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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30514/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avezzano l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 01/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli con sentenza pronunciata il giorno 21 febbraio 2017, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città, aveva rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - riconosciuti responsabili del reato di cui all'art. 216

I. fall. aggravato dalla circostanza dei danno di rilevante gravità (in relazione alla vendita del capannone e dei macchinari della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 21 maggio 2003 ) - in anni tre di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante contestata ed aveva confermato nei resto la sentenza di primo grado, con l'indulto per entrambi gli imputati.

1.1. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati avevano proposto ricorsi per cassazione; questa Corte di legittimità con sentenza n.2703/2020 del 19 settembre 2019 (emessa dalla Quinta Sezione) annullava la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie ex art. 216

I. fall., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli e dichiarava inammissibili nel resto i ricorsi.

1.2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe e giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa in anni tre per ciascuno degli imputati.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorsi per cassazione affidati ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

I ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della loro responsabilità del reato loro ascritto e per la mancata rilevazione della intervenuta maturazione della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono manifestamente infondati e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.2.

Invero, con la sentenza rescindente la decisione della Corte di appello di Napoli era stata annullata limitatamente alla durata della pena accessoria ex art.216

I. fall., mentre i ricorsi degli imputati erano stati dichiarati inammissibili con la conseguenza che, rispetto al profilo della loro responsabilità ed alla esclusione del decorso della prescrizione (profili oggetto dei ricorsi ed esaminati dalla Corte di cassazione con la sentenza sopra indicata), si è ormai formato il c.d. 'giudicato interno'.

Ne consegue che oggetto del giudizio di rinvio era esclusivamente la rideterminazione della durata della pena accessoria di cui al citato art.216, di talché la Corte del rinvio si è correttamente limitata ad affrontare tale profilo che, si ripete, era l'unico oggetto dell'annullamento parziale.

Al riguardo deve evidenziarsi che la Corte di appello, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha fissato la durata della pena accessoria per entrambi gli imputati in anni tre, alla luce della condotta da loro tenuta e dei criteri fissati dall'art.133 cod. pen. e che i ricorrenti non muovono specifiche censure rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal giudice a quo.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avezzano l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 01/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli con sentenza pronunciata il giorno 21 febbraio 2017, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città, aveva rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - riconosciuti responsabili del reato di cui all'art. 216 I. fall. aggravato dalla circostanza dei danno di rilevante gravità (in relazione alla vendita del capannone e dei macchinari della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 21 maggio 2003 ) - in anni tre di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante contestata ed aveva confermato nei resto la sentenza di primo grado, con l'indulto per entrambi gli imputati. 1.1. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati avevano proposto ricorsi per cassazione; questa Corte di legittimità con sentenza n.2703/2020 del 19 settembre 2019 (emessa dalla Quinta Sezione) annullava la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie ex art. 216 I. fall., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli e dichiarava inammissibili nel resto i ricorsi. 1.2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe e giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa in anni tre per ciascuno degli imputati. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorsi per cassazione affidati ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. I ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della loro responsabilità del reato loro ascritto e per la mancata rilevazione della intervenuta maturazione della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono manifestamente infondati e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.2. Invero, con la sentenza rescindente la decisione della Corte di appello di Napoli era stata annullata limitatamente alla durata della pena accessoria ex art.216 I. fall., mentre i ricorsi degli imputati erano stati dichiarati inammissibili con la conseguenza che, rispetto al profilo della loro responsabilità ed alla esclusione del decorso della prescrizione (profili oggetto dei ricorsi ed esaminati dalla Corte di cassazione con la sentenza sopra indicata), si è ormai formato il c.d. 'giudicato interno'. Ne consegue che oggetto del giudizio di rinvio era esclusivamente la rideterminazione della durata della pena accessoria di cui al citato art.216, di talché la Corte del rinvio si è correttamente limitata ad affrontare tale profilo che, si ripete, era l'unico oggetto dell'annullamento parziale. Al riguardo deve evidenziarsi che la Corte di appello, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha fissato la durata della pena accessoria per entrambi gli imputati in anni tre, alla luce della condotta da loro tenuta e dei criteri fissati dall'art.133 cod. pen. e che i ricorrenti non muovono specifiche censure rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal giudice a quo. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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