motivo di gravame, col quale, viene in realtà dedotto un error in procedendo.

Il motivo, tuttavia, è inammissibile.

La formulazione del medesimo, infatti, cozza con il principio di specificità e completezza di cui all’art. 366 c.p.c.

Al riguardo, questa Corte ha recentemente chiarito che, intema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez.

L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 - Rv. 663837 - 01).

R.G. 28734/2017 - Pagina nr. 6 di 11 Non è superfluo evidenziare che il rispetto del canone di specificità, nel dedurre l’inammissibilità dell’appello, assume particolare rilevanza, alla luce dell’orientamento di questa Corte (di cui parte ricorrente si mostra assolutamente edotta) per cui l’osservanza del dettato di cui all’art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 - Rv. 645991 – 01 e, successivamente, Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 -Rv. 648722 - 01).

Da tale orientamento, infatti, emerge la sterilità di un motivo di ricorso che, nel dedurre la violazione dell’art. 342 c.p.c., non individui in modo adeguatamente puntuale e specifico gli elementi da cui possa evincersi in modo netto la suddetta violazione la quale, come appena evidenziato, non può ancorarsi ad una valutazione meramente formale.

L’ammissibilità del motivo ricorso, quindi, avrebbe presupposto la riproduzione dell’atto di appello dell’odierno intimato, nella parte in cui esso formulava le censure alla sentenza di primo grado, in modo da evidenziare direttamente e specificamente l’irrimediabilescostamento dell’atto medesimo dai requisiti di cui all’art. 342 c.p.c.

Le doglianze del ricorrente, per contro, si basano esclusivamente su un -peraltro sintetico- passaggio della motivazione della Corte d’Appello, nel quale quest’ultima - in realtà- non affermava la tot ale inammissibilità dell’intero atto di appello di [OSCURATO:PERSONA], bensì sanzionava un solo motivo del gravame - quello inerente la quantificazione del danno derivante dall’invasione del terreno di R.G. 28734/2017 - Pagina nr. 7 di 11 proprietà dell’appellante per effetto della deviazione del torrente- ritenendo, pertanto, ammissibile il residuo gravame senza, quindi, incorrere nell’incongruenza lamentata dall’odierno ricorrente.

Né alle carenze del motivo di ricorso avrebbe potuto porsi rimedio procedendo all’esame diretto degli atti, in quanto l'esercizio di tale potere, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 - Rv. 662388 -01).

3. Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato.

Il motivo -che in questo caso appare rispettoso del canone di completezzain quanto, pur non riproducendo integral mente il tenore degli atti, opera comunque puntuali richiami ai medesimi - viene a dedurre due distinti profili: 1) un vizio di ultrapetizione; 2) una duplice violazione delle regole del giudicato consistente: 2a) nella erronea interpretazione del giudicato scaturito dalla sentenza penale di condanna del ricorrente; 2b) nell’omessa valutazione del vincolo di giudicato scaturito da un precedente giudizio civile celebratosi tra le medesime parti.

Va premesso che entrambi i profili dedotti nel motivo consentono alla Corte di procedere all’esame diretto degli atti Con riferimento al vizio di ultrapetizione, infatti, opera il principio per cui, ai fini dell’accertamento della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la Corte di Cassazione è R.G. 28734/2017 - Pagina nr. 8 di 11 giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13351 del 12/06/2014 - Rv. 631463 – 01 ; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 11039 del 12/05/2006 - Rv. 589062 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2722 del 21/07/1969 (Rv. 342412 -01).

Con riferimento alla erronea interpretazione del giudicato ed alla sua violazione, invece, questa Corte ha chiarito che il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, con la conseguenza che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24664 del 28/11/2007 - Rv. 600071 – 01 e, successivamente, Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 15339 del 12/06/2018 - Rv. 649081 – 01 nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21200 del 05/10/2009 -Rv. 610451 - 01) .

Esaminando, allora, in primo luogo la doglianza che deduce il vizio di ultrapetizione, si deve rilevare sia che nella decisione di primo grado il tribunale di Catanzaro aveva espressamente affermato l’assenza - nell’originario atto di citazione- di deduzioni in ordine all’interruzione della strada, conseguentemente disattendendo la domanda in relazione a tale profilo; sia che la Corte territoriale ha, invece , proceduto all’esame della pretesa dell’intimato radicalmente ome ttendo di R.G. 28734/2017 - Pagina nr. 9 di 11 valutare il profilo processuale che era stato invece rilevato dal giudice di prime cure, da ciò risultando la fondatezza della doglianza.

Quanto alla violazione del giudicato,appaiono sussistenti entrambi i profili dedottile violazioni.

Sussiste l’erronea valutazione (2a) del giudicato derivante dal giudizio penale in quanto l’esame della sentenza penale del Tribunale di Catanzaro evidenzia che se il Tribunale ha indubbiamente accertato la condotta dell’odierno ricorrente di deviazione del corso del ruscello con (generica) immutazione dello stato dei luoghi, non ha invece accertato in alcun modo l’esistenza e l’interruzione della strada interpoderale.

In relazione a tale profilo, invero, la motivazione si limita a riportare le asserzioni del C.T.U. nominato in quel procedimento, il quale, a propria volta aveva unicamente riferito che il consulente di parte dell’odierno intimato gli aveva indicato un ipotetico tracciato, senza tuttavia affermare di averlo direttamente rilevato.

Alla luce di tale contenuto e dell’adozione in sede penale di una statuizione di condanna al risarcimento dei danni in forma generica trova, allora, applicazione il principio di questa Corte -dal quale la Corte d’appello si è discostata-per cui l a condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità -di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 23960 del 02/08/2022 -Rv. 665441 – 01 ; R.G. 28734/2017- Pagina nr. 10 di 11 Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 8477 del 05/05/2020 - Rv. 657804 – 01 ; Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 4318 del 14/02/2019 - Rv. 652689 - 01) .

La Corte territoriale, per contro, ha erroneamente ritenuto che la sentenza di condanna dell’odierno ricorrente determinasse un vincolo di giudicato anche in ordine all’accertamento dell’interruzione della strada interpoderale, riconoscendo quindi all’odierno intimato un danno in relazione al quale, invece, sarebbe stato onere dello stesso [OSCURATO:PERSONA] FALBOfornire specifica ed adeguata prova in sede civile.

Sussiste, parimenti, la violazione (2b) del vincolo di giudicato discendente -in particolare- dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro 1617/2004 la quale aveva respinto la domanda, formulata da [OSCURATO:PERSONA] di accertamento dell’usucapione della servitù di passo, negando che egli avesse esercitato il possesso della servitù sulla strada interpoderale e quindi escludendo la sussistenza del diritto di cui invece l’intimato ha lamentato la violazione per effetto della condotta penalmente rilevante del ricorrente.

4. Il ricorso va , quindi, accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo e terzo.

La decisione impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, la quale provvederà a statuire anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri moti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28734/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 116, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato– avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1710/2017 depositata il 04/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 20 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Proprietà R.G.N. 28734/2017 Ud. 20/10/2022CC R.G. 28734/2017 - Pagina nr. 2 di 11 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi il Tribunale di Catanzaro [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che il medesimo venisse condannato all’integrale risarcimento dei danni cagionati all’attore per aver deviato il corso di un ruscello, in tal modo invadendo la proprietà del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. Evidenziò che, in relazione a tali fatti, il convenuto era stato condannato in sede penale, con sentenza passata in giudicato, per il reato di cui all’art. 632 c.p. Costituitosi [OSCURATO:PERSONA] per resistere alla domanda, il Tribunale di Catanzaro, all’esito dell’espletamento di due consulenze tecniche, accolse solo in parte la domanda, condannando il convenuto alla corresponsione unicamente della somma di € 208,00. 2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], e costituitosi regolarmente [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione di prime cure, condannò l’appellato al ripristino di una strada interpoderale pedonale ed alla realizzazione di un guadosul ruscello, gravando l’appellato dei tre quarti delle spese del doppio grado di giudizio. La Corte, preliminarmente, rilevò che, sulla scorta della sentenza di condanna in sede penale, dovevano ritenersi accertati con effetto di giudicato, sia la deviazione del ruscello ad opera di [OSCURATO:PERSONA], sia la conseguente impossibilità per l’appellante di esercitare il passaggio su una strada interpoderale, sia la sopraelevazione e fortificazione dell’argine sulla sponda del ruscello adiacente alla proprietà dell’appellato. Sulla scorta di tali postulati, la Corte territoriale, analizzando le singole voci di danno dedotte da [OSCURATO:PERSONA] ritenne di riformare la sentenza di prime cure unicamente in ordine al profilo R.G. 28734/2017 - Pagina nr. 3 di 11 dell’interruzione della strada interpoderale e del ripristino del guado sul ruscello manomesso da [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375,comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in quattromotivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del vincolo del giudicato Lamenta il ricorso che la Corte territoriale abbia statuito su un profilo -il ripristino della strada interpoderale-che, da un lato, non era stato fatto oggetto di autonoma domanda da parte del controricorrente, e, dall’altro lato, non poteva ritenersi - nell’accertamento del fatto materiale- coperto dal giudicato della sentenza penale. Quanto al primo profilo, il ricorso deduce che, nell’introdurre il giudizio di primo grado, nessuna domanda era stata formulata dall’odierno controricorrente in relazione al ripristino della strada interpoderale, e che tale carenza era stata rilevata anche dal Tribunale, all’esito del giudizio di primo grado. Quanto al secondo profilo, il ricorso ricostruisce la pluralità di procedimenti civili e penali che hanno riguardato il contenzioso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, in primo luogo, che in un precedente procedimento civile innanzi il Tribunale di Catanzaro -e definito con decisione passata in giudicato- R.G. 28734/2017 - Pagina nr. 4 di 11 era stata esclusa l’esistenza di un diritto di passaggio di [OSCURATO:PERSONA] sulla strada interpoderale. In secondo luogo, il ricorso contesta che la sentenza penale abbia accertato con valenza di giudicato -come invece ritenuto dalla Corte territoriale- la stessa esistenza di una strada utilizzata da [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2727 c.c., nonché la “erronea valutazione delle risultanze della/e C.T.U. circa un fatto decisivo della controversia” e la “mancata alligazioni [sic] di atti e documenti attestanti l’esistenza della stradella”. Il ricorso deduce una errata lettura ed interpretazione, da parte della Corte territoriale, delle risultanze delle consulenze tecniche espletate nei precedenti giudizi, arrivando in tal modo a ritenere provata l’esistenza della strada interpoderale. Per contro, argomenta il ricorso, l’esame delle suddette consulenze evidenzierebbe che nessuna di esse aveva direttamente accertato l’esistenza della strada in questione. Tale travisamento, argomenta il ricorso, si sarebbe tradotto in una violazione del disposto di cui agli artt. 116 c.p.c. e 2727 c.c., creando un ragionamento presuntivo basato su elementi insufficienti e non adeguatamente valutati. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte d’appello omesso di pronunciarsi “sulla questione relativa al giudicato penale formatosi sul punto inerente la stradella”. 1.4.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 342 c.p.c. R.G. 28734/2017 - Pagina nr. 5 di 11 Lamenta il ricorso che la Corte territoriale non abbia dichiarato integralmente inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA], sebbene la decisione medesima abbia in motivazione rilevato la inammissibilità dei motividi gravame. 2. Atteso il carattere potenzialmente assorbente che deriverebbe dal suo accoglimento, deve essere esaminato con priorità il quarto motivo di gravame, col quale, viene in realtà dedotto un error in procedendo. Il motivo, tuttavia, è inammissibile. La formulazione del medesimo, infatti, cozza con il principio di specificità e completezza di cui all’art. 366 c.p.c. Al riguardo, questa Corte ha recentemente chiarito che, intema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 - Rv. 663837 - 01). R.G. 28734/2017 - Pagina nr. 6 di 11 Non è superfluo evidenziare che il rispetto del canone di specificità, nel dedurre l’inammissibilità dell’appello, assume particolare rilevanza, alla luce dell’orientamento di questa Corte (di cui parte ricorrente si mostra assolutamente edotta) per cui l’osservanza del dettato di cui all’art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 - Rv. 645991 – 01 e, successivamente, Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 -Rv. 648722 - 01). Da tale orientamento, infatti, emerge la sterilità di un motivo di ricorso che, nel dedurre la violazione dell’art. 342 c.p.c., non individui in modo adeguatamente puntuale e specifico gli elementi da cui possa evincersi in modo netto la suddetta violazione la quale, come appena evidenziato, non può ancorarsi ad una valutazione meramente formale. L’ammissibilità del motivo ricorso, quindi, avrebbe presupposto la riproduzione dell’atto di appello dell’odierno intimato, nella parte in cui esso formulava le censure alla sentenza di primo grado, in modo da evidenziare direttamente e specificamente l’irrimediabilescostamento dell’atto medesimo dai requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. Le doglianze del ricorrente, per contro, si basano esclusivamente su un -peraltro sintetico- passaggio della motivazione della Corte d’Appello, nel quale quest’ultima - in realtà- non affermava la tot ale inammissibilità dell’intero atto di appello di [OSCURATO:PERSONA], bensì sanzionava un solo motivo del gravame - quello inerente la quantificazione del danno derivante dall’invasione del terreno di R.G. 28734/2017 - Pagina nr. 7 di 11 proprietà dell’appellante per effetto della deviazione del torrente- ritenendo, pertanto, ammissibile il residuo gravame senza, quindi, incorrere nell’incongruenza lamentata dall’odierno ricorrente. Né alle carenze del motivo di ricorso avrebbe potuto porsi rimedio procedendo all’esame diretto degli atti, in quanto l'esercizio di tale potere, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 - Rv. 662388 -01). 3. Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato. Il motivo -che in questo caso appare rispettoso del canone di completezzain quanto, pur non riproducendo integral mente il tenore degli atti, opera comunque puntuali richiami ai medesimi - viene a dedurre due distinti profili: 1) un vizio di ultrapetizione; 2) una duplice violazione delle regole del giudicato consistente: 2a) nella erronea interpretazione del giudicato scaturito dalla sentenza penale di condanna del ricorrente; 2b) nell’omessa valutazione del vincolo di giudicato scaturito da un precedente giudizio civile celebratosi tra le medesime parti. Va premesso che entrambi i profili dedotti nel motivo consentono alla Corte di procedere all’esame diretto degli atti Con riferimento al vizio di ultrapetizione, infatti, opera il principio per cui, ai fini dell’accertamento della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la Corte di Cassazione è R.G. 28734/2017 - Pagina nr. 8 di 11 giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13351 del 12/06/2014 - Rv. 631463 – 01 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11039 del 12/05/2006 - Rv. 589062 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2722 del 21/07/1969 (Rv. 342412 -01). Con riferimento alla erronea interpretazione del giudicato ed alla sua violazione, invece, questa Corte ha chiarito che il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, con la conseguenza che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24664 del 28/11/2007 - Rv. 600071 – 01 e, successivamente, Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 15339 del 12/06/2018 - Rv. 649081 – 01 nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21200 del 05/10/2009 -Rv. 610451 - 01) . Esaminando, allora, in primo luogo la doglianza che deduce il vizio di ultrapetizione, si deve rilevare sia che nella decisione di primo grado il tribunale di Catanzaro aveva espressamente affermato l’assenza - nell’originario atto di citazione- di deduzioni in ordine all’interruzione della strada, conseguentemente disattendendo la domanda in relazione a tale profilo; sia che la Corte territoriale ha, invece , proceduto all’esame della pretesa dell’intimato radicalmente ome ttendo di R.G. 28734/2017 - Pagina nr. 9 di 11 valutare il profilo processuale che era stato invece rilevato dal giudice di prime cure, da ciò risultando la fondatezza della doglianza. Quanto alla violazione del giudicato,appaiono sussistenti entrambi i profili dedottile violazioni. Sussiste l’erronea valutazione (2a) del giudicato derivante dal giudizio penale in quanto l’esame della sentenza penale del Tribunale di Catanzaro evidenzia che se il Tribunale ha indubbiamente accertato la condotta dell’odierno ricorrente di deviazione del corso del ruscello con (generica) immutazione dello stato dei luoghi, non ha invece accertato in alcun modo l’esistenza e l’interruzione della strada interpoderale. In relazione a tale profilo, invero, la motivazione si limita a riportare le asserzioni del C.T.U. nominato in quel procedimento, il quale, a propria volta aveva unicamente riferito che il consulente di parte dell’odierno intimato gli aveva indicato un ipotetico tracciato, senza tuttavia affermare di averlo direttamente rilevato. Alla luce di tale contenuto e dell’adozione in sede penale di una statuizione di condanna al risarcimento dei danni in forma generica trova, allora, applicazione il principio di questa Corte -dal quale la Corte d’appello si è discostata-per cui l a condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità -di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 23960 del 02/08/2022 -Rv. 665441 – 01 ; R.G. 28734/2017- Pagina nr. 10 di 11 Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 8477 del 05/05/2020 - Rv. 657804 – 01 ; Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 4318 del 14/02/2019 - Rv. 652689 - 01) . La Corte territoriale, per contro, ha erroneamente ritenuto che la sentenza di condanna dell’odierno ricorrente determinasse un vincolo di giudicato anche in ordine all’accertamento dell’interruzione della strada interpoderale, riconoscendo quindi all’odierno intimato un danno in relazione al quale, invece, sarebbe stato onere dello stesso [OSCURATO:PERSONA] FALBOfornire specifica ed adeguata prova in sede civile. Sussiste, parimenti, la violazione (2b) del vincolo di giudicato discendente -in particolare- dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro 1617/2004 la quale aveva respinto la domanda, formulata da [OSCURATO:PERSONA] di accertamento dell’usucapione della servitù di passo, negando che egli avesse esercitato il possesso della servitù sulla strada interpoderale e quindi escludendo la sussistenza del diritto di cui invece l’intimato ha lamentato la violazione per effetto della condotta penalmente rilevante del ricorrente. 4. Il ricorso va , quindi, accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo e terzo. La decisione impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, la quale provvederà a statuire anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri moti
Sentenza Cassazione n. 33915/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris