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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02792/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA 1 di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 23 GEN, 2024 LIZZ fl(3. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 6 giugno 2023 il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato, limitatamente al capo 10), per l'assenza della gravità indiziaria, l'ordinanza del 3 maggio 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha applicato la misura cautelare della custodia a [OSCURATO:PERSONA] per più reati ex art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza nella parte in cui il Tribunale del riesame ha escluso i gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui al capo 10).

2.1. Con il primo motivo si deduce la mancanza di motivazione sul perché le condotte non concretizzino il diverso reato, pure contestato, di tentativo di acquisto di sostanza stupefacente.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge poiché il Tribunale del riesame non avrebbe ritenuto sussistente il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti in quanto i soggetti coinvolti non avrebbero raggiunto l'accordo - che invero avrebbe integrato una compravendita consumata - sul quantitativo oggetto della futura consegna.

Con tale assunto il Tribunale del riesame avrebbe violato la giurisprudenza riportata nel ricorso sul tentativo di acquisto della sostanza stupefacente.

Inoltre, sarebbe errata la tesi per cui il mancato raggiungimento dell'accordo farebbe venir meno l'idoneità degli atti, in quanto il tentativo punibile sussisterebbe già nella individuazione del narcotrafficante e nell'avvio delle trattative con questi, la cui serietà creerebbe l'affidamento sul buon fine dell'operazione e la concretizzazione del tentativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato.

Ed invero, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso l'ordinanza genetica per il capo 10) nel quale è contestata sia l'ipotesi di tentativo di importazione che di tentativo di acquisto della sostanza stupefacente.

La motivazione dell'ordinanza impugnata è, invece, incentrata esclusivamente sul tentativo di importazione della sostanza stupefacente; il Tribunale del riesame non ha motivato sulla insussistenza della gravità indiziaria del tentativo di acquisto di sostanza stupefacente, delitto per il quale è stata emessa l'ordinanza genetica, annullata però integralmente quanto al capo 10).2.

Il motivo concernente il delitto di tentativo di importazione della sostanza stupefacente è, invece, inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca: il ricorso si confronta con una minima parte dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale del riesame ha correttamente applicato la giurisprudenza richiamata a pag. 18 dell'ordinanza impugnata.

La ratio della decisione non consiste nella mancata conclusione dell'accordo, come sostenuto nel ricorso, ma nell'inesistenza di una seria volontà delle parti sull'approvvigionamento dall'estero della sostanza stupefacente, posto che dopo il primo contatto non fu determinata neanche la quantità di sostanza stupefacente da importare, fu ritenuto eccessivo l'acconto, gli importatori non avevano la somma sufficiente per l'anticipo, fu rifiutata l'offerta di ridurre il quantitativo da importare.

L'inidoneità degli atti è stata ritenuta, in particolare, per il secco rifiuto dell'esportatore di consegnare quantitativi inferiori rispetto a quelli prospettati e del valore dell'anticipo concretizzandosi, così, una condizione di sostanziale impossibilità di qualunque attività relativa all'importazione.

Con tale motivazione complessiva dell'ordinanza impugnata il ricorso non si confronta ed è pertanto inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.

3. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente al delitto, di cui al capo 10 dell'incolpazione provvisoria, di tentativo di acquisto di sostanza stupefacente, con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo per nuovo giudizio sul punto.

Si dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentativo di acquisto di cui al capo 10 dell'incolpazione provvisoria e rinvia al Tribunale del riesame di Palermo per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA 1 di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 23 GEN, 2024 LIZZ fl(3. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 6 giugno 2023 il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato, limitatamente al capo 10), per l'assenza della gravità indiziaria, l'ordinanza del 3 maggio 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha applicato la misura cautelare della custodia a [OSCURATO:PERSONA] per più reati ex art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza nella parte in cui il Tribunale del riesame ha escluso i gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui al capo 10). 2.1. Con il primo motivo si deduce la mancanza di motivazione sul perché le condotte non concretizzino il diverso reato, pure contestato, di tentativo di acquisto di sostanza stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge poiché il Tribunale del riesame non avrebbe ritenuto sussistente il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti in quanto i soggetti coinvolti non avrebbero raggiunto l'accordo - che invero avrebbe integrato una compravendita consumata - sul quantitativo oggetto della futura consegna. Con tale assunto il Tribunale del riesame avrebbe violato la giurisprudenza riportata nel ricorso sul tentativo di acquisto della sostanza stupefacente. Inoltre, sarebbe errata la tesi per cui il mancato raggiungimento dell'accordo farebbe venir meno l'idoneità degli atti, in quanto il tentativo punibile sussisterebbe già nella individuazione del narcotrafficante e nell'avvio delle trattative con questi, la cui serietà creerebbe l'affidamento sul buon fine dell'operazione e la concretizzazione del tentativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. Ed invero, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso l'ordinanza genetica per il capo 10) nel quale è contestata sia l'ipotesi di tentativo di importazione che di tentativo di acquisto della sostanza stupefacente. La motivazione dell'ordinanza impugnata è, invece, incentrata esclusivamente sul tentativo di importazione della sostanza stupefacente; il Tribunale del riesame non ha motivato sulla insussistenza della gravità indiziaria del tentativo di acquisto di sostanza stupefacente, delitto per il quale è stata emessa l'ordinanza genetica, annullata però integralmente quanto al capo 10).2. Il motivo concernente il delitto di tentativo di importazione della sostanza stupefacente è, invece, inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca: il ricorso si confronta con una minima parte dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame ha correttamente applicato la giurisprudenza richiamata a pag. 18 dell'ordinanza impugnata. La ratio della decisione non consiste nella mancata conclusione dell'accordo, come sostenuto nel ricorso, ma nell'inesistenza di una seria volontà delle parti sull'approvvigionamento dall'estero della sostanza stupefacente, posto che dopo il primo contatto non fu determinata neanche la quantità di sostanza stupefacente da importare, fu ritenuto eccessivo l'acconto, gli importatori non avevano la somma sufficiente per l'anticipo, fu rifiutata l'offerta di ridurre il quantitativo da importare. L'inidoneità degli atti è stata ritenuta, in particolare, per il secco rifiuto dell'esportatore di consegnare quantitativi inferiori rispetto a quelli prospettati e del valore dell'anticipo concretizzandosi, così, una condizione di sostanziale impossibilità di qualunque attività relativa all'importazione. Con tale motivazione complessiva dell'ordinanza impugnata il ricorso non si confronta ed è pertanto inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 3. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente al delitto, di cui al capo 10 dell'incolpazione provvisoria, di tentativo di acquisto di sostanza stupefacente, con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Si dichiara inammissibile nel resto il ricorso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentativo di acquisto di cui al capo 10 dell'incolpazione provvisoria e rinvia al Tribunale del riesame di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter
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