CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 19905/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Brescia, in sede di riesame di provvedimentiimpositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivoemesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in data 9 gennaio2026, avente ad oggetto la somma di denaro contante pari ad euro 197.220,00 dellaquale la ricorrente, indagata per il reato di riciclaggio, aveva il possesso, trasportandolaall’interno di una autovettura sulla quale viaggiava, suddivisa in mazzette da 10 mila eurociascuna ubicate in modo sparso.Il Tribunale ha qualificato la condotta come prodromica ad attività di riciclaggio strutturateanche attraverso l’utilizzo, da parte di coindagati, di società estere che emettevano fattureper operazioni inesistenti, per la ripulitura di denaro e la sua “retrocessione” in Italia.Pertanto, la condotta della ricorrente è stata ritenuta integrativa del reato di ricettazioneed il Tribunale ha confermato il decreto genetico solo con riguardo alla sua funzioneimpeditiva e non in quanto finalizzato alla confisca del profitto del reato, non potendosiidentificare il personale arricchimento dell’indagata.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, dopo la sintesi della complessavicenda cautelare:1) carenza assoluta di motivazione in ordine alla eccezione di incompetenza territorialeformulata davanti al Tribunale attraverso motivi scritti che rimandavano a quellipresentati in sede di riesame della misura personale alla quale la ricorrente era statasottoposta.In ogni caso, sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale del riesameavrebbero dovuto dichiararsi territorialmente incompetenti anche d’ufficio.Infatti, la ricorrente era stata fermata a Brescia con il denaro contante, ma ciò nonsignificava che il reato ipotizzato di ricettazione fosse stato consumato in quel luogo,essendo più verosimile, secondo l’assunto del Pubblico ministero, che la condotta fossestata commessa a Vicenza, luogo dove, comunque, la ricorrente risiede ed aveva ricevutoil danaro, rimanendo irrilevante il luogo di accertamento del fatto, dovendosi applicare,in mancanza di elementi certi, i criteri suppletivi di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen.Per tali ragioni, la ricorrente richiede l’annullamento senza rinvio sul punto e ladeterminazione della competenza da parte della Corte di cassazione a favore del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza;2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti.3) violazione di legge quanto alla individuazione del reato presupposto.4) violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo delreato.5) violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.6) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.Si dà atto che nell’interesse della ricorrente sono stati depositati motivi nuovi con allegati,Tribunale di Brescia nel medesimo procedimento ma in altro incidente cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl primo motivo è fondato ed ha carattere assorbente dei restanti.1. Dalla consultazione degli atti allegati al ricorso risulta che la ricorrente, in sede diriesame, aveva fatto riferimento, a sostegno delle sue ragioni, ai motivi di riesame, a suavolta allegati, proposti in relazione alla misura cautelare di tipo personale che era stataadottata nei confronti della ricorrente e che era stata trattata in diversa sede cautelare.Sulla eccezione il Tribunale non si è pronunciato ed il suo esame deve essere effettuatodal giudice di merito e non in questa sede, presupponendo accertamenti di fatto sottrattial controllo di legittimità.Può applicarsi, nella parte di interesse, il principio secondo cui, non può costituire motivodi ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale da parte delgiudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione non sia stata dedotta nelgiudizio di riesame, essendo precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni dilegge non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati daigiudici di merito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio trae ulterioreconferma dalla introduzione, ad opera dell'art. 4, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, delmeccanismo di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis, cod. proc. pen., con cui è possibilesollecitare una pronuncia di legittimità anticipata e vincolante sulla competenzaterritoriale, così da scongiurare il rischio della inutile celebrazione di più gradi di giudizioper l'erronea determinazione di tale competenza). (Sez. 6, n. 28455 del 11/06/2024, P.,Rv. 286758-01). P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bresciacompetente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così deciso, il 16/04/2026Il consigliere relatore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]