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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37851/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi per il ricorrente gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 2 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha disposto gli arresti domiciliari di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati dei capi 3) - violazione degli art. 61-bis, 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 - e L) - violazione degli art. 416, commi 1 e 3, cod. pen., art. 4

I. n. 146 del 2006 -.

2. Ricorre per cassazione l'indagato sulla base di cinque motivi.

Con il primo deduce l'inammissibilità dell'appello del Procuratore europeo perché non specifico; con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'identificazione, a partire da un'utenza telefonica intestata ad altro soggetto; con il terzo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla qualifica di amministratore di fatto; con il quarto lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al reato associativo per il periodo da luglio a dicembre 2021; con il quinto eccepisce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari, difettando il pericolo concreto e attuale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo di ricorso, è pacifico che il tasso di specificità dell'appello si misura sulla consistenza delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014, Bacci, Rv. 259907- 01), Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di tale regola e ha offerto puntuale risposta alla censura sollevata.

Ha infatti evidenziato che il GIP aveva disatteso la richiesta di applicazione di misure cautelari sulla base di una motivazione lacunosa, e a tratti apparente, dovuta alla totale incomprensione del meccanismo della frode fiscale delineato dall'[OSCURATO:PERSONA], la quale tinvece;aveva avuto cura di confezionare un appello rituale, non limitandosi a reiterare la richiesta originaria, ma facendosi carico di confutare i pur scarni argomenti del GIP e contestando gli specifici elementi di fatto addotti.

Il secondo motivo attiene all'identificazione dell'indagato a partire dalle intercettazioni telefoniche.

Il ricorrente, che non ha contestato la ricostruzione in fatto della frode carosello avente a oggetto prodotti informatici, ha invece insistito sulla circostanza che l'utenza attenzionata era intestata a [OSCURATO:PERSONA], che gli inquirenti si erano concentrati quindi su tale Francesco e che inspiegabilmente nelle informative era poi comparso il suo nome di battesimo.

La censura è stata articolata in termini di motivazione apparente e travisamento della prova.

Anche su questo tema la risposta dell'ordinanza impugnata è puntuale ed esauriente.

Gli operanti hanno sentito la voce dell'indagato nella conversazione del 3 novembre 2021 perché intercettata sulla sua utenza, quindi, hanno riconosciuto nello stesso anche l'utilizzatore di altra utenza telefonica attenzionata e attribuita in una prima fase alla [OSCURATO:PERSONA] e in una seconda fase al [OSCURATO:PERSONA].

E' emerso con nettezza dalla conversazione del 3 novembre che l'indagato conosceva molto bene [OSCURATO:PERSONA] - gerente delle società filtro e coordinatore dei rapporti con i fornitori esteri, i gestori di fatto delle cartiere e i gestori delle società logistiche - e che entrambi utilizzavano più utenze cellulari.

Decisiva è stata tuttavia la conversazione del 5 gennaio 2022 n. 4122 tra [OSCURATO:PERSONA], presidente di Area, e [OSCURATO:PERSONA], responsabile vendite di Area.

Il primo aveva chiesto al secondo informazioni sulla persona che avevano pagato a Salerno, facendo riferimento ai soldi dati a [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto di Assicel (gestita di fatto dall'indagato); il Mussini aveva rassicurato l'Ibattici di aver ricevuto notizie tranquillizzanti dal "broker", cioè da Pasquale, in merito al buon esito dell'operazione; il Mussini effettivamente aveva parlato con Pasquale quel giorno stesso (progressivo n. 156); inoltre, aveva ripetutamente vantato la serietà di Pasquale con il vice-presidente di Area, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ribadito la serietà di Pasquale con Ibattici (progressivo n. 2182).

Le conversazioni ritenute significative sono state integralmente riportate nell'ordinanza e ampiamente commentate dai Giudici.

L'indagato non le ha contestate.

La loro interpretazione è comunque una questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità se non in termini di manifesta illogicità o irragionevolezza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01), vizi non dedotti nel caso in esame.

Il Tribunale del riesame ha risposto anche alle specifiche censure, osservando che l'indicazione di un utente poteva mutare nel corso delle indagini, che il nome Francesco era riportato nelle sintesi delle conversazioni e non era risultato dalla trascrizione integrale, che nulla poteva escludere che Francesco fosse un nome di fantasia usato per celare il vero interlocutore, che nulla escludeva che la medesima utenza fosse in uso a più soggetti nello stesso periodo o in periodi diversi.

Anche in questo caso si tratta di argomenti non manifestamente illogici o contraddittori, per cui resistono alla censura sollevata.

Il terzo motivo attiene alla qualificazione del ricorrente come amministratore di fatto.

Il Tribunale del riesame ha passato in rassegna alcune conversazioni significative da cui è emerso in modo inequivocabile che il Mussini trattava solo con il Pisapia, che lo riteneva il referente esclusivo (e quindi il gestore di fatto) di Assicel, e che lo stimava al punto tale da proporgli un salto di qualità da amministratore di fatto della società filtro a "broker", ufficiale o ufficioso di Area, dunque con un più stabile inserimento nella struttura aziendale e con più sicure provvigioni.

E' pacifico in giurisprudenza che, in tema di reati tributari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società "schermo", priva di una reale autonomia e costituita per essere utilizzata in un meccanismo fraudolento, si desume dall'assunzione di una significativa e continua attività gestoria e del ruolo di "dominus" e ideatore del suddetto sistema fraudolento, non essendo ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico (come quelli attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale) all'interno di un ente esistente solo da un punto di vista giuridico (Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-01).

Peraltro, considerata la cognizione sommaria propria della fase cautelare, non è necessaria una motivazione più approfondita sul punto.

Con il quarto motivo l'indagato contesta la sua partecipazione all'associazione.

L'eccezione è articolata con riferimento all'esiguità di tempo e alla conoscenza di altri sodali.

Si tratta di due parametri non decisivi.

Infatti, la giurisprudenza ha configurato il reato associativo anche con una partecipazione di breve periodo (tra le più recenti, Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471-01) e nonostante la mancata conoscenza di altri sodali (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645-01), purché tuttavia si abbia la consapevolezza di partecipare a un'associazione.

E nello specifico, il Tribunale del riesame ha opportunamente evidenziato che il Pisapia era in relazione stretta con il Mussini, con il Bertolini, e con [OSCURATO:PERSONA], tutti promotori della frode.

A fronte di tale ricostruzione, la circostanza che il Pisapia non avesse fin dall'inizio il numero di telefono di Zomparelli è irrilevante.

Infine, con il quinto motivo, l'indagato lamenta l'assenza dei presupposti della cautela.

Tuttavia, anche su questo punto la motivazione è ineccepibile.

Il Tribunale del riesame ha considerato che le attività criminose non erano state interrotte in seguito alla conoscenza dell'avvio delle indagini da parte dell'Agenzia delle entrate da maggio 2021, che la conoscenza della richiesta cautelare del PM aveva provocato solo un breve e prudenziale arresto delle condotte fraudolente, che quindi non vi era stata alcuna rescissione dei legami, ma anzi una riorganizzazione perché Mussini e gli altri si erano procurati nuove cartiere da sostituire a quelle oggetto d'indagine che erano state liquidate o chiuse.

Considerato che nella conversazione del 5 gennaio 2022 Mussini aveva prospettato al Pisapia un salto di qualità nella collaborazione, non illogicamente i Giudici della cautela hanno ritenuto che l'indagato avesse continuato a operare nelle frodi anche nel 2022 e, probabilmente, fino tgl'al momento della decisione.

Di qui l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con soggetti diversi dai conviventi.

Infatti, per la tipologia di reati contestati il Tribunale del riesame ha esplicitamente escluso l'efficacia delle sole misure interdittive e ha lungamente motivato con argomenti individualizzanti sulla misura custodiale di minor rigore.

La decisione, anche sotto questo profilo, resiste alle censure sollevate.

Il ricorso va in definitiva rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi per il ricorrente gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 2 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha disposto gli arresti domiciliari di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati dei capi 3) - violazione degli art. 61-bis, 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 - e L) - violazione degli art. 416, commi 1 e 3, cod. pen., art. 4 I. n. 146 del 2006 -. 2. Ricorre per cassazione l'indagato sulla base di cinque motivi. Con il primo deduce l'inammissibilità dell'appello del Procuratore europeo perché non specifico; con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'identificazione, a partire da un'utenza telefonica intestata ad altro soggetto; con il terzo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla qualifica di amministratore di fatto; con il quarto lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al reato associativo per il periodo da luglio a dicembre 2021; con il quinto eccepisce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari, difettando il pericolo concreto e attuale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo di ricorso, è pacifico che il tasso di specificità dell'appello si misura sulla consistenza delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014, Bacci, Rv. 259907- 01), Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di tale regola e ha offerto puntuale risposta alla censura sollevata. Ha infatti evidenziato che il GIP aveva disatteso la richiesta di applicazione di misure cautelari sulla base di una motivazione lacunosa, e a tratti apparente, dovuta alla totale incomprensione del meccanismo della frode fiscale delineato dall'[OSCURATO:PERSONA], la quale tinvece;aveva avuto cura di confezionare un appello rituale, non limitandosi a reiterare la richiesta originaria, ma facendosi carico di confutare i pur scarni argomenti del GIP e contestando gli specifici elementi di fatto addotti. Il secondo motivo attiene all'identificazione dell'indagato a partire dalle intercettazioni telefoniche. Il ricorrente, che non ha contestato la ricostruzione in fatto della frode carosello avente a oggetto prodotti informatici, ha invece insistito sulla circostanza che l'utenza attenzionata era intestata a [OSCURATO:PERSONA], che gli inquirenti si erano concentrati quindi su tale Francesco e che inspiegabilmente nelle informative era poi comparso il suo nome di battesimo. La censura è stata articolata in termini di motivazione apparente e travisamento della prova. Anche su questo tema la risposta dell'ordinanza impugnata è puntuale ed esauriente. Gli operanti hanno sentito la voce dell'indagato nella conversazione del 3 novembre 2021 perché intercettata sulla sua utenza, quindi, hanno riconosciuto nello stesso anche l'utilizzatore di altra utenza telefonica attenzionata e attribuita in una prima fase alla [OSCURATO:PERSONA] e in una seconda fase al [OSCURATO:PERSONA]. E' emerso con nettezza dalla conversazione del 3 novembre che l'indagato conosceva molto bene [OSCURATO:PERSONA] - gerente delle società filtro e coordinatore dei rapporti con i fornitori esteri, i gestori di fatto delle cartiere e i gestori delle società logistiche - e che entrambi utilizzavano più utenze cellulari. Decisiva è stata tuttavia la conversazione del 5 gennaio 2022 n. 4122 tra [OSCURATO:PERSONA], presidente di Area, e [OSCURATO:PERSONA], responsabile vendite di Area. Il primo aveva chiesto al secondo informazioni sulla persona che avevano pagato a Salerno, facendo riferimento ai soldi dati a [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto di Assicel (gestita di fatto dall'indagato); il Mussini aveva rassicurato l'Ibattici di aver ricevuto notizie tranquillizzanti dal "broker", cioè da Pasquale, in merito al buon esito dell'operazione; il Mussini effettivamente aveva parlato con Pasquale quel giorno stesso (progressivo n. 156); inoltre, aveva ripetutamente vantato la serietà di Pasquale con il vice-presidente di Area, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ribadito la serietà di Pasquale con Ibattici (progressivo n. 2182). Le conversazioni ritenute significative sono state integralmente riportate nell'ordinanza e ampiamente commentate dai Giudici. L'indagato non le ha contestate. La loro interpretazione è comunque una questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità se non in termini di manifesta illogicità o irragionevolezza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01), vizi non dedotti nel caso in esame. Il Tribunale del riesame ha risposto anche alle specifiche censure, osservando che l'indicazione di un utente poteva mutare nel corso delle indagini, che il nome Francesco era riportato nelle sintesi delle conversazioni e non era risultato dalla trascrizione integrale, che nulla poteva escludere che Francesco fosse un nome di fantasia usato per celare il vero interlocutore, che nulla escludeva che la medesima utenza fosse in uso a più soggetti nello stesso periodo o in periodi diversi. Anche in questo caso si tratta di argomenti non manifestamente illogici o contraddittori, per cui resistono alla censura sollevata. Il terzo motivo attiene alla qualificazione del ricorrente come amministratore di fatto. Il Tribunale del riesame ha passato in rassegna alcune conversazioni significative da cui è emerso in modo inequivocabile che il Mussini trattava solo con il Pisapia, che lo riteneva il referente esclusivo (e quindi il gestore di fatto) di Assicel, e che lo stimava al punto tale da proporgli un salto di qualità da amministratore di fatto della società filtro a "broker", ufficiale o ufficioso di Area, dunque con un più stabile inserimento nella struttura aziendale e con più sicure provvigioni. E' pacifico in giurisprudenza che, in tema di reati tributari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società "schermo", priva di una reale autonomia e costituita per essere utilizzata in un meccanismo fraudolento, si desume dall'assunzione di una significativa e continua attività gestoria e del ruolo di "dominus" e ideatore del suddetto sistema fraudolento, non essendo ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico (come quelli attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale) all'interno di un ente esistente solo da un punto di vista giuridico (Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-01). Peraltro, considerata la cognizione sommaria propria della fase cautelare, non è necessaria una motivazione più approfondita sul punto. Con il quarto motivo l'indagato contesta la sua partecipazione all'associazione. L'eccezione è articolata con riferimento all'esiguità di tempo e alla conoscenza di altri sodali. Si tratta di due parametri non decisivi. Infatti, la giurisprudenza ha configurato il reato associativo anche con una partecipazione di breve periodo (tra le più recenti, Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471-01) e nonostante la mancata conoscenza di altri sodali (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645-01), purché tuttavia si abbia la consapevolezza di partecipare a un'associazione. E nello specifico, il Tribunale del riesame ha opportunamente evidenziato che il Pisapia era in relazione stretta con il Mussini, con il Bertolini, e con [OSCURATO:PERSONA], tutti promotori della frode. A fronte di tale ricostruzione, la circostanza che il Pisapia non avesse fin dall'inizio il numero di telefono di Zomparelli è irrilevante. Infine, con il quinto motivo, l'indagato lamenta l'assenza dei presupposti della cautela. Tuttavia, anche su questo punto la motivazione è ineccepibile. Il Tribunale del riesame ha considerato che le attività criminose non erano state interrotte in seguito alla conoscenza dell'avvio delle indagini da parte dell'Agenzia delle entrate da maggio 2021, che la conoscenza della richiesta cautelare del PM aveva provocato solo un breve e prudenziale arresto delle condotte fraudolente, che quindi non vi era stata alcuna rescissione dei legami, ma anzi una riorganizzazione perché Mussini e gli altri si erano procurati nuove cartiere da sostituire a quelle oggetto d'indagine che erano state liquidate o chiuse. Considerato che nella conversazione del 5 gennaio 2022 Mussini aveva prospettato al Pisapia un salto di qualità nella collaborazione, non illogicamente i Giudici della cautela hanno ritenuto che l'indagato avesse continuato a operare nelle frodi anche nel 2022 e, probabilmente, fino tgl'al momento della decisione. Di qui l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con soggetti diversi dai conviventi. Infatti, per la tipologia di reati contestati il Tribunale del riesame ha esplicitamente escluso l'efficacia delle sole misure interdittive e ha lungamente motivato con argomenti individualizzanti sulla misura custodiale di minor rigore. La decisione, anche sotto questo profilo, resiste alle censure sollevate. Il ricorso va in definitiva rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar
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