CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18606/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8175‒2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o , per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. prof. Cesare GLENDI (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Alberico II, n. 3, presso lo studio legale Oggetto: Tributi ‒ definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018 –coobbligato -estinzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 1140/04/2016 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata in data 30/09/2016; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 13/06/2024 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] PEPE , che ha concluso chiedendo la sospensione del giudizio; in difetto, l’accoglimento del ricorso. Rilevato che: -in controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TL3032107118 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA], quali soci successori della [OSCURATO:SOCIETA]., estinta per cancellazione dal registro delle imprese, a seguito della rettifica della dichiarazione IVA presentata dalla predetta società contribuente per l’anno d’imposta 2002 per l’utilizzo che la stessa aveva fatto di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Liguria con la sentenza impugnata aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sul rilievo che l’accertamento era stato erroneamente effettuato nei confronti della società estinta anziché nei confronti del suo legale rappresentante e dei soci e che, in ogni caso, mancava la prova della distribuzione ai soci degli utili occultati; – p er la cassazione della sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ricorr eva con un motiv o cui replica va l’intimat o con controricorso; –sulla proposta avanzata dal relatore in data 23 marzo 2018, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. nella versione vigente ratione temporis, la causa veniva rimessa alla pubblica udienza di questa Sezione con ordinanza interlocutoria n. 12838 del 2018; - il ricorrente con memoria del 6 giugno 2019 produceva la documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, da parte della coobbligata [OSCURATO:PERSONA] e, dichiarando di volersene avvalere, chiedeva la sospensione del giudizio e, «una volta appurato il perfezionamento della definzione», dichiararsi la cessazione della materia del contendere; - i n data 5 maggio 2024 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] PEPE ha depositato conclusioni scritte chiedendo «che la Corte di Cassazione disponga la sospensione richiesta, alla presenza dei relativi presupposi, in difetto l’accoglimento del ricorso, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria»; - il controricorrente in data 28 maggio 2024 ha depositato memoria in cui ha dato atto che «Nel giudizio RG n. 8768/2017, riguardante i coobbligati solidali [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], e D’[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto lo stesso avviso di accertamento n. TL3032107118 per IVA e sanzioni anno d’imposta 2002, questa Suprema Corte di Cassazione, con decreto presidenziale n. 10388/2022 del 31/3/2022 (che si allega) ha definitivamente dichiaratoestinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata» , ed ha insistito nella richiesta già avanzata con la precedente memoria. Considerato che: 1. Va preliminarmente esaminata la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dal controricorrente, che è fondata e va accolta. 2. Invero, l’intervenuta definizione agevolata della controversia vertente tra l’Agenzia delle entrate e gli altri soci della società contribuente, emergente, oltre che dalla copia della domanda avanzata dall’altra socia e coobbligata [OSCURATO:PERSONA], anche e soprattutto dal decreto presidenziale n. 10338/22 di estinzione del giudizio vertente nei confronti degli altri soci coobbligati ed avente ad oggetto il medesimo avviso di accertamento, giova anche all’odierno controricorrente quale coobbligato, in forza del chiaro disposto di cui all’art. 6, comma 14, del citato d.l., secondo cui «La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri […]». 3. Pertanto, in mancanza di diniego della predetta definizione agevolata e di istanza di trattazione del giudizio presentata dalla parte interessata (nella specie, l’Agenzia delle entrate), la causa va dichiarata estinta per intervenuta cessazione della materia del contendere risultando versato l’intero importo dovuto ai fini della definizione. L’esito del giudizio rende superfluo anche solo riferire del motivo di ricorso proposto dalla difesa erariale. 4. Ai sensi del comma 13, ultima parte, dell’art. 6 d.l. citato, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spes