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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33701/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7276-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempre, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 790/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad IMU per l'anno d'imposta 2013 relativamente ad un immobile di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. concesso in locazione finanziaria da quest'ultima alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e relativamente al quale la società contribuente stipulava una scrittura privata con la quale si impegnava a subentrare nel contratto di leasing; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando che il bene immobile è entrato nella disponibilità della parte contribuente la quale versa regolarmente i canoni di leasing a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in forza di un contratto scritto intercorrente tra quest'ultima e la parte contribuente e il pagamento dell'IMU spetta al concedente del contratto di leasing.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre il comune di Cigliano si costituiva con controricorso.

Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 in quanto la parte contribuente non ha stipulato alcun contratto di leasing con la [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 07276 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ma solo un contratto con la [OSCURATO:SOCIETA]. con il quale si è impegnata a subentrare nel contratto di leasing subordinatamente all'accettazione della cessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., accettazione mai avvenuta.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti: In tema di IMU, in base all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, l'obbligazione di imposta, in caso di immobili concessi in "leasing", si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell'utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza ovvero con la risoluzione dello stesso, dovendosi attribuire rilevanza non già alla detenzione qualificata in quanto tale, ma al vincolo contrattuale su cui tale detenzione è fondata, con la conseguenza che essa permane, nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, fino a quando il predetto vincolo è in vita, e viene a cessare al suo venir meno trasformandosi in detenzione senza titolo (Cass. n. 13120 del 2022). in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU, che sostituisce come imposta sugli immobili VICI), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del Ric. 2021 n. 07276 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -3- tutto differente (Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019; con particolare riferimento all'ICI Cass. n. 30193 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove ha evidenziato per un verso che è presente in atti un contratto che riporta che il soggetto concedente è [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. mentre l'utilizzatore è [OSCURATO:SOCIETA]. (la società contribuente) cosicché la mancanza di un documento con il quale il concedente manifesti il suo consenso non è dirimente in quanto superato dal contratto di locazione finanziaria di bene immobile che ha come decorrenza il primo luglio 2004 e dunque di gran lunga antecedente al 2013, che è l'anno d'imposta oggetto della presente controversia e per un altro verso che soggetto obbligato al pagamento dell'IMU, in caso di immobili concessi in "leasing", è l'utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto.

Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite, e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, specie per quanto riguarda le contestazioni in fatto circa il contratto di locazione finanziaria di bene immobile cui fa rifermento la sentenza impugnata, n. 3021130030, documento di sintesi n. 17, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).

Ric. 2021 n. 07276 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -4- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7276-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempre, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 790/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad IMU per l'anno d'imposta 2013 relativamente ad un immobile di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. concesso in locazione finanziaria da quest'ultima alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e relativamente al quale la società contribuente stipulava una scrittura privata con la quale si impegnava a subentrare nel contratto di leasing; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando che il bene immobile è entrato nella disponibilità della parte contribuente la quale versa regolarmente i canoni di leasing a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in forza di un contratto scritto intercorrente tra quest'ultima e la parte contribuente e il pagamento dell'IMU spetta al concedente del contratto di leasing. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre il comune di Cigliano si costituiva con controricorso. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 in quanto la parte contribuente non ha stipulato alcun contratto di leasing con la [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 07276 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ma solo un contratto con la [OSCURATO:SOCIETA]. con il quale si è impegnata a subentrare nel contratto di leasing subordinatamente all'accettazione della cessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., accettazione mai avvenuta. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: In tema di IMU, in base all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, l'obbligazione di imposta, in caso di immobili concessi in "leasing", si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell'utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza ovvero con la risoluzione dello stesso, dovendosi attribuire rilevanza non già alla detenzione qualificata in quanto tale, ma al vincolo contrattuale su cui tale detenzione è fondata, con la conseguenza che essa permane, nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, fino a quando il predetto vincolo è in vita, e viene a cessare al suo venir meno trasformandosi in detenzione senza titolo (Cass. n. 13120 del 2022). in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU, che sostituisce come imposta sugli immobili VICI), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del Ric. 2021 n. 07276 sez. MT - ud. 12-10-2022 -3- tutto differente (Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019; con particolare riferimento all'ICI Cass. n. 30193 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove ha evidenziato per un verso che è presente in atti un contratto che riporta che il soggetto concedente è [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. mentre l'utilizzatore è [OSCURATO:SOCIETA]. (la società contribuente) cosicché la mancanza di un documento con il quale il concedente manifesti il suo consenso non è dirimente in quanto superato dal contratto di locazione finanziaria di bene immobile che ha come decorrenza il primo luglio 2004 e dunque di gran lunga antecedente al 2013, che è l'anno d'imposta oggetto della presente controversia e per un altro verso che soggetto obbligato al pagamento dell'IMU, in caso di immobili concessi in "leasing", è l'utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto. Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite, e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, specie per quanto riguarda le contestazioni in fatto circa il contratto di locazione finanziaria di bene immobile cui fa rifermento la sentenza impugnata, n. 3021130030, documento di sintesi n. 17, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Ric. 2021 n. 07276 sez. MT - ud. 12-10-2022 -4- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a
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