CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21775/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26584/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - Avverso la sentenza n. 6619/2022delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 2 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 24 aprile 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – COMPENSAZIONE – MOTIVAZIONE r.g. n. 26584/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propose innanzi il Giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella di pagamento, causalmente ascritta a sanzioni amministrative irrogate dal Comune di Roma, deducendo l’estinzione della pretesa creditoria per prescrizione; all’esito del giudizio di prime cure, l’adita A.G. rigettò l’opposizione, condannando –per quanto qui interessa - l’attore alla refusione delle spese processuali in favore del Comune di Roma; [OSCURATO:PERSONA] interpose appello limitatamente a quest’ultima statuizione, asserendo la illegittimità della condanna alle spese di lite in quanto il Comune di Roma si era costituito in giudizio a mezzo di proprio funzionario delegato; la decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello, riformando la sentenza nel solo capo di condanna alle spese in favore del Comune di Roma, ma ha compensato le spese del grado di impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, articolando un motivo, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolge difese nel giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che l’unico motivo censura, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la compensazione delle spese del giudizio di appello: si deduce, in sintesi, che l’unica doglianza posta a suffragio dell’appello, concernente la condanna alle spese in favore dell’ente comunale, siastata interamente accolta, sicché all’appellante, del tutto vittoriosa, spettava la refusione delle spese del grado, nel quale, peraltro, il Comune di Roma aveva pretestuosamente resistito; il motivo è inammissibile; r.g. n. 26584/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la gravata sentenza ha ravvisato eccezionali ragioni giustificanti la compensazione «tenuto conto della circostanza che l’opposizione è stata respinta nel merito, che la Minniti è stata condannata anche per responsabilità aggravata e del fatto che solo un motivo di censura mosso alla sentenza di prime cure è risultato fondato»; si tratta, come è evidente, di una pluralità di rationes decidendi, ovvero della postulazione, ad opera del giudicante, di vari argomenti, ciascuno dei quali, isolatamente apprezzato, idoneo a fondare la statuizione resa, talché, ove in astratta ipotesi espunto uno di essi, non risulta minato, nella sua concludenza, l’impianto motivazionale; ciò posto, la doglianza della ricorrente, sopra riportata, si incentra unicamente sul carattere integrale dell’accoglimento dell’appello (ovvero sul fatto che esso si sostanziasse in un’unica censura) senza rivolgere notazione critica alcuna alle altre giustificazioni (la condanna per responsabilità aggravata dell’appellante, la reiezione nel merito della domanda di tutela dalla stessa avanzata) poste invece - in maniera conforme a diritto o meno, non è qui possibile sindacare in difetto di specifica censura- a base della pronuncia di compensazione ; orbene, è noto che qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità diragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (orientamento consolidato: tra le tantissime, cfr.Cass. 05/02/2024, n. 3224; Cass.14/08/2020, n. 17182; Cass. 18/04/2019, n. 10815; Cass.27/07/2017, n. 18641; Cass.21/06/2017, n. 15350); il ricorso è inammissibile; r.g. n. 26584/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura di euro 800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello st