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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 29630/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11081/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo S tudio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e dife nde , in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] D’AGOSTINI; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo Studio dell’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alcontroricorso; -controricorrente- nonché di A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 6342/2019della CORTE di APPELLO di ROMA, pubblicata il 22 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2001, [OSCURATO:PERSONA]Agostini ricorse al Tribunale di Roma, chiedendo la separazione personale dal suo coniuge, [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo, costituitosi in giudizio, domandò che la separazione fosse addebitata alla moglie, per avere ellaabbandonato il tetto coniugale ed iniziato, senza darne comunicazione, una convivenza con [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso dell’istruttoria, su richiesta della ricorrente, fu ammessa ed assunta, all’udienza dell’11 aprile 2003,la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].

All’esito di due gradi di giudizio, dichiarata la separazione personale tra i coniugi, la domanda di addebito formulata dal Lelli, già reputata inammissibile per tardività dal Tribunale(sentenza n.9820/2004), fu rigettata nel merito dalla Corte di appello(sentenza n.3803/2005), con riconoscimento alla D’Agostini del diritto all’assegno di mantenimento a carico del marito.

La statuizione passò in giudicato all’esito del pronunciamentodella Corte di cassazione, che rigettò il ricorsodel Lelli, con sentenza n.16792/2009.

2. Nello stesso 2009, il L elli presentò denuncia - querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per falsa te stimonianza, sull’assunto che questi , nel momento in cui era stato escusso come teste nel giudizio di separazione personale, avesse falsamente dichiarato, da un lato, di avere ospitato la D’Agostini presso la sua abitazione dall’8 gennaio al 19 gennaio 2001e, dall’altro lato, che lo stesso 19 gennaio 20 0 1, la D’Agostini era nuovamente tornata da A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. lui, dicendogli di non essere potuta rientrarein famiglia in ragione della pessima accoglienzariservatale dal marito e dai figli.

Entrambi le circostanze dichiarate, ad avviso del querelante, avrebbero dovutoritenersi false , atteso , c o n riguardo alla prima , che nel periodo indicato la D’Agostini aveva invece soggiornato in un hotel di Abano T erme insieme a [OSCURATO:PERSONA], con cui aveva iniziato una convivenza extraconiugale; e considerato, con riguardo alla seconda , che il 21 gennaio 20 0 1 la medesima D’Agostini, dopo avere nuovamente abbandonato l’abitazione coniugale in cui aveva fatto fugace rientro il precedente 19 gennaio, era stat a rintracciata dal marito e dal figlio proprio presso l’abitazione del Bocca.

Il procedimentopenale iniziato in seguito alla denuncia - querela fu archiviato con decretodel Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di R oma nel 2010. 3.il Lelli, tuttavia, sull’assunto della falsità della testimonianza del Covarelli, consapevolmenteindotta dalla D’Agostini, e sul presupposto che tale falsità fosse stata la causa del rigetto della domanda di addebito da lui proposta nel giudizio di separazione personale introdotto dalla moglie, li convenneentrambi in giudizio risarcitorio, chiedendone la condannain solido al ristoro del danno patrimoniale corrispondenteall’ammontare dell’assegno di mantenimento posto a suo carico, nonché del danno morale da reato.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n.22661 del 2012, rigettòla domanda sui seguenti presupposti: -anzitutto, non era stata fornita dall’attore la prova dell’effettiva falsità della testimonianzadel Covarelli, atteso che la sua dichiarazione di avere ospitato la D’Agostini presso lapropria abitazione dall’8 gennaio 2001 al 19 gennaio 2001 non era contraddetta dagli accertamenti effettuati nel corso del procedimento penale (tra l’altro, conclusosi con decreto di archiviazione), da cui era emerso che la D’Agostini aveva soggiornato in un albergo di [OSCURATO:PERSONA] nel più circoscritto periodo 9 gennaio-13 gennaio 2001: infatti, il Covarelli si era limitato ad affermare di avere ospitato la D’Agostini nella sua abitazione, senza specificazioni sulla permanenzain tale alloggio per tutto il periodo; A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. - in ogni caso, neppure era stata fornita la dimostrazione della rilevanza causale della predetta deposizione testimoniale in relazione al rigetto della domanda di addebito formulata dal Lelli nel giudizio di separazionepersonale tra coniugi, avuto riguardo al contenuto delle sentenze emesse in quel giudizio nei due gradi di meritoe in quello di legittimità, ormai passate in giudicato.

La decisione di primo grado è stataconfermata dallaCorte di appello di Roma con sentenza n.6342 del 2019, la quale ha rigettato l’impugnazione proposta dal Lelli sull’assorbente rilievo che, a prescindere dalla presunta falsità della testimonianza diAlessandro Covarelli, essa sarebbe stata comunque irrilevante in funzione della produzione dell’evento lesivo lamentato dal danneggiato , difettando il nesso di causalità tra le dichiarazioni rese dal teste e il rigetto della domandadi addebito: questa domanda, infatti, era stata rigettata dalla Corte di appello di Roma ( con la sentenza n. 3803 / 2005, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 16792/2009) in ragione del «ragionevole dubbio, avallato dalle equivoche risultanze di causa, che il nuovo rapporto affettivo dell’appellata possa essere l’effettoe non la causa della crisi coniugale, avente complessa e lontana matrice non riducibile al suo epilogo», e, dunque, in ragione della constatazione generale della mancanza del nesso causale tra l’ accert ata infedeltà e la crisi coniugale; constatazione generale alla quale si era unito il rilievo, più particolare, chenon era stato provato che la D’Agostini non avesse iniziatola relazione extraconiugale in un «contesto di disarmonia coniugale già consolidata», mentre risultava che tale relazione fosse stata intrapresa «successivamente a lla separazione di fatto (non essendo stata provata una diversa decorrenza)».

Per la cassazione della sentenza n. 6342 /2019 della Corte di appellodi Roma ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi.

Rispondono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA]Agostini e [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.

Il ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo v i e ne denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art.132 n. 4 cod. proc. civ., degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art.111 Cost., nonché la violazione dell’art. 109 TULPS, in relazione all’art. 360 nn.4, 3 e 5 cod.proc. civ..

Il ricorrente, dopo aver riportato stralci della motivazione della sentenza n. 3803/2005 della Corte di appello di Roma ( « unico giudice di m e rito » pronunciatosi sulla domanda di addebito da lui proposta in confronto di An n a [OSCURATO:PERSONA]Agostininel giudizio di separazione personale tra coniugi ), sostiene che , allaluce del contenuto di quella sentenza, le dichiarazioni rese dal Covarelli in quel giudizio in qualità di testimone –la cui falsità sarebbestata “accertata” (p.5 del ricorso) dal pubblico ministero nel procedimento penale , archiviato per prescrizione del reato –sarebbero state decisive a i fini del rigetto della predetta domanda.

Pertanto, La medesima Corte di appello, con l a sentenza attualmente impugnata n. 6342 del 2019, nell’escludere indebitamente il nesso di causalità tra la falsa testimonianzae l’evento di danno da lui subìto, avrebbe travisato la ratio decidendied alterato il contenuto della sentenza del 2005, trascurandone i passaggi decisivi, senza tener conto dei motivi di impugnazione da lui proposti avverso la sentenzadi primo grado n. 2261/2012, così incorrendo sia nel vizio di motivazione costituzionalmente rilevante , sia nel vizio di omesso esame di fatti decisivi (tra cui, i ris ultati de lle indagini svolte dai C arabinieri nel procedimentopenale, dirette ad accertare l’ avvenuto soggiorno della D’Agostini in un albergodi A bano T erme dal 9 al 13 gennaio 2001; le testimonianze rese dai figliin ordine al suo rinvenimento nell’abitazione del Bocca il 21 gennaio successivo; e le ulterioririchieste istruttorie non ammesse) sia, infine, nel vizio di plurime violazioni di legge.

A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2.Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 112, 115, 228 e 132 n. 4 cod. proc. civ., nonché dell’art.2733, primo comma, cod. civ., in relazione all’art.360 n.4 cod. proc. civ..

Il ricorrente lamenta che né il giudice di primo grado né quello di appello abbiano preso in considerazione le istanze istruttorie da lui proposte in funzione della dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito della separazione, con peculiare riferimento – oltre che alla prova per testi e alla richiesta di acquisizione di documenti e degli atti del procedimento penale – all’interrogatorio formale della D’Agostini, dedotto al fine di provocarne la confessione, in particolare (ma non solo) sulla circostanza di avere iniziato la convivenza extraconiugale con [OSCURATO:PERSONA] quanto meno dall’8 gennaio 2001.

La mancata considerazione delle istanze istruttorie avrebbe comportato un «grave vulnusad elementari norme e principi basilari del nostro ordinamento», determinando, oltre alla compressione del diritto di difesa, al contraddittorio e ad un giusto processo, riconosciutidall’art. 6 CEDU e dagli artt. 24 e 111 Cost., anche la violazione del sesto comma di quest’ultima norma costituzionale, unitamentea quella delle disposizioni ordinarie degli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. (sull’obbligo di motivazione dei provvedimenti), nonché a quella della regola c ontenuta nell’art.112 cod. proc. civ., sul dovere del giudice di provvederesu tutte le domande.

3. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 n.4 cod. proc. civ., nonché degli artt. 185 cod. pen., 2043 cod. civ., 118 disp att. cod. proc. civ..

Il ricorrente lamenta che il giudicedel merito avrebbe indebitamente omesso di pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno morale ; danno che si sarebbeprodotto, in conseguenza del reato di falsa testimonianza, a prescindere dalla rilevanza causale di tale reato in ordine al rigetto della domanda di addebito della separazione personale, eventualmente incidente soltanto sul danno patrimoniale derivante dall’obbligo di corrispondere al coniuge l’assegno di mantenimento.

A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4.Con il quarto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 n.4 cod. proc. civ., nonché degli artt. 111 e 24 Cost., 6 CEDU e 118 disp.att. cod. proc. civ., in relazione all’art.360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc.civ..

In particolare, il ricorrente deduceche l’impugnata sentenza avrebbe omesso di esaminare quattro fatti decisivi e discussi, ovverosia: la falsa testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] e l’incidenza di essa nella decisione ingiusta adottata dal giudice della separazione personale tra i coniugi; la circostanza che egli, oltre al risarcimento del danno, aveva domandato l’accertamento e la dichiarazione della falsità della testimonianza resa dal Covarelli all’udienza dell’11 aprile 2003, presupposto necessario sia dell’esercizio dell’ azione di revocazione(ex art.395 n.2 cod. proc. civ.) della sentenza emessa nel giudizio di separazione, sia del riconoscimentodel danno morale; la circostanza relativa alla richiesta e alla mancata ammissione dei mezzi di prova da lui d edotti; la domandadi risarcimento del danno morale da reato.

4.1. I primi quattro motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione –sono manifestamente infondati. 4.1.a.Va, in primo luogo, precisato quale fosse l’ambito della cognizione del giudice civile adìto da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la condanna solidale di [OSCURATO:PERSONA] e Anna M aria D’Agostini al risarcimento dei danni asseritamentederivatigli dalla falsa testimonianza posta in essere dal primo su istigazione della seconda nel giudizio di separazionepersonale tra i coniugi.

Al riguardo occorre tenere conto della circostanza che , nel procedimento penale iniziato a seguito della denuncia-querelaproposta dal Lelli medesimo, il reato di falsa testimonianza non era stato “ accertato ” dal pubblico ministero (come erroneamente rilevato dal ricorrente a pag.5 del ricorso), poiché esso procedimento, al contrario,si era chiuso con decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA], nel quale, prima di rilevarsi che i l reato contestato al Covarelli , in quanto risalente nel tempo, avrebbe dovuto, ove accertato, reputarsiestinto per prescrizione , si sottolineava l’infondatezza della A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. notitia criminis per inidoneità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminaria sostenere l’accusa in giudizio (cfr. il contenuto del citato decreto di archiviazione, per come riprodottonel controricorso del Covarelli – p.3 – nonché rinvenibile tra la documentazione prodotta dal controricorrente).

Si versa,dunque, nell’ipotesi in cui il giudice civile è chiamato ad accertare la responsabilità civile in capo ad un soggetto già sottoposto per il medesimo fatto a procedimento penale conclusosi con una statuizione diversa dalla condanna.

In questa ipotesi, l ’accertamento sull’illecito civile è assolutamente autonomo e non risente dell’esito del diverso accertamento già compiuto sull’illecito penale (v., ex multis , Cass. 15/10/2019, n. 25918; Cass.13/01/2021, n. 457; Cass. 21/03/2022, n. 8997; v., anche Cass. pen., Sez.

Un., 28/01/2021-04/06/2021, n.22065).

L’esigenza, da un lato, di rispettare il diritto alla presunzione di innocenza, inteso, ormai, non già e non solo come presunzione destinata ad operare nel processo penale, ma come diritto soggettivo della parte costituzionalmente tutelato in tutti i successivi procedimenti che la riguardano, in qualsiasi modo “legati” al procedimentopenale –in tal senso declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riguardo all’ordinamento convenzionale (cfr., tra le altre, Corte EDU, Terza Sezione, Ringvold c.

Norvegia, 11 febbraio 2003; Corte EDU, Tendam c.

Spagna, 13 luglio 2010; Corte EDU, Quinta Sezione, 12 aprile 2012, Lagardère c.

Francia; Corte EDU, Grande Camera, Allen c. [OSCURATO:PERSONA], 12 luglio 2013; Corte EDU, [OSCURATO:SOCIETA]. e altri c.

Italia, 28 giugno 2018; Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. [OSCURATO:PERSONA], 20 ottobre 2020; Corte EDU; Prima Sezione, Marinoni c.

Italia, 18 novembre 2021) e da quella della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con riguardo all’ordinamento eurounitario (Corte di giustizia UE 19 settembre 2018, C310/2018, Milev; Corte di giustizia UE 5 settembre 2019, C377/2018, Ah e altri) – , nonché, dall’altro lato, di tenere conto d ella ontologica autonomia e dei connotati di specificitàdell’illecito civile quale illecito distinto da quello penale, implica che il giudice civile, nel giudizio risarcitorio, A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. non sia chiamato ad accertare, neppure in via meramente incidentale, se si sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato e se da essa siano derivate conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali (art.185 cod. pen.); egli è invece chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell’illecito civile (art.2043 cod. civ.)in tutti i suoi elementi costitutivi ( Cass. civ., Sez. 3, 18/10/2022, n. 3049; Cass. 03/02/2023, n.3368; Corte cost.30/07/2021, n. 182; Corte cost. 12/07/2022, n.173).

Tenuto conto di ciò, correttamentela Corte di appelloha omesso di dichiarare la falsità della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], rilevando implicitamente l’inammissibilità della domanda di tale accertamento , che era stata indebitamente proposta dal ricorrente addirittura in via principale (in funzionedell’ottenimento di un giudicato di falsità da spendere in un successivo giudizio di revocazione straordinaria della sentenza emessa nel giudizio di separazione) ed ha invece circoscritto la propria cognizione alla verifica della sussistenza, nella condotta processuale del Covarelli, degli elem en ti costitutivi dell’illecito civile, in funzione della delibazione nel merito dell’unica d o manda ammissibile, quellarisarcitoria. 4.1.b.La verifica degli elementi costitutivi dell’illecito civile – che costituisce il risultato di un apprezzamento di merito il quale, ove debitamente motivato, resta incensurabile in sede di legittimità – ha , poi, avuto esito negativo, in ragione della rilevata mancanza dello specifico presupposto della causalità materiale, essendo stata esclusa l’incidenza causale delle dichiarazioni rese dal Covarelli sull’evento lesivo lamentato dal Lelli, costituito dall’ (asseritamente) ingiusta decisione del giudice delgiudizio di se pa razione, che aveva rigettato l a sua domanda di addebito della separazionealla moglie Anna M aria D’Agostini.

Contrariamentea quanto sostenuto dal ricorrente, la statuizione della Corte di merito non si presenta affetta, al riguardo, né da l vizio di motivazione costituzionalmente rilevante , né da quello di omissione di fatti decisivi e controversi, né dalle plurimeviolazioni di legge imputatele con il ricorso.

A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Il giudice di appello, infatti, ha formulato il predetto giudizio di assenza del nesso di causalità materiale , sulla base del l’argomentato esame della motivazione della decisione emessa dallamedesima Corte territoriale nel 2005, a conclusione del secondo grado del giudizio di separazione tra coniugi, di cui ha riportato ampi stralci tra virgolette.

Quella decisione, nel valutare le complessive risultanze istruttorie ( dunque , non solamente la testimonianza del Covarelli),aveva formulato due rilievi, l’uno più generale, l’altro più particolare.

In via generale , aveva reputato che non fosse emersa la sussistenza del nesso causale tra la – pur accertata – infedeltà della D’ A gostini e la crisi coniugale che avevareso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra lei e il Lelli, potendo anzi esservi il dubbio che il nuovo rapporto affettivo instaurato con [OSCURATO:PERSONA] fosse l’effetto,e non la causa, della predetta crisi.

In via particolare, pur accertando che la D’ A gostini aveva intrapreso un a relazione extraconiugale , aveva ritenuto che non vi fosse prova che essa non fosse stata intrapresa in un contesto di disarmonia coniugale già consolidata e che fosse iniziata prima della separazionedi fatto tra i due coniugi .

Avuto riguardo a tali rilievi contenuti nella decisione del 2005, la Corte territoriale, con la sentenzaoggi impugnata, ha, in modo logicamente coerente, formulatoil motivato giudizio che, nel contesto di tale decisione, la deposizione del Covarelli non aveva in alcun modo influito sul verdetto di rigetto della domanda di addebito.

Benvero, infatti, il giudice della separazione aveva rigettato la domanda di addebito,non per avere erroneamente accertato, in base tale falsa deposizione , che la separazionedi fatto e la relazione extraconiugale fosse ro iniziat e dopo il 19 gennaio 2001 anziché dopo l’8 gennaio 2001, bensì per non avere potuto accertare, a prescindere dalle dichiarazioni del Covarelli, che tale relazione fosse iniziataprima della separazione di fatto ( non assumendo importanza che essa fosse avvenuta l’8 o il 19 gennaio 2001) e prima della crisi coniugale che aveva A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. determinato l’improseguibilità della convivenza tra i coniugi, ponendosicome la causa– e non piuttosto come l’ effetto – di essa.

In altre parole, facendo riferimento ai predetti rilievi contenutinella sentenza conclusiva del secondogrado del giudizio di separazione , il giudice del merito ha motivatamente accertato che, nell’economiadi tale decisione , anche se fosse statareputata falsa la deposizione del Covarelli, ciò sarebbe valso a spostare a ritroso l’iniziodella separazione di fatto e dell a convivenza extraconiugale (dal 19 gennaio all’8 gennaio), ma non sarebbe valso a provare che quest’u ltima fosse cominciata già prima della separazionemedesima e a vincere il dubbio che essa, anzichécostituire la causa della crisi coniugale, foss e stata intrapresa già in un contesto di intollerabilitàdella convivenza tra coniugi. 4.1.c.L’apprezzamento di merito operato dalla Corte di appello e culminato nel rilievo della mancanza del nesso di causalità materiale tra il contegno del Covarelli e l’evento d annoso lamentato dal L elli si presenta debitamente motivato e privodelle omissioni denunciate dal ricorrente, atteso che la Corte di merito, cogliendo pienamente la ratio decidendidella statuizionedel giudice della separazione, ha spiegatoin modo esaustivo, ancorché sintetico, le ragioni per le qualila testimonianza del Covarel li non aveva influito sul rigetto della domanda di addebito.

Tale apprezzamento è, pertanto,incensurabile in sede di legittimità, essendo la ricostruzionedei fatti attività riservat a al giudice del merito , cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 4.1.d.

In tale prospettiva, non appare ovviamente censurabile, nella fattispecie, neppure l’omessa ammissione delle prove precostituite e – soprattutto– costituende , dedotte dal l’attore (attuale ricorrente ) in f u nzione di dimostrare l’avvenutoabbandono del tetto coniugale da parte della D’Agostini già in data 8 gennaio 2001.

A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Èappena il caso di premettere, al riguardo, che nel provvedimento tacito od espresso di rigetto delle istanze istruttorie, pronunciato al giudice del merito , non può individuarsi né il vulnus ai sovraordinati principi che tutelano i diritti fondamentali alla difesa, al contraddittorioe ad un processo equo , né il vizio di omessa pronuncia, il quale può configurarsi, ai sensi dell’art.112 cod. proc. civ., in ordine ad una domanda o ad una eccezione,ma non an ch e in ordine ad una istanzaistruttoria.

Ciò premesso, è altrettanto evidente che la non ammissione delle prove richieste, di cui si duole il ricorrente, trova fondamento, nellafattispecie, nella formulazione del giudizio di non rilevanza delle stesse in funzione della decisione; giudizio che non solo èstato correttamente formulato dal giudice del meritonell’esercizio delle prerogative riservategli dalla legge ( arg. ex artt.183 e 187 cod. proc. civ.),ma inoltre appare, nel caso concreto, decisamente corretto, avuto riguardo alle esaminate motivazioni poste a fondamento della decisione del 2005 che rendevano del tutto superfluo l’accertamentodelle circostanze di fatto oggetto di prova. 4.1.e.

Manifestamente infondata , infine , è anche la deduzione di omessa pronunciain ordine alla domanda di risarcimento del danno morale, sul quale - sostiene il ricorrente – non avrebbe in fluito il giudizio di non incidenza della falsità sull’esito della causa di separazione , giudizio rilevante solo ai fini dell’esclusionedel danno patrimoniale connesso con l’obbligo di mantenimento.

Va, in contrario, rilevato che la Corte di appello, omettendo debitamente – perle ragioni più sopra evidenziate – la verifica della sussistenza dei presupposti del reato, nel valutare quella degli elementi costitutivi dell’ illecito civile, ha escluso la causalità materiale, ovverosia il nesso di caus a tra la condotta processuale del Covarelli e l’evento di danno (la non favorevole decisione del giudice della separazione) lamentato dal Lelli.

Escluso in radice il nesso di causalità materialetra la condotta del presunto danneggiante e l’evento dannoso patito dal danneggiato, è evidente che non potevano profilarsi né pregiudizi di carattere patri mo niale né pregiudizi di A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. carattere non patrimoniale, non ponendosi il problema della verifica della sussistenza del nesso di causalitàgiuridica tra quell’evento e le sue conseguenze risarcibili.

La domanda risarcitoria è statadunque complessivamente – e correttamente – rigettata dal giudice del merito , senza possibilità di configurare un’omessa pronuncia rispetto al la specifica richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.

I primi quattro motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, devono pertanto essere rigettati. 5.Con il quinto motivo viene denunciata la violazione dell’art.92 cod. proc. civ., in relazione all’art.360 n.3cod. proc. civ..

Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata lo avrebbe indebitamente condannato a rimborsare le spese processuali ad Al essandro C ovarelli , non ostante la « certa sussistenza » della falsa testimonianza da quegli posta in essere.

Al contrario, tale circostanza avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a regolare le spese del suo rapporto processualecon il Covarelli in senso opposto , ponendole a carico del convenuto, «anche per evidenti motivi rinvenibili nel primo comma dell’art.92 cod.proc civ., avendo lo s tesso causato una deviazione dell’iter decisionale della sentenza n.3803/2005». 5.1.Anche quest’ultimo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello , facendo corretta applicazione del principio della soccombenza, mentre ha c ompensato le spese del grado relative al rapporto processualetra il L elli e la D ’A gostini ( che aveva proposto appello incidentale , ritenuto infondato al pari di quello principale ) , ha invece condannato il Lelli medesimoa rimborsare al Covarelli le spese del grado concernenti il relativo rapportoprocessuale, nell’ambito del quale l’appellante era risultato totalmente soccombente. 6.In definitiva, il ricorso va rigettato.

A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono distintamenteliquidate – nell a misur a indicat a in dispositivo – in favore della controricorrente D’Agostini e del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , con distrazione, in relazione a quest’ultimo rapporto processuale, in favore del difensore antistatario.

8. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso; condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Agostini e al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno, in Euro 4.300,00per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, disponendo altresì, con riguardo alle spese liquidate in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], la distrazione delle stesse in favore del suodifensore, dichiaratosi antistatario; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11081/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo S tudio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e dife nde , in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] D’AGOSTINI; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo Studio dell’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alcontroricorso; -controricorrente- nonché di A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 6342/2019della CORTE di APPELLO di ROMA, pubblicata il 22 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2001, [OSCURATO:PERSONA]Agostini ricorse al Tribunale di Roma, chiedendo la separazione personale dal suo coniuge, [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, costituitosi in giudizio, domandò che la separazione fosse addebitata alla moglie, per avere ellaabbandonato il tetto coniugale ed iniziato, senza darne comunicazione, una convivenza con [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso dell’istruttoria, su richiesta della ricorrente, fu ammessa ed assunta, all’udienza dell’11 aprile 2003,la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. All’esito di due gradi di giudizio, dichiarata la separazione personale tra i coniugi, la domanda di addebito formulata dal Lelli, già reputata inammissibile per tardività dal Tribunale(sentenza n.9820/2004), fu rigettata nel merito dalla Corte di appello(sentenza n.3803/2005), con riconoscimento alla D’Agostini del diritto all’assegno di mantenimento a carico del marito. La statuizione passò in giudicato all’esito del pronunciamentodella Corte di cassazione, che rigettò il ricorsodel Lelli, con sentenza n.16792/2009. 2. Nello stesso 2009, il L elli presentò denuncia - querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per falsa te stimonianza, sull’assunto che questi , nel momento in cui era stato escusso come teste nel giudizio di separazione personale, avesse falsamente dichiarato, da un lato, di avere ospitato la D’Agostini presso la sua abitazione dall’8 gennaio al 19 gennaio 2001e, dall’altro lato, che lo stesso 19 gennaio 20 0 1, la D’Agostini era nuovamente tornata da A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. lui, dicendogli di non essere potuta rientrarein famiglia in ragione della pessima accoglienzariservatale dal marito e dai figli. Entrambi le circostanze dichiarate, ad avviso del querelante, avrebbero dovutoritenersi false , atteso , c o n riguardo alla prima , che nel periodo indicato la D’Agostini aveva invece soggiornato in un hotel di Abano T erme insieme a [OSCURATO:PERSONA], con cui aveva iniziato una convivenza extraconiugale; e considerato, con riguardo alla seconda , che il 21 gennaio 20 0 1 la medesima D’Agostini, dopo avere nuovamente abbandonato l’abitazione coniugale in cui aveva fatto fugace rientro il precedente 19 gennaio, era stat a rintracciata dal marito e dal figlio proprio presso l’abitazione del Bocca. Il procedimentopenale iniziato in seguito alla denuncia - querela fu archiviato con decretodel Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di R oma nel 2010. 3.il Lelli, tuttavia, sull’assunto della falsità della testimonianza del Covarelli, consapevolmenteindotta dalla D’Agostini, e sul presupposto che tale falsità fosse stata la causa del rigetto della domanda di addebito da lui proposta nel giudizio di separazione personale introdotto dalla moglie, li convenneentrambi in giudizio risarcitorio, chiedendone la condannain solido al ristoro del danno patrimoniale corrispondenteall’ammontare dell’assegno di mantenimento posto a suo carico, nonché del danno morale da reato. Il Tribunale di Roma, con sentenza n.22661 del 2012, rigettòla domanda sui seguenti presupposti: -anzitutto, non era stata fornita dall’attore la prova dell’effettiva falsità della testimonianzadel Covarelli, atteso che la sua dichiarazione di avere ospitato la D’Agostini presso lapropria abitazione dall’8 gennaio 2001 al 19 gennaio 2001 non era contraddetta dagli accertamenti effettuati nel corso del procedimento penale (tra l’altro, conclusosi con decreto di archiviazione), da cui era emerso che la D’Agostini aveva soggiornato in un albergo di [OSCURATO:PERSONA] nel più circoscritto periodo 9 gennaio-13 gennaio 2001: infatti, il Covarelli si era limitato ad affermare di avere ospitato la D’Agostini nella sua abitazione, senza specificazioni sulla permanenzain tale alloggio per tutto il periodo; A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. - in ogni caso, neppure era stata fornita la dimostrazione della rilevanza causale della predetta deposizione testimoniale in relazione al rigetto della domanda di addebito formulata dal Lelli nel giudizio di separazionepersonale tra coniugi, avuto riguardo al contenuto delle sentenze emesse in quel giudizio nei due gradi di meritoe in quello di legittimità, ormai passate in giudicato. La decisione di primo grado è stataconfermata dallaCorte di appello di Roma con sentenza n.6342 del 2019, la quale ha rigettato l’impugnazione proposta dal Lelli sull’assorbente rilievo che, a prescindere dalla presunta falsità della testimonianza diAlessandro Covarelli, essa sarebbe stata comunque irrilevante in funzione della produzione dell’evento lesivo lamentato dal danneggiato , difettando il nesso di causalità tra le dichiarazioni rese dal teste e il rigetto della domandadi addebito: questa domanda, infatti, era stata rigettata dalla Corte di appello di Roma ( con la sentenza n. 3803 / 2005, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 16792/2009) in ragione del «ragionevole dubbio, avallato dalle equivoche risultanze di causa, che il nuovo rapporto affettivo dell’appellata possa essere l’effettoe non la causa della crisi coniugale, avente complessa e lontana matrice non riducibile al suo epilogo», e, dunque, in ragione della constatazione generale della mancanza del nesso causale tra l’ accert ata infedeltà e la crisi coniugale; constatazione generale alla quale si era unito il rilievo, più particolare, chenon era stato provato che la D’Agostini non avesse iniziatola relazione extraconiugale in un «contesto di disarmonia coniugale già consolidata», mentre risultava che tale relazione fosse stata intrapresa «successivamente a lla separazione di fatto (non essendo stata provata una diversa decorrenza)». Per la cassazione della sentenza n. 6342 /2019 della Corte di appellodi Roma ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. Rispondono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA]Agostini e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo v i e ne denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art.132 n. 4 cod. proc. civ., degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art.111 Cost., nonché la violazione dell’art. 109 TULPS, in relazione all’art. 360 nn.4, 3 e 5 cod.proc. civ.. Il ricorrente, dopo aver riportato stralci della motivazione della sentenza n. 3803/2005 della Corte di appello di Roma ( « unico giudice di m e rito » pronunciatosi sulla domanda di addebito da lui proposta in confronto di An n a [OSCURATO:PERSONA]Agostininel giudizio di separazione personale tra coniugi ), sostiene che , allaluce del contenuto di quella sentenza, le dichiarazioni rese dal Covarelli in quel giudizio in qualità di testimone –la cui falsità sarebbestata “accertata” (p.5 del ricorso) dal pubblico ministero nel procedimento penale , archiviato per prescrizione del reato –sarebbero state decisive a i fini del rigetto della predetta domanda. Pertanto, La medesima Corte di appello, con l a sentenza attualmente impugnata n. 6342 del 2019, nell’escludere indebitamente il nesso di causalità tra la falsa testimonianzae l’evento di danno da lui subìto, avrebbe travisato la ratio decidendied alterato il contenuto della sentenza del 2005, trascurandone i passaggi decisivi, senza tener conto dei motivi di impugnazione da lui proposti avverso la sentenzadi primo grado n. 2261/2012, così incorrendo sia nel vizio di motivazione costituzionalmente rilevante , sia nel vizio di omesso esame di fatti decisivi (tra cui, i ris ultati de lle indagini svolte dai C arabinieri nel procedimentopenale, dirette ad accertare l’ avvenuto soggiorno della D’Agostini in un albergodi A bano T erme dal 9 al 13 gennaio 2001; le testimonianze rese dai figliin ordine al suo rinvenimento nell’abitazione del Bocca il 21 gennaio successivo; e le ulterioririchieste istruttorie non ammesse) sia, infine, nel vizio di plurime violazioni di legge. A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2.Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 112, 115, 228 e 132 n. 4 cod. proc. civ., nonché dell’art.2733, primo comma, cod. civ., in relazione all’art.360 n.4 cod. proc. civ.. Il ricorrente lamenta che né il giudice di primo grado né quello di appello abbiano preso in considerazione le istanze istruttorie da lui proposte in funzione della dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito della separazione, con peculiare riferimento – oltre che alla prova per testi e alla richiesta di acquisizione di documenti e degli atti del procedimento penale – all’interrogatorio formale della D’Agostini, dedotto al fine di provocarne la confessione, in particolare (ma non solo) sulla circostanza di avere iniziato la convivenza extraconiugale con [OSCURATO:PERSONA] quanto meno dall’8 gennaio 2001. La mancata considerazione delle istanze istruttorie avrebbe comportato un «grave vulnusad elementari norme e principi basilari del nostro ordinamento», determinando, oltre alla compressione del diritto di difesa, al contraddittorio e ad un giusto processo, riconosciutidall’art. 6 CEDU e dagli artt. 24 e 111 Cost., anche la violazione del sesto comma di quest’ultima norma costituzionale, unitamentea quella delle disposizioni ordinarie degli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. (sull’obbligo di motivazione dei provvedimenti), nonché a quella della regola c ontenuta nell’art.112 cod. proc. civ., sul dovere del giudice di provvederesu tutte le domande. 3. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 n.4 cod. proc. civ., nonché degli artt. 185 cod. pen., 2043 cod. civ., 118 disp att. cod. proc. civ.. Il ricorrente lamenta che il giudicedel merito avrebbe indebitamente omesso di pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno morale ; danno che si sarebbeprodotto, in conseguenza del reato di falsa testimonianza, a prescindere dalla rilevanza causale di tale reato in ordine al rigetto della domanda di addebito della separazione personale, eventualmente incidente soltanto sul danno patrimoniale derivante dall’obbligo di corrispondere al coniuge l’assegno di mantenimento. A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4.Con il quarto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 n.4 cod. proc. civ., nonché degli artt. 111 e 24 Cost., 6 CEDU e 118 disp.att. cod. proc. civ., in relazione all’art.360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc.civ.. In particolare, il ricorrente deduceche l’impugnata sentenza avrebbe omesso di esaminare quattro fatti decisivi e discussi, ovverosia: la falsa testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] e l’incidenza di essa nella decisione ingiusta adottata dal giudice della separazione personale tra i coniugi; la circostanza che egli, oltre al risarcimento del danno, aveva domandato l’accertamento e la dichiarazione della falsità della testimonianza resa dal Covarelli all’udienza dell’11 aprile 2003, presupposto necessario sia dell’esercizio dell’ azione di revocazione(ex art.395 n.2 cod. proc. civ.) della sentenza emessa nel giudizio di separazione, sia del riconoscimentodel danno morale; la circostanza relativa alla richiesta e alla mancata ammissione dei mezzi di prova da lui d edotti; la domandadi risarcimento del danno morale da reato. 4.1. I primi quattro motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione –sono manifestamente infondati. 4.1.a.Va, in primo luogo, precisato quale fosse l’ambito della cognizione del giudice civile adìto da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la condanna solidale di [OSCURATO:PERSONA] e Anna M aria D’Agostini al risarcimento dei danni asseritamentederivatigli dalla falsa testimonianza posta in essere dal primo su istigazione della seconda nel giudizio di separazionepersonale tra i coniugi. Al riguardo occorre tenere conto della circostanza che , nel procedimento penale iniziato a seguito della denuncia-querelaproposta dal Lelli medesimo, il reato di falsa testimonianza non era stato “ accertato ” dal pubblico ministero (come erroneamente rilevato dal ricorrente a pag.5 del ricorso), poiché esso procedimento, al contrario,si era chiuso con decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA], nel quale, prima di rilevarsi che i l reato contestato al Covarelli , in quanto risalente nel tempo, avrebbe dovuto, ove accertato, reputarsiestinto per prescrizione , si sottolineava l’infondatezza della A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. notitia criminis per inidoneità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminaria sostenere l’accusa in giudizio (cfr. il contenuto del citato decreto di archiviazione, per come riprodottonel controricorso del Covarelli – p.3 – nonché rinvenibile tra la documentazione prodotta dal controricorrente). Si versa,dunque, nell’ipotesi in cui il giudice civile è chiamato ad accertare la responsabilità civile in capo ad un soggetto già sottoposto per il medesimo fatto a procedimento penale conclusosi con una statuizione diversa dalla condanna. In questa ipotesi, l ’accertamento sull’illecito civile è assolutamente autonomo e non risente dell’esito del diverso accertamento già compiuto sull’illecito penale (v., ex multis , Cass. 15/10/2019, n. 25918; Cass.13/01/2021, n. 457; Cass. 21/03/2022, n. 8997; v., anche Cass. pen., Sez. Un., 28/01/2021-04/06/2021, n.22065). L’esigenza, da un lato, di rispettare il diritto alla presunzione di innocenza, inteso, ormai, non già e non solo come presunzione destinata ad operare nel processo penale, ma come diritto soggettivo della parte costituzionalmente tutelato in tutti i successivi procedimenti che la riguardano, in qualsiasi modo “legati” al procedimentopenale –in tal senso declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riguardo all’ordinamento convenzionale (cfr., tra le altre, Corte EDU, Terza Sezione, Ringvold c. Norvegia, 11 febbraio 2003; Corte EDU, Tendam c. Spagna, 13 luglio 2010; Corte EDU, Quinta Sezione, 12 aprile 2012, Lagardère c. Francia; Corte EDU, Grande Camera, Allen c. [OSCURATO:PERSONA], 12 luglio 2013; Corte EDU, [OSCURATO:SOCIETA]. e altri c. Italia, 28 giugno 2018; Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. [OSCURATO:PERSONA], 20 ottobre 2020; Corte EDU; Prima Sezione, Marinoni c. Italia, 18 novembre 2021) e da quella della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con riguardo all’ordinamento eurounitario (Corte di giustizia UE 19 settembre 2018, C310/2018, Milev; Corte di giustizia UE 5 settembre 2019, C377/2018, Ah e altri) – , nonché, dall’altro lato, di tenere conto d ella ontologica autonomia e dei connotati di specificitàdell’illecito civile quale illecito distinto da quello penale, implica che il giudice civile, nel giudizio risarcitorio, A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. non sia chiamato ad accertare, neppure in via meramente incidentale, se si sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato e se da essa siano derivate conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali (art.185 cod. pen.); egli è invece chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell’illecito civile (art.2043 cod. civ.)in tutti i suoi elementi costitutivi ( Cass. civ., Sez. 3, 18/10/2022, n. 3049; Cass. 03/02/2023, n.3368; Corte cost.30/07/2021, n. 182; Corte cost. 12/07/2022, n.173). Tenuto conto di ciò, correttamentela Corte di appelloha omesso di dichiarare la falsità della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], rilevando implicitamente l’inammissibilità della domanda di tale accertamento , che era stata indebitamente proposta dal ricorrente addirittura in via principale (in funzionedell’ottenimento di un giudicato di falsità da spendere in un successivo giudizio di revocazione straordinaria della sentenza emessa nel giudizio di separazione) ed ha invece circoscritto la propria cognizione alla verifica della sussistenza, nella condotta processuale del Covarelli, degli elem en ti costitutivi dell’illecito civile, in funzione della delibazione nel merito dell’unica d o manda ammissibile, quellarisarcitoria. 4.1.b.La verifica degli elementi costitutivi dell’illecito civile – che costituisce il risultato di un apprezzamento di merito il quale, ove debitamente motivato, resta incensurabile in sede di legittimità – ha , poi, avuto esito negativo, in ragione della rilevata mancanza dello specifico presupposto della causalità materiale, essendo stata esclusa l’incidenza causale delle dichiarazioni rese dal Covarelli sull’evento lesivo lamentato dal Lelli, costituito dall’ (asseritamente) ingiusta decisione del giudice delgiudizio di se pa razione, che aveva rigettato l a sua domanda di addebito della separazionealla moglie Anna M aria D’Agostini. Contrariamentea quanto sostenuto dal ricorrente, la statuizione della Corte di merito non si presenta affetta, al riguardo, né da l vizio di motivazione costituzionalmente rilevante , né da quello di omissione di fatti decisivi e controversi, né dalle plurimeviolazioni di legge imputatele con il ricorso. A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Il giudice di appello, infatti, ha formulato il predetto giudizio di assenza del nesso di causalità materiale , sulla base del l’argomentato esame della motivazione della decisione emessa dallamedesima Corte territoriale nel 2005, a conclusione del secondo grado del giudizio di separazione tra coniugi, di cui ha riportato ampi stralci tra virgolette. Quella decisione, nel valutare le complessive risultanze istruttorie ( dunque , non solamente la testimonianza del Covarelli),aveva formulato due rilievi, l’uno più generale, l’altro più particolare. In via generale , aveva reputato che non fosse emersa la sussistenza del nesso causale tra la – pur accertata – infedeltà della D’ A gostini e la crisi coniugale che avevareso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra lei e il Lelli, potendo anzi esservi il dubbio che il nuovo rapporto affettivo instaurato con [OSCURATO:PERSONA] fosse l’effetto,e non la causa, della predetta crisi. In via particolare, pur accertando che la D’ A gostini aveva intrapreso un a relazione extraconiugale , aveva ritenuto che non vi fosse prova che essa non fosse stata intrapresa in un contesto di disarmonia coniugale già consolidata e che fosse iniziata prima della separazionedi fatto tra i due coniugi . Avuto riguardo a tali rilievi contenuti nella decisione del 2005, la Corte territoriale, con la sentenzaoggi impugnata, ha, in modo logicamente coerente, formulatoil motivato giudizio che, nel contesto di tale decisione, la deposizione del Covarelli non aveva in alcun modo influito sul verdetto di rigetto della domanda di addebito. Benvero, infatti, il giudice della separazione aveva rigettato la domanda di addebito,non per avere erroneamente accertato, in base tale falsa deposizione , che la separazionedi fatto e la relazione extraconiugale fosse ro iniziat e dopo il 19 gennaio 2001 anziché dopo l’8 gennaio 2001, bensì per non avere potuto accertare, a prescindere dalle dichiarazioni del Covarelli, che tale relazione fosse iniziataprima della separazione di fatto ( non assumendo importanza che essa fosse avvenuta l’8 o il 19 gennaio 2001) e prima della crisi coniugale che aveva A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. determinato l’improseguibilità della convivenza tra i coniugi, ponendosicome la causa– e non piuttosto come l’ effetto – di essa. In altre parole, facendo riferimento ai predetti rilievi contenutinella sentenza conclusiva del secondogrado del giudizio di separazione , il giudice del merito ha motivatamente accertato che, nell’economiadi tale decisione , anche se fosse statareputata falsa la deposizione del Covarelli, ciò sarebbe valso a spostare a ritroso l’iniziodella separazione di fatto e dell a convivenza extraconiugale (dal 19 gennaio all’8 gennaio), ma non sarebbe valso a provare che quest’u ltima fosse cominciata già prima della separazionemedesima e a vincere il dubbio che essa, anzichécostituire la causa della crisi coniugale, foss e stata intrapresa già in un contesto di intollerabilitàdella convivenza tra coniugi. 4.1.c.L’apprezzamento di merito operato dalla Corte di appello e culminato nel rilievo della mancanza del nesso di causalità materiale tra il contegno del Covarelli e l’evento d annoso lamentato dal L elli si presenta debitamente motivato e privodelle omissioni denunciate dal ricorrente, atteso che la Corte di merito, cogliendo pienamente la ratio decidendidella statuizionedel giudice della separazione, ha spiegatoin modo esaustivo, ancorché sintetico, le ragioni per le qualila testimonianza del Covarel li non aveva influito sul rigetto della domanda di addebito. Tale apprezzamento è, pertanto,incensurabile in sede di legittimità, essendo la ricostruzionedei fatti attività riservat a al giudice del merito , cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 4.1.d. In tale prospettiva, non appare ovviamente censurabile, nella fattispecie, neppure l’omessa ammissione delle prove precostituite e – soprattutto– costituende , dedotte dal l’attore (attuale ricorrente ) in f u nzione di dimostrare l’avvenutoabbandono del tetto coniugale da parte della D’Agostini già in data 8 gennaio 2001. A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Èappena il caso di premettere, al riguardo, che nel provvedimento tacito od espresso di rigetto delle istanze istruttorie, pronunciato al giudice del merito , non può individuarsi né il vulnus ai sovraordinati principi che tutelano i diritti fondamentali alla difesa, al contraddittorioe ad un processo equo , né il vizio di omessa pronuncia, il quale può configurarsi, ai sensi dell’art.112 cod. proc. civ., in ordine ad una domanda o ad una eccezione,ma non an ch e in ordine ad una istanzaistruttoria. Ciò premesso, è altrettanto evidente che la non ammissione delle prove richieste, di cui si duole il ricorrente, trova fondamento, nellafattispecie, nella formulazione del giudizio di non rilevanza delle stesse in funzione della decisione; giudizio che non solo èstato correttamente formulato dal giudice del meritonell’esercizio delle prerogative riservategli dalla legge ( arg. ex artt.183 e 187 cod. proc. civ.),ma inoltre appare, nel caso concreto, decisamente corretto, avuto riguardo alle esaminate motivazioni poste a fondamento della decisione del 2005 che rendevano del tutto superfluo l’accertamentodelle circostanze di fatto oggetto di prova. 4.1.e. Manifestamente infondata , infine , è anche la deduzione di omessa pronunciain ordine alla domanda di risarcimento del danno morale, sul quale - sostiene il ricorrente – non avrebbe in fluito il giudizio di non incidenza della falsità sull’esito della causa di separazione , giudizio rilevante solo ai fini dell’esclusionedel danno patrimoniale connesso con l’obbligo di mantenimento. Va, in contrario, rilevato che la Corte di appello, omettendo debitamente – perle ragioni più sopra evidenziate – la verifica della sussistenza dei presupposti del reato, nel valutare quella degli elementi costitutivi dell’ illecito civile, ha escluso la causalità materiale, ovverosia il nesso di caus a tra la condotta processuale del Covarelli e l’evento di danno (la non favorevole decisione del giudice della separazione) lamentato dal Lelli. Escluso in radice il nesso di causalità materialetra la condotta del presunto danneggiante e l’evento dannoso patito dal danneggiato, è evidente che non potevano profilarsi né pregiudizi di carattere patri mo niale né pregiudizi di A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. carattere non patrimoniale, non ponendosi il problema della verifica della sussistenza del nesso di causalitàgiuridica tra quell’evento e le sue conseguenze risarcibili. La domanda risarcitoria è statadunque complessivamente – e correttamente – rigettata dal giudice del merito , senza possibilità di configurare un’omessa pronuncia rispetto al la specifica richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale. I primi quattro motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, devono pertanto essere rigettati. 5.Con il quinto motivo viene denunciata la violazione dell’art.92 cod. proc. civ., in relazione all’art.360 n.3cod. proc. civ.. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata lo avrebbe indebitamente condannato a rimborsare le spese processuali ad Al essandro C ovarelli , non ostante la « certa sussistenza » della falsa testimonianza da quegli posta in essere. Al contrario, tale circostanza avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a regolare le spese del suo rapporto processualecon il Covarelli in senso opposto , ponendole a carico del convenuto, «anche per evidenti motivi rinvenibili nel primo comma dell’art.92 cod.proc civ., avendo lo s tesso causato una deviazione dell’iter decisionale della sentenza n.3803/2005». 5.1.Anche quest’ultimo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello , facendo corretta applicazione del principio della soccombenza, mentre ha c ompensato le spese del grado relative al rapporto processualetra il L elli e la D ’A gostini ( che aveva proposto appello incidentale , ritenuto infondato al pari di quello principale ) , ha invece condannato il Lelli medesimoa rimborsare al Covarelli le spese del grado concernenti il relativo rapportoprocessuale, nell’ambito del quale l’appellante era risultato totalmente soccombente. 6.In definitiva, il ricorso va rigettato. A.C. 20.09.2023 N. R.G. 11081/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono distintamenteliquidate – nell a misur a indicat a in dispositivo – in favore della controricorrente D’Agostini e del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , con distrazione, in relazione a quest’ultimo rapporto processuale, in favore del difensore antistatario. 8. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Agostini e al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno, in Euro 4.300,00per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, disponendo altresì, con riguardo alle spese liquidate in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], la distrazione delle stesse in favore del suodifensore, dichiaratosi antistatario; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge
Sentenza Cassazione n. 29630/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris