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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 21054/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 019PGK2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 19/09/2024 di conferma della sentenza del Tribunale di Milano del 09/04/2024, di condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il giudice a quo ha ritenuto congrua e adeguata la pena, peraltro prossima al medio edittale, e//ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità dell'addebito ed avendo il ricorrente commesso il fatto in contestazione durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione.

Il giudice ha altresì dato atto della presenza di numerose condanne concernenti reati contro il patrimonio e due tentati omicidi, certamente ascrivibili all'imputato, anche se non attinenti alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, e in particolare la loro prossimità temporale, nonché della assenza di elementi positivi suscettibili di valutazione ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 019PGK2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 19/09/2024 di conferma della sentenza del Tribunale di Milano del 09/04/2024, di condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato. Il giudice a quo ha ritenuto congrua e adeguata la pena, peraltro prossima al medio edittale, e//ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità dell'addebito ed avendo il ricorrente commesso il fatto in contestazione durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione. Il giudice ha altresì dato atto della presenza di numerose condanne concernenti reati contro il patrimonio e due tentati omicidi, certamente ascrivibili all'imputato, anche se non attinenti alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, e in particolare la loro prossimità temporale, nonché della assenza di elementi positivi suscettibili di valutazione ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]