Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 34695/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 16/04/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, quanto al [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto nel resto, e, quanto al [OSCURATO:PERSONA], dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 aprile 2026 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 28 maggio 2025,appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, assolti i due imputati da alcuni reati, aveva condannato il primo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e euro tremila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato l'originario fatto ascrittogli, e il secondo alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e euro seimila di multa in relazione al delitto di cui al capo b) e ai delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in essi riqualificati i restanti delitti ascritti, esclusa la recidiva infraquinquennale e ritenuta la continuazione.

Era stato ordinato il dissequestro e la restituzione del denaro sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], mentre era stata disposta la confisca di quant'altro in sequestro e la relativa distruzione eccettuata la devoluzione al F.U.G. del restante idenaro in sequestro.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., 125, 192, 530 e 546 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione.

Si contesta l'affermazione di responsabilità penale del ricorrente, che è stato ritenuto l'organizzatore dell'attività di spaccio sulla base di elementi fattuali privi di effettiva portata dimostrativa e valorizzati in maniera congetturale.

I contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], registrati in soli quattro giorni (7, 9,10 e 12 dicembre 2022), sono stati travisati dalla Corte del merito, giacché il Tribunale li ricostruiva nel senso che era il [OSCURATO:PERSONA] a cedere qualcosa al [OSCURATO:PERSONA], mentre la Corte di appello riteneva che fosse il [OSCURATO:PERSONA] a ricevere qualcosa.

Escluso, però, che fosse il ricorrente a fornire sostanza stupefacente al [OSCURATO:PERSONA], il suo contributo partecipativo resterebbe confinato nell'avere offerto la disponibilità logistica dell'androne condominiale, elemento confutato, ma comunque costituente un mero sospetto, tanto più che presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] veniva sequestrato un non modesto quantitativo di droga, mentre nulla veniva rinvenuto presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA].

In assenza di un riscontro oggettivo sull'effettiva natura degli incontri tra i due, congetturale sarebbe la conclusione della Corte di appello in chiave sfavorevole al ricorrente.

La Corte di appello ha riconosciuto implicitamente l'errore valutativo del Tribunale nell'attribuire al ricorrente la disponibilità dell'androne condominiale presso il quale avvenivano le consegne, e tuttavia ha assunto che la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] provenisse dall'installazione di una struttura di ferro a protezione della propria abitazione, circostanza del tutto neutra alla luce del fatto che il predetto 2androne non era raggiungibile dall'abitazione del ricorrente.

E' stata valorizzata la sola sporadica presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle riprese video, senza considerare che le videocamere erano posizionate verso l'ingresso della sua abitazione, e parallelamente l'assenza del fratello, [OSCURATO:PERSONA], dai medesimi filmati è stata letta in modo favorevole, senza considerare che quest'ultimo si trovava agli arresti domiciliari.

Eppure, presso l'abitazione di quest'ultimo i militari trovavano involucri simili a quelli sequestrati, nonché una somma di denaro ben più ampia di quella rinvenuta dal [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Si deduce, con il secondo motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione.

La sentenza impugnata ha confermato l'aumento di pena per la recidiva reiterata mediante una motivazione solo apparente, che si è risolta nel richiamo a formule di stile.

2.3. Si prospetta, con il terzo motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 240 cod. pen. e all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con riguardo alla disposta confisca della somma di denaro rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato.

La Corte di appello ha ritenuto di ordinare la confisca del denaro in sequestro ritenendolo profitto del reato, ma tale statuizione risulta viziata sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che la confisca del denaro è consentita ai sensi dell'art. 240 cod. pen. solo là dove sia dimostrato un preciso nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato per cui si procede, e, nel caso di specie, con riguardo al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, solo quando sia dimostrato il collegamento diretto tra il denaro e l'attività di spaccio contestata, non potendo essere disposta in via presuntiva o automatica.

Nel caso in esame tale nesso di pertinenzialità non risulta provato, né adeguatamente motivato.

Allo stesso modo, non sono applicabili le ipotesi di confisca allargata o per equivalente di cui all'art. 240-bis cod. pen. e all'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. citato, sia perché la fattispecie è stata ricondotta al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. cit., sia perché tali istituti presuppongono comunque la prova di una sproporzione patrimoniale o della disponibilità di beni di origine non giustificata, elementi assenti in questo caso.

3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, 3lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 2 legge n. 895 del 1967 in relazione all'art. 1 legge n. 110 del 1975 e vizio di motivazione.

Il tema concerne la corretta qualificazione giuridica del munizionamento in sequestro, costituito da due proiettili calibro 7,62 NATO, che sono stati ritenuti munizionamento da guerra.

Tale conclusione costituisce il risultato di un'erronea applicazione della legge penale e si fonda su motivazione apparente e manifestamente illogica.

Invero, la qualifica di una munizione come da guerra discende dalla sua destinazione, che, tuttavia, non può essere meramente presunta sulla base del solo calibro, ma deve essere accertata in concreto, e il giudice del merito ha l'onere di indicare gli elementi fattuali da cui trae il proprio convincimento.

3.2. Si prospetta, con il secondo motivo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello afferma la responsabilità del ricorrente per la detenzione a fini di spaccio di 470 di marijuana (capo a), escludendo l'ipotesi dell'uso personale sulla base di una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, basandola sulla quantità della sostanza, sulla suddivisione degli involucri, sulla presenza di tre bilancini di precisione e sul ruolo operativo svolto quotidianamente dal [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle cessioni con riguardo all'altro capo di imputazione contestato.

Quest'ultimo passaggio rivela il vizio logico che inficia l'intera motivazione, poiché la Corte del merito utilizza la provata partecipazione del ricorrente all'attività di spaccio di cocaina (primo capo di imputazione) come prova dirimente della finalità di spaccio della marijuana rinvenuta presso la sua abitazione (capo a), in un'inammissibile e illogica "traslazione di colpevolezza".

4. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché tutto versato in fatto, senza confrontarsi adeguatamente con l'ampia e logica motivazione della sentenza impugnata, che ha tratto il convincimento della penale responsabilità dell'imputato da plurimi elementi di prova, coerentemente valutati nel loro insieme.

Invero, la Corte distrettuale ha messo in evidenza quanto emerso dalle immagini di videosorveglianza, che evidenziavano un collaudato modus operandi 4tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], in base al quale quest'ultimo ogni mattina si recava dapprima a casa del [OSCURATO:PERSONA], bussando alla porta della sua abitazione ed intrattenendo con questi brevi contatti; quindi riceveva o consegnava oggetti di piccole dimensioni (compatibili con involucri di sostanza psicotropa, ma anche con denaro) successivamente trasportati o collocati nell'androne condominiale (dove poi venivano effettivamente rinvenuti gli involucri contenenti cocaina) o in punti adiacenti allo stesso.

Subito dopo aveva inizio l'attività di spaccio da parte del [OSCURATO:PERSONA], dimostrata sempre dai servizi di videosorveglianza e dai riscontri delle attività di perquisizione e sequestro effettuata a carico degli acquirenti.

Puntualmente rispondendo alle censure difensive, la Corte del merito, con argomenti privi di manifesta illogicità, ha escluso che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato visto entrare nell'androne condominiale al momento delle cessioni fosse rilevante ai fini di escludere la sua penale responsabilità in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], poiché il citato modus operandi, che prevedeva la centralizzazione dell'illecita attività nell'androne condominiale e l'assenza di sostanza stupefacente all'interno dell'abitazione del ricorrente, dimostrava te3 una deliberata scelta funzionale a ridurre i rischi ed era indice di una consapevole regia organizzativa in capo al ricorrente.

D'altra parte, ulteriore elemento di conforto e riscontro, correttamente valorizzato dalla Corte distrettuale, è rappresentato dal rinvenimento presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] della somma di denaro di euro 1.535,00, in contanti ed in banconote di piccolo taglio, occultata e non giustificata da alcuna lecita attività economica, tipico provento di attività di spaccio.

A fronte di questa motivazione, non manifestamente illogica né travisante gli elementi di prova, il ricorrente oppone una rilettura parcellizzata degli stessi, che sfocia in una mera rilettura del fatto, non consentita in questa sede.

1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo.

Contrariamente all'assunto difensivo, la Corte di appello ha ritenuto sussistente la contestata recidiva sulla base di una motivazione ancora una volta puntuale e congrua, valorizzando la non occasionalità della condotta illecita, inserita in un contesto criminoso posto in essere con modalità operative collaudate, traendo balla stessa il convincimento di quanto il ricorrente fosse incline a realizzare profitti illeciti senza alcuna forma di resipiscenza rispetto a pregresse scelte di devianza penale, per come risultanti dal certificato penale.

A questa motivazione, l'imputato oppone censure generiche e aspecifiche.

1.3. Infondato è, invece, l'ultimo motivo.

L'imputazione elevata al [OSCURATO:PERSONA] concerne un'attività continuata di spaccio di sostanze stupefacenti (intesa come vera e propria cessione a terzi/vendita), e non di semplice detenzione della sostanza psicotropa a fini di spaccio. 5I contatti frequenti del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] con la consegna o la ricezione di piccoli oggetti, che potevano corrispondere anche a denaro, è stata valorizzata dalla Corte del merito proprio per dimostrare il concorso del ricorrente nell'attività di spaccio materialmente posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA].

La somma di denaro rinvenuta presso la sua abitazione è stata ritenuta ulteriore riscontro da questo punto di vista.

La Corte di appello, dato atto che la somma di denaro sequestrata era una somma elevata e non giustificata in alcun modo, peraltro costituita da banconote in contanti e di piccolo taglio, quindi tipica somma di denaro provento di spaccio, l'ha confiscata ritenendola profitto del reato continuato su indicato.

Il richiamo alla giurisprudenza in tema di detenzione con finalità di spaccio, sostanzialmente effettuato dal ricorrente, non è pertinente nel caso di specie, essendo stata contestata al [OSCURATO:PERSONA] la diversa fattispecie della vendita della cocaina, rispetto alla quale la giurisprudenza è da sempre concorde nel ritenere confiscabile il denaro quale profitto dell'illecita attività (v. da ultimo Sez. 4, n. 20945 del 30/04/2025, non mass.).

Né, del resto, risulta che la Corte di appello abbia disposto la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., oggi consentita anche per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per effetto della modifica apportata all'art. 85- bis medesimo decreto dal dl. n. 123 del 2023, convertito con modifiche dalla legge n. 159 del 2023 (sul punto v.

Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Rv. 286103-01, che ha precisato che tali modifiche si applicano retroattivamente entro i limiti previsti dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, per l'individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado).

In definitiva, la Corte territoriale ha confermato la confisca del denaro ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenendolo, con motivazione congrua e sotto il profilo logico non censurabile, profitto del reato di spaccio continuato di sostanze stupefacenti contestato al ricorrente.

1.4. Il ricorso va, dunque, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, le cartucce cal. 7,62 in dotazione alla NATO costituiscono munizioni per arma da guerra, la cui detenzione integra la fattispecie di cui all'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, a nulla rilevando che esse possano servire anche per il caricamento di armi comuni da sparo, dovendosi avere riguardo esclusivo alla loro normale destinazione, e non 6anche alla loro possibile utilizzazione (Sez. 1, n. 11022 del 26/05/1998, Rv. 211604-01; in senso conforme Sez. 1, n. 23613 del 09/04/2014, Rv. 259619-01, che ha evidenziato come non sia necessario, ai fini della configurabilità del reato di detenzione abusiva di munizioni da guerra, che queste siano atte all'impiego, dovendosi considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione).

Recentemente, il principio è stato nuovamente ribadito da questa Corte (Sez. 1, n. 45468 del 27/10/2022, non mass.), che ha precisato come la qualifica di munizione da guerra non può essere circoscritta alle munizioni dotate di particolari caratteristiche di potenzialità offensiva.

Il criterio base di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 1, comma 3, infatti, si oppone a tale conclusione e impone di considerare munizione da guerra ogni munizione che sia comunque destinata al caricamento delle armi da guerra.

Il requisito generale della "spiccata potenzialità di offesa" è invero nel citato art. 1, comma 1, per le armi da guerra e non anche per le munizioni, che invece derivano la loro qualificazione dall'arma cui sono destinate, e hanno rilevanza penale anche se limitate ad alcune parti.

Si tratta di considerazioni interamente condivisibili e che devono essere ribadite.

Nel caso in esame, ovviamente, la destinazione della munizione all'arma da guerra si trae dal simbolo NATO apposto sulla cartuccia, non a caso espressamente indicato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 110 del 1974, come modificato, mediante aggiunta, dall'art. 18, comma 1, lett. a), legge n. 238 del 2021, come elemento qualificante in tale senso le munizioni di cal. 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, che al fine di individuarne la specifica destinazione come munizioni da guerra devono recare il marchio NATO o altra marchiatura idonea (sul punto v.

Sez. 1, n. 9807 del 20/02/2026, non mass., pag. 6, nonché Sez. 1, n. 2421 del 02/12/2025, dep. 2026, non mass., pag. 3).

2.2. Il secondo motivo è infondato.

La Corte di appello ha tratto la convinzione della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], integrante l'imputazione elevata al capo a), sulla base del quantitativo complessivo (gr. 470 di marijuana), della suddivisione in più involucri, del rinvenimento di ben tre bilancini di precisione.

A ciò ha aggiunto anche la considerazione della prova dell'attività di spaccio continuativamente svolta dal ricorrente, integrante l'altro capo di imputazione, che forniva ulteriore dimostrazione della destinazione anche della predetta sostanza psicotropa.

La censura mossa dal ricorrente non tiene nel debito conto la complessiva motivazione della sentenza impugnata, rispetto alla quale il riferimento alla prova dell'illecita attività posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il [OSCURATO:PERSONA] costituisce 7soltanto, un elemento di ulteriore riscontro rispetto ad elementi di prova già di per sé univocamente probanti la destinazione allo spaccio dello stupefacente.

2.3. In conclusione, anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 16/04/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, quanto al [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto nel resto, e, quanto al [OSCURATO:PERSONA], dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 aprile 2026 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 28 maggio 2025,appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, assolti i due imputati da alcuni reati, aveva condannato il primo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e euro tremila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato l'originario fatto ascrittogli, e il secondo alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e euro seimila di multa in relazione al delitto di cui al capo b) e ai delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in essi riqualificati i restanti delitti ascritti, esclusa la recidiva infraquinquennale e ritenuta la continuazione. Era stato ordinato il dissequestro e la restituzione del denaro sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], mentre era stata disposta la confisca di quant'altro in sequestro e la relativa distruzione eccettuata la devoluzione al F.U.G. del restante idenaro in sequestro. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., 125, 192, 530 e 546 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione. Si contesta l'affermazione di responsabilità penale del ricorrente, che è stato ritenuto l'organizzatore dell'attività di spaccio sulla base di elementi fattuali privi di effettiva portata dimostrativa e valorizzati in maniera congetturale. I contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], registrati in soli quattro giorni (7, 9,10 e 12 dicembre 2022), sono stati travisati dalla Corte del merito, giacché il Tribunale li ricostruiva nel senso che era il [OSCURATO:PERSONA] a cedere qualcosa al [OSCURATO:PERSONA], mentre la Corte di appello riteneva che fosse il [OSCURATO:PERSONA] a ricevere qualcosa. Escluso, però, che fosse il ricorrente a fornire sostanza stupefacente al [OSCURATO:PERSONA], il suo contributo partecipativo resterebbe confinato nell'avere offerto la disponibilità logistica dell'androne condominiale, elemento confutato, ma comunque costituente un mero sospetto, tanto più che presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] veniva sequestrato un non modesto quantitativo di droga, mentre nulla veniva rinvenuto presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]. In assenza di un riscontro oggettivo sull'effettiva natura degli incontri tra i due, congetturale sarebbe la conclusione della Corte di appello in chiave sfavorevole al ricorrente. La Corte di appello ha riconosciuto implicitamente l'errore valutativo del Tribunale nell'attribuire al ricorrente la disponibilità dell'androne condominiale presso il quale avvenivano le consegne, e tuttavia ha assunto che la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] provenisse dall'installazione di una struttura di ferro a protezione della propria abitazione, circostanza del tutto neutra alla luce del fatto che il predetto 2androne non era raggiungibile dall'abitazione del ricorrente. E' stata valorizzata la sola sporadica presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle riprese video, senza considerare che le videocamere erano posizionate verso l'ingresso della sua abitazione, e parallelamente l'assenza del fratello, [OSCURATO:PERSONA], dai medesimi filmati è stata letta in modo favorevole, senza considerare che quest'ultimo si trovava agli arresti domiciliari. Eppure, presso l'abitazione di quest'ultimo i militari trovavano involucri simili a quelli sequestrati, nonché una somma di denaro ben più ampia di quella rinvenuta dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Si deduce, con il secondo motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione. La sentenza impugnata ha confermato l'aumento di pena per la recidiva reiterata mediante una motivazione solo apparente, che si è risolta nel richiamo a formule di stile. 2.3. Si prospetta, con il terzo motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 240 cod. pen. e all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con riguardo alla disposta confisca della somma di denaro rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato. La Corte di appello ha ritenuto di ordinare la confisca del denaro in sequestro ritenendolo profitto del reato, ma tale statuizione risulta viziata sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione. La giurisprudenza ha infatti chiarito che la confisca del denaro è consentita ai sensi dell'art. 240 cod. pen. solo là dove sia dimostrato un preciso nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato per cui si procede, e, nel caso di specie, con riguardo al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, solo quando sia dimostrato il collegamento diretto tra il denaro e l'attività di spaccio contestata, non potendo essere disposta in via presuntiva o automatica. Nel caso in esame tale nesso di pertinenzialità non risulta provato, né adeguatamente motivato. Allo stesso modo, non sono applicabili le ipotesi di confisca allargata o per equivalente di cui all'art. 240-bis cod. pen. e all'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. citato, sia perché la fattispecie è stata ricondotta al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. cit., sia perché tali istituti presuppongono comunque la prova di una sproporzione patrimoniale o della disponibilità di beni di origine non giustificata, elementi assenti in questo caso. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, 3lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 2 legge n. 895 del 1967 in relazione all'art. 1 legge n. 110 del 1975 e vizio di motivazione. Il tema concerne la corretta qualificazione giuridica del munizionamento in sequestro, costituito da due proiettili calibro 7,62 NATO, che sono stati ritenuti munizionamento da guerra. Tale conclusione costituisce il risultato di un'erronea applicazione della legge penale e si fonda su motivazione apparente e manifestamente illogica. Invero, la qualifica di una munizione come da guerra discende dalla sua destinazione, che, tuttavia, non può essere meramente presunta sulla base del solo calibro, ma deve essere accertata in concreto, e il giudice del merito ha l'onere di indicare gli elementi fattuali da cui trae il proprio convincimento. 3.2. Si prospetta, con il secondo motivo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello afferma la responsabilità del ricorrente per la detenzione a fini di spaccio di 470 di marijuana (capo a), escludendo l'ipotesi dell'uso personale sulla base di una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, basandola sulla quantità della sostanza, sulla suddivisione degli involucri, sulla presenza di tre bilancini di precisione e sul ruolo operativo svolto quotidianamente dal [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle cessioni con riguardo all'altro capo di imputazione contestato. Quest'ultimo passaggio rivela il vizio logico che inficia l'intera motivazione, poiché la Corte del merito utilizza la provata partecipazione del ricorrente all'attività di spaccio di cocaina (primo capo di imputazione) come prova dirimente della finalità di spaccio della marijuana rinvenuta presso la sua abitazione (capo a), in un'inammissibile e illogica "traslazione di colpevolezza". 4. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché tutto versato in fatto, senza confrontarsi adeguatamente con l'ampia e logica motivazione della sentenza impugnata, che ha tratto il convincimento della penale responsabilità dell'imputato da plurimi elementi di prova, coerentemente valutati nel loro insieme. Invero, la Corte distrettuale ha messo in evidenza quanto emerso dalle immagini di videosorveglianza, che evidenziavano un collaudato modus operandi 4tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], in base al quale quest'ultimo ogni mattina si recava dapprima a casa del [OSCURATO:PERSONA], bussando alla porta della sua abitazione ed intrattenendo con questi brevi contatti; quindi riceveva o consegnava oggetti di piccole dimensioni (compatibili con involucri di sostanza psicotropa, ma anche con denaro) successivamente trasportati o collocati nell'androne condominiale (dove poi venivano effettivamente rinvenuti gli involucri contenenti cocaina) o in punti adiacenti allo stesso. Subito dopo aveva inizio l'attività di spaccio da parte del [OSCURATO:PERSONA], dimostrata sempre dai servizi di videosorveglianza e dai riscontri delle attività di perquisizione e sequestro effettuata a carico degli acquirenti. Puntualmente rispondendo alle censure difensive, la Corte del merito, con argomenti privi di manifesta illogicità, ha escluso che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato visto entrare nell'androne condominiale al momento delle cessioni fosse rilevante ai fini di escludere la sua penale responsabilità in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], poiché il citato modus operandi, che prevedeva la centralizzazione dell'illecita attività nell'androne condominiale e l'assenza di sostanza stupefacente all'interno dell'abitazione del ricorrente, dimostrava te3 una deliberata scelta funzionale a ridurre i rischi ed era indice di una consapevole regia organizzativa in capo al ricorrente. D'altra parte, ulteriore elemento di conforto e riscontro, correttamente valorizzato dalla Corte distrettuale, è rappresentato dal rinvenimento presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] della somma di denaro di euro 1.535,00, in contanti ed in banconote di piccolo taglio, occultata e non giustificata da alcuna lecita attività economica, tipico provento di attività di spaccio. A fronte di questa motivazione, non manifestamente illogica né travisante gli elementi di prova, il ricorrente oppone una rilettura parcellizzata degli stessi, che sfocia in una mera rilettura del fatto, non consentita in questa sede. 1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo. Contrariamente all'assunto difensivo, la Corte di appello ha ritenuto sussistente la contestata recidiva sulla base di una motivazione ancora una volta puntuale e congrua, valorizzando la non occasionalità della condotta illecita, inserita in un contesto criminoso posto in essere con modalità operative collaudate, traendo balla stessa il convincimento di quanto il ricorrente fosse incline a realizzare profitti illeciti senza alcuna forma di resipiscenza rispetto a pregresse scelte di devianza penale, per come risultanti dal certificato penale. A questa motivazione, l'imputato oppone censure generiche e aspecifiche. 1.3. Infondato è, invece, l'ultimo motivo. L'imputazione elevata al [OSCURATO:PERSONA] concerne un'attività continuata di spaccio di sostanze stupefacenti (intesa come vera e propria cessione a terzi/vendita), e non di semplice detenzione della sostanza psicotropa a fini di spaccio. 5I contatti frequenti del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] con la consegna o la ricezione di piccoli oggetti, che potevano corrispondere anche a denaro, è stata valorizzata dalla Corte del merito proprio per dimostrare il concorso del ricorrente nell'attività di spaccio materialmente posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA]. La somma di denaro rinvenuta presso la sua abitazione è stata ritenuta ulteriore riscontro da questo punto di vista. La Corte di appello, dato atto che la somma di denaro sequestrata era una somma elevata e non giustificata in alcun modo, peraltro costituita da banconote in contanti e di piccolo taglio, quindi tipica somma di denaro provento di spaccio, l'ha confiscata ritenendola profitto del reato continuato su indicato. Il richiamo alla giurisprudenza in tema di detenzione con finalità di spaccio, sostanzialmente effettuato dal ricorrente, non è pertinente nel caso di specie, essendo stata contestata al [OSCURATO:PERSONA] la diversa fattispecie della vendita della cocaina, rispetto alla quale la giurisprudenza è da sempre concorde nel ritenere confiscabile il denaro quale profitto dell'illecita attività (v. da ultimo Sez. 4, n. 20945 del 30/04/2025, non mass.). Né, del resto, risulta che la Corte di appello abbia disposto la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., oggi consentita anche per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per effetto della modifica apportata all'art. 85- bis medesimo decreto dal dl. n. 123 del 2023, convertito con modifiche dalla legge n. 159 del 2023 (sul punto v. Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Rv. 286103-01, che ha precisato che tali modifiche si applicano retroattivamente entro i limiti previsti dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, per l'individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado). In definitiva, la Corte territoriale ha confermato la confisca del denaro ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenendolo, con motivazione congrua e sotto il profilo logico non censurabile, profitto del reato di spaccio continuato di sostanze stupefacenti contestato al ricorrente. 1.4. Il ricorso va, dunque, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Come ripetutamente affermato da questa Corte, le cartucce cal. 7,62 in dotazione alla NATO costituiscono munizioni per arma da guerra, la cui detenzione integra la fattispecie di cui all'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, a nulla rilevando che esse possano servire anche per il caricamento di armi comuni da sparo, dovendosi avere riguardo esclusivo alla loro normale destinazione, e non 6anche alla loro possibile utilizzazione (Sez. 1, n. 11022 del 26/05/1998, Rv. 211604-01; in senso conforme Sez. 1, n. 23613 del 09/04/2014, Rv. 259619-01, che ha evidenziato come non sia necessario, ai fini della configurabilità del reato di detenzione abusiva di munizioni da guerra, che queste siano atte all'impiego, dovendosi considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione). Recentemente, il principio è stato nuovamente ribadito da questa Corte (Sez. 1, n. 45468 del 27/10/2022, non mass.), che ha precisato come la qualifica di munizione da guerra non può essere circoscritta alle munizioni dotate di particolari caratteristiche di potenzialità offensiva. Il criterio base di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 1, comma 3, infatti, si oppone a tale conclusione e impone di considerare munizione da guerra ogni munizione che sia comunque destinata al caricamento delle armi da guerra. Il requisito generale della "spiccata potenzialità di offesa" è invero nel citato art. 1, comma 1, per le armi da guerra e non anche per le munizioni, che invece derivano la loro qualificazione dall'arma cui sono destinate, e hanno rilevanza penale anche se limitate ad alcune parti. Si tratta di considerazioni interamente condivisibili e che devono essere ribadite. Nel caso in esame, ovviamente, la destinazione della munizione all'arma da guerra si trae dal simbolo NATO apposto sulla cartuccia, non a caso espressamente indicato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 110 del 1974, come modificato, mediante aggiunta, dall'art. 18, comma 1, lett. a), legge n. 238 del 2021, come elemento qualificante in tale senso le munizioni di cal. 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, che al fine di individuarne la specifica destinazione come munizioni da guerra devono recare il marchio NATO o altra marchiatura idonea (sul punto v. Sez. 1, n. 9807 del 20/02/2026, non mass., pag. 6, nonché Sez. 1, n. 2421 del 02/12/2025, dep. 2026, non mass., pag. 3). 2.2. Il secondo motivo è infondato. La Corte di appello ha tratto la convinzione della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], integrante l'imputazione elevata al capo a), sulla base del quantitativo complessivo (gr. 470 di marijuana), della suddivisione in più involucri, del rinvenimento di ben tre bilancini di precisione. A ciò ha aggiunto anche la considerazione della prova dell'attività di spaccio continuativamente svolta dal ricorrente, integrante l'altro capo di imputazione, che forniva ulteriore dimostrazione della destinazione anche della predetta sostanza psicotropa. La censura mossa dal ricorrente non tiene nel debito conto la complessiva motivazione della sentenza impugnata, rispetto alla quale il riferimento alla prova dell'illecita attività posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il [OSCURATO:PERSONA] costituisce 7soltanto, un elemento di ulteriore riscontro rispetto ad elementi di prova già di per sé univocamente probanti la destinazione allo spaccio dello stupefacente. 2.3. In conclusione, anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34695/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris