CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 11763/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/12/2025 del [OSCURATO:PERSONA] dell’Udienza Preliminare diArezzoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo, con lasentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,la pena concordata su richiesta delle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] KarAntony, irrogando la pena di anni quattro e giorni venti di reclusione ed euro18.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dalla recidiva reiterata infraquinquennale,commesso in Terranuova il 16 aprile 2025, nonché per il delitto di cui all’art. 73,comma 1, del medesimo testo unico, commesso in Montevarchi il 17 aprile 2025.La pena è stata determinata assumendo quale base quella di anni sei direclusione ed euro 26.000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni sei emesi uno di reclusione ed euro 27.000 di multa; sono state quindi riconosciute lecircostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva contestata,con la conseguente riduzione per il rito.2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, l’inosservanza e l’erroneaapplicazione dell’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., sul rilievo che taledisposizione esclude la possibilità di definire il procedimento nelle forme delcosiddetto patteggiamento “allargato” nei casi di recidiva reiterata di cui all’art.99, comma 4, cod. pen.La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che, ai finidell’applicazione della pena su richiesta delle parti nelle ipotesi in cui la penadetentiva superi i due anni di reclusione, la recidiva contestata deve essereesclusa, non essendo sufficiente che l’effetto dell’aumento di pena risulti di fattoneutralizzato dal giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.Nel caso di specie l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendola violazione dell’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., assumendo che lapresenza della recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. avrebbeprecluso l’accesso al cosiddetto patteggiamento “allargato” e, dunque, resoillegittima la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.Tale censura, pur astrattamente fondata in diritto, non è tuttavia sorrettada un concreto e attuale interesse dell’imputato all’impugnazione (Sez. 6,Ordinanza n. 30029 del 23/06/2022, Petrone, Rv. 283576 - 01).Va, infatti, ribadito il principio secondo cui l’interesse a ricorrere percassazione deve consistere in un’utilità pratica e giuridicamente apprezzabile cheil ricorrente possa conseguire dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione;utilità che deve essere valutata in termini di miglioramento della sua posizionesostanziale o processuale e che non può identificarsi in una mera esigenza diastratta legalità; da ciò deriva la necessità che l’imputato ricorrente specifichiquale sia, nel caso concreto, l’interesse a ricorrere avverso una sentenza che,nonostante il difetto dei presupposti di legge, gli abbia consentito di accedere alrito premiale (Sez. 2, n. 22187 del 19/04/2019, Taib, Rv. 275590 – 01).5. Nel procedimento definito ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,l’imputato presta un consenso qualificato alla pena concordata, accettando iltrattamento sanzionatorio nel suo complesso, con i benefici e le rinunce che nederivano. In tale contesto, l’eventuale accoglimento del motivo di ricorsogenericamente dedotto con il mero riferimento alla disposizione violata, lungi daldeterminare un esito favorevole per il ricorrente, comporterebbe l’annullamentodella sentenza di patteggiamento e la regressione del procedimento alla faseanteriore alla definizione negoziale, con la riapertura del giudizio ordinario el’esposizione dell’imputato al rischio concreto di una condanna a pena più grave,priva della riduzione premiale conseguente al rito speciale.Ne consegue che l’eliminazione della sentenza impugnata nondeterminerebbe alcun vantaggio per l’imputato, ma, al contrario, potrebbeincidere negativamente sulla sua posizione, privandolo degli effetti favorevoliderivanti dall’accordo sulla pena validamente eseguito. Va, peraltro, precisatoche il caso sottoposto all’esame del Collegio non riguarda l’illegalità della penama le condizioni di accesso al rito, per cui l’interesse concreto e attualedell’imputato a far valere l’illegalità del patteggiamento “allargato” in presenza direcidiva reiterata avrebbe dovuto, nel caso in esame, essere espressamentededotto.6. Pertanto, il ricorso proposto dall’imputato deve essere dichiaratoinammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dellaCorte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato alpagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 infavore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11763/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 312/2026EUGENIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANNA [OSCURATO:PERSONA] Motivazione SemplificataLUCA LORENZETTIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/12/2025 del [OSCURATO:PERSONA] dell’Udienza Preliminare diArezzoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo, con lasentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,la pena concordata su richiesta delle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] KarAntony, irrogando la pena di anni quattro e giorni venti di reclusione ed euro18.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dalla recidiva reiterata infraquinquennale,commesso in Terranuova il 16 aprile 2025, nonché per il delitto di cui all’art. 73,comma 1, del medesimo testo unico, commesso in Montevarchi il 17 aprile 2025.La pena è stata determinata assumendo quale base quella di anni sei direclusione ed euro 26.000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni sei emesi uno di reclusione ed euro 27.000 di multa; sono state quindi riconosciute lecircostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva contestata,con la conseguente riduzione per il rito.2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, l’inosservanza e l’erroneaapplicazione dell’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., sul rilievo che taledisposizione esclude la possibilità di definire il procedimento nelle forme delcosiddetto patteggiamento “allargato” nei casi di recidiva reiterata di cui all’art.99, comma 4, cod. pen.La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che, ai finidell’applicazione della pena su richiesta delle parti nelle ipotesi in cui la penadetentiva superi i due anni di reclusione, la recidiva contestata deve essereesclusa, non essendo sufficiente che l’effetto dell’aumento di pena risulti di fattoneutralizzato dal giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.Nel caso di specie l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendola violazione dell’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., assumendo che lapresenza della recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. avrebbeprecluso l’accesso al cosiddetto patteggiamento “allargato” e, dunque, resoillegittima la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.Tale censura, pur astrattamente fondata in diritto, non è tuttavia sorrettada un concreto e attuale interesse dell’imputato all’impugnazione (Sez. 6,Ordinanza n. 30029 del 23/06/2022, Petrone, Rv. 283576 - 01).Va, infatti, ribadito il principio secondo cui l’interesse a ricorrere percassazione deve consistere in un’utilità pratica e giuridicamente apprezzabile cheil ricorrente possa conseguire dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione;utilità che deve essere valutata in termini di miglioramento della sua posizionesostanziale o processuale e che non può identificarsi in una mera esigenza diastratta legalità; da ciò deriva la necessità che l’imputato ricorrente specifichiquale sia, nel caso concreto, l’interesse a ricorrere avverso una sentenza che,nonostante il difetto dei presupposti di legge, gli abbia consentito di accedere alrito premiale (Sez. 2, n. 22187 del 19/04/2019, Taib, Rv. 275590 – 01).5. Nel procedimento definito ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,l’imputato presta un consenso qualificato alla pena concordata, accettando iltrattamento sanzionatorio nel suo complesso, con i benefici e le rinunce che nederivano. In tale contesto, l’eventuale accoglimento del motivo di ricorsogenericamente dedotto con il mero riferimento alla disposizione violata, lungi daldeterminare un esito favorevole per il ricorrente, comporterebbe l’annullamentodella sentenza di patteggiamento e la regressione del procedimento alla faseanteriore alla definizione negoziale, con la riapertura del giudizio ordinario el’esposizione dell’imputato al rischio concreto di una condanna a pena più grave,priva della riduzione premiale conseguente al rito speciale.Ne consegue che l’eliminazione della sentenza impugnata nondeterminerebbe alcun vantaggio per l’imputato, ma, al contrario, potrebbeincidere negativamente sulla sua posizione, privandolo degli effetti favorevoliderivanti dall’accordo sulla pena validamente eseguito. Va, peraltro, precisatoche il caso sottoposto all’esame del Collegio non riguarda l’illegalità della penama le condizioni di accesso al rito, per cui l’interesse concreto e attualedell’imputato a far valere l’illegalità del patteggiamento “allargato” in presenza direcidiva reiterata avrebbe dovuto, nel caso in esame, essere espressamentededotto.6. Pertanto, il ricorso proposto dall’imputato deve essere dichiaratoinammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dellaCorte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato alpagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]